DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 20-8-2009
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 9.
  Enti pubblici aventi compiti in materia di salute e sicurezza nei
                          luoghi di lavoro

  1.  L'ISPESL,  l'INAIL  e l'IPSEMA sono enti pubblici nazionali con
competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano
le  proprie  attivita', anche di consulenza, in una logica di sistema
con  il  ((Ministero  del  lavoro,  della  salute  e  delle politiche
sociali)),  il ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali)), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2.   L'ISPESL,   l'INAIL  e  l'IPSEMA  operano  in  funzione  delle
attribuzioni  loro  assegnate  dalla  normativa vigente, svolgendo in
forma  coordinata,  per una maggiore sinergia e complementarieta', le
seguenti attivita':
    a)  elaborazione e applicazione dei rispettivi piani triennali di
attivita';
    b)  interazione,  per i rispettivi ruoli e competenze, in logiche
di   conferenza   permanente  di  servizio,  per  assicurare  apporti
conoscitivi  al  sistema  di  sostegno  ai programmi di intervento in
materia di sicurezza e salute sul lavoro di cui all'articolo 2, comma
1,   lettera   p),   per  verificare  l'adeguatezza  dei  sistemi  di
prevenzione  e  assicurativi  e  per  studiare  e  proporre soluzioni
normative  e  tecniche  atte  a ridurre il fenomeno degli infortuni e
delle malattie professionali;
    c)  consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e
micro   imprese,   anche  attraverso  forme  di  sostegno  tecnico  e
specialistico  finalizzate sia al suggerimento dei piu' adatti mezzi,
strumenti  e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di
rischiosita'  in  materia  di  salute  e  sicurezza  sul  lavoro, sia
all'individuazione  degli  elementi  di  innovazione  tecnologica  in
materia  con  finalita'  prevenzionali,  raccordandosi  con  le altre
istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali;
    d)  progettazione  ed erogazione di percorsi formativi in materia
di  salute  e  sicurezza sul lavoro tenuto conto ed in conformita' ai
criteri e alle modalita' elaborati ai sensi degli articoli 6 e 11;
    e)  formazione  per  i  responsabili  e gli addetti ai servizi di
prevenzione e protezione di cui all'articolo 32;
    f)  promozione e divulgazione, della cultura della salute e della
sicurezza  del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari
e  delle  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,  musicale  e
coreutica,  previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni
interessate;
    g)  partecipazione,  con  funzioni  consultive,  al  Comitato per
l'indirizzo  e  la  valutazione  delle  politiche  attive  e  per  il
coordinamento  nazionale  delle  attivita' di vigilanza in materia di
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 5;
    h)  consulenza  alla  Commissione  consultiva  permanente  per la
salute e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 6;
    i)  elaborazione, raccolta e diffusione delle buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
    l) predisposizione delle linee guida di cui all'articolo 2, comma
1, lettera z);
    m) contributo al Sistema informativo nazionale per la prevenzione
nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 8.
  3.  L'attivita'  di  consulenza di cui alla lettera c) del comma 2,
non  puo'  essere  svolta  dai  funzionari  degli  istituti di cui al
presente  articolo  che  svolgono  attivita'  di controllo e verifica
degli obblighi nelle materie di competenza degli istituti medesimi. I
soggetti  che  prestano tale attivita' non possono, per un periodo di
tre  anni  dalla  cessazione  dell'incarico,  esercitare attivita' di
controllo e verifica degli obblighi nelle materie di competenza degli
istituti medesimi. Nell'esercizio dell'attivita' di consulenza non vi
e'  l'obbligo  di  denuncia  di  cui  all'articolo  331 del codice di
procedura  penale  o  di  comunicazione ad altre Autorita' competenti
delle  contravvenzioni  rilevate  ove  si riscontrino violazioni alla
normativa  in materia di salute e sicurezza sul lavoro; in ogni caso,
l'esercizio  dell'attivita'  di  consulenza  non  esclude o limita la
possibilita'  per  l'ente  di  svolgere  l'attivita'  di  controllo e
verifica  degli  obblighi  nelle materie di competenza degli istituti
medesimi.  Con  successivo  decreto  del ((Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali)), di concerto con il ((Ministro del
lavoro,  della  salute  e  delle  politiche  sociali))  per  la parte
concernente  i funzionari dell'ISPESL, e' disciplinato lo svolgimento
dell'attivita'  di consulenza e dei relativi proventi, fermo restando
che  i  compensi  percepiti  per  lo  svolgimento  dell'attivita'  di
consulenza   sono   devoluti  in  ragione  della  meta'  all'ente  di
appartenenza e nel resto al Fondo di cui all'articolo 52, comma 1.
  4.  L'INAIL  fermo  restando quanto previsto dall'articolo 12 della
legge  11 marzo 1988, n. 67, dall'articolo 2, comma 6, della legge 28
dicembre  1995,  n. 549, e dall'articolo 2, comma 130, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, nonche' da ogni altra disposizione previgente,
svolge,  con  la finalita' di ridurre il fenomeno infortunistico e ad
integrazione     delle     proprie     competenze    quale    gestore
dell'assicurazione  obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie  professionali,  i  seguenti compiti oltre a quanto previsto
negli altri articoli del presente decreto:
    a)  raccoglie e registra, a fini statistici e informativi, i dati
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
    b)   concorre  alla  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sugli
infortuni  e sulle malattie correlate al lavoro, coordinandosi con il
((Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali)) e
con l'ISPESL;
    c)  partecipa  alla  elaborazione,  formulando pareri e proposte,
della normazione tecnica in materia;
    d)  eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)),
le  prestazioni  del  Fondo  di cui all'articolo 1, comma 1187, della
legge  27  dicembre  2006,  n. 296. In sede di prima applicazione, le
relative  prestazioni  sono  fornite  con  riferimento agli infortuni
verificatisi   a   fare   data   dal  1°  gennaio  2007.  ((Le  somme
eventualmente  riversate  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  a
seguito   di   economie   di   gestione  realizzatesi  nell'esercizio
finanziario  sono  riassegnate  al pertinente capitolo dello stato di
previsione  del  Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali.
    d-bis)   puo'   erogare   prestazioni   di  assistenza  sanitaria
riabilitativa  non  ospedaliera,  previo  accordo quadro stipulato in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e  le  province  autonome  di  Trento  e  di Bolzano, su proposta del
Ministero  del  lavoro,  della  salute  e delle politiche sociali, di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e delle finanze, sentito
l'INAIL,  che  definisca le modalita' di erogazione delle prestazioni
da   parte   dell'INAIL,   senza  oneri  aggiuntivi  per  la  finanza
pubblica.))
  5.  L'Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e la sicurezza del
lavoro  -  ISPESL  e'  ente  di  diritto  pubblico, nel settore della
ricerca,    dotato    di    autonomia   scientifica,   organizzativa,
patrimoniale,    gestionale    e    tecnica.   L'ISPESL   e'   organo
tecnico-scientifico  del  Servizio  sanitario  nazionale  di ricerca,
sperimentazione,  controllo, consulenza, assistenza, alta formazione,
informazione   e  documentazione  in  materia  di  prevenzione  degli
infortuni  e  delle malattie professionali, sicurezza sul lavoro e di
promozione  e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro,
del  quale  si  avvalgono gli organi centrali dello Stato preposti ai
settori  della salute, dell'ambiente, del lavoro e della produzione e
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6.  L'ISPESL,  nell'ambito  delle  sue  attribuzioni istituzionali,
opera  avvalendosi  delle  proprie strutture centrali e territoriali,
garantendo  unitarieta'  della azione di prevenzione nei suoi aspetti
interdisciplinari e svolge le seguenti attivita':
    a)  svolge e promuove programmi di studio e ricerca scientifica e
programmi  di  interesse  nazionale nel campo della prevenzione degli
infortuni, e delle malattie professionali, della sicurezza sul lavoro
e  della promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di
lavoro;
    b)  interviene  nelle  materie  di  competenza  dell'Istituto, su
richiesta  degli  organi centrali dello Stato e delle regioni e delle
province  autonome  di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei controlli
che  richiedono  un'elevata  competenza  scientifica.  Ai  fini della
presente   lettera,   esegue,   accedendo   nei   luoghi  di  lavoro,
accertamenti e indagini in materia di salute e sicurezza del lavoro;
    c)   e'  organo  tecnico-scientifico  delle  Autorita'  nazionali
preposte  alla  sorveglianza  del mercato ai fini del controllo della
conformita'  ai  requisiti  di sicurezza e salute di prodotti messi a
disposizione dei lavoratori;
    d)  svolge  attivita' di organismo notificato per attestazioni di
conformita'  relative  alle Direttive per le quali non svolge compiti
relativi alla sorveglianza del mercato;
    e)  e'  titolare di prime verifiche e verifiche di primo impianto
di attrezzature di lavoro sottoposte a tale regime;
    f)  fornisce consulenza al ((Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali)), agli altri Ministeri e alle regioni e alle
province autonome in materia salute e sicurezza del lavoro;
    g)  fornisce assistenza al ((Ministero del lavoro, della salute e
delle politiche sociali)) e alle regioni e alle province autonome per
l'elaborazione  del  Piano  sanitario  nazionale,  dei piani sanitari
regionali e dei piani nazionali e regionali della prevenzione, per il
monitoraggio  delle  azioni  poste  in  essere  nel  campo  salute  e
sicurezza del lavoro e per la verifica del raggiungimento dei livelli
essenziali di assistenza in materia;
    h)   supporta   il   Servizio   sanitario   nazionale,   fornendo
informazioni,  formazione,  consulenza  e  assistenza  alle strutture
operative  per  la  promozione  della salute, prevenzione e sicurezza
negli ambienti di lavoro;
    i)  ((puo' svolgere)), congiuntamente ai servizi di prevenzione e
sicurezza  nei  luoghi  di lavoro delle ASL, l'attivita' di vigilanza
sulle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale;
    l) effettua il raccordo e la divulgazione dei risultati derivanti
dalle  attivita'  di  prevenzione  nei  luoghi di lavoro svolte dalle
strutture del Servizio sanitario nazionale;
    m)  partecipa  alla elaborazione di norme di carattere generale e
formula,  pareri  e  proposte circa la congruita' della norma tecnica
non armonizzata ai requisiti di sicurezza previsti dalla legislazione
nazionale vigente;
    n)   assicura   la  standardizzazione  tecnico-scientifica  delle
metodiche  e  delle  procedure  per  la valutazione e la gestione dei
rischi  e  per l'accertamento dello stato di salute dei lavoratori in
relazione  a  specifiche  condizioni  di  rischio e contribuisce alla
definizione dei limiti di esposizione;
    o)  diffonde,  previa istruttoria tecnica, le buone prassi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera v);
    p) coordina il network nazionale in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro, in qualita' di focal point italiano nel network
informativo dell'Agenzia europea per la salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro;
    q)  supporta  l'attivita'  di  monitoraggio  del  ((Ministero del
lavoro,  della  salute e delle politiche sociali)) sulla applicazione
dei  livelli  essenziali  di  assistenza  relativi alla sicurezza nei
luoghi di lavoro.
  7.  L'IPSEMA  svolge,  con  la  finalita'  di  ridurre  il fenomeno
infortunistico  ed  ad  integrazione  delle  proprie competenze quale
gestore  dell'assicurazione  obbligatoria  contro  gli  infortuni sul
lavoro  e le malattie professionali del settore marittimo, i seguenti
compiti  oltre  a  quanto  previsto negli altri articoli del presente
decreto:
    a) raccoglie e registra, a fini statistici ed informativi, i dati
relativi  agli  infortuni  sul  lavoro  che comportino un'assenza dal
lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento;
    b)   concorre  alla  realizzazione  di  studi  e  ricerche  sugli
infortuni  e sulle malattie correlate al lavoro, raccordandosi con il
((Ministero  del  lavoro,  della salute e delle politiche sociali)) e
con l'ISPESL;
    c)  finanzia,  nell'ambito  e  nei  limiti  delle  proprie  spese
istituzionali,  progetti  di  investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro;
    d)  supporta,  in  raccordo  con le amministrazioni competenti in
materia   di   salute   per  il  settore  marittimo,  anche  mediante
convenzioni  con  l'INAIL,  le  prestazioni  di  assistenza sanitaria
riabilitativa  per i lavoratori marittimi anche al fine di assicurare
il loro reinserimento lavorativo;
    e)  eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte
del ((Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali)),
le  prestazioni  del  Fondo  di cui all'articolo 1, comma 1187, della
legge  27  dicembre  2006, n. 296, con riferimento agli infortuni del
settore  marittimo.  In  sede  di  prima  applicazione,  le  relative
prestazioni  sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi
a  fare  data dal 1° gennaio 2007. ((Le somme eventualmente riversate
all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  a  seguito  di  economie di
gestione  realizzatesi nell'esercizio finanziario sono riassegnate al
pertinente  capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.))