DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
   Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul 
                               Lavoro 
 
  ((1. Presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'
istituita la  Commissione  consultiva  permanente  per  la  salute  e
sicurezza sul lavoro. La Commissione e' composta da: 
    a) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche
sociali con funzioni di presidente; 
    b) un rappresentante del Ministero della salute; 
    c) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; 
    d) un rappresentante del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    e) un rappresentante del Ministero dell'interno; 
    f)   un   rappresentante   del   Ministero   della   difesa,   un
rappresentante del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali,   un   rappresentante   del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca o un rappresentante della Presidenza
del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
quando  il  Presidente  della  Commissione,  ravvisando  profili   di
specifica competenza, ne disponga la convocazione; 
    g) sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome  di
Trento e di Bolzano, designati  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano; 
    h) sei  esperti  designati  delle  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale; 
    i) sei  esperti  designati  dalle  organizzazioni  sindacali  dei
datori di lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  a  livello
nazionale; 
    l) tre esperti in  medicina  del  lavoro,  igiene  industriale  e
impiantistica industriale; 
    m) un rappresentante dell'ANMIL.)) 
  2. Per ciascun componente puo' essere  nominato  un  supplente,  il
quale interviene unicamente in  caso  di  assenza  del  titolare.  Ai
lavori della Commissione possono altresi' partecipare  rappresentanti
di  altre  amministrazioni  centrali  dello  Stato  in   ragione   di
specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare
riferimento a quelle relative ((alle differenze di genere e a  quelle
relative)) alla materia dell'istruzione per le problematiche  di  cui
all'articolo 11, comma 1, lettera c). 
  3.  All'inizio  di  ogni  mandato  la  Commissione  puo'  istituire
comitati speciali permanenti, dei quali determina la  composizione  e
la funzione. 
  4.  La  Commissione  si  avvale  della  consulenza  degli  istituti
pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
puo' richiedere la partecipazione di esperti nei diversi  settori  di
interesse. 
  5. I componenti della Commissione e i segretari sono  nominati  con
decreto del Ministro del  lavoro,  della  salute  e  delle  politiche
sociali, su designazione  degli  organismi  competenti  e  durano  in
carica cinque anni. ((Con decreto del Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, da adottare entro 60 giorni dalla data di  entrata
in vigore della presente disposizione, sono individuati le  modalita'
e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti  di
cui al comma 1, lettere g), h), i) e l) )). 
  6. Le modalita' di funzionamento della commissione sono fissate con
regolamento interno da adottarsi a maggioranza  qualificata  rispetto
al numero dei componenti; le funzioni di segreteria  sono  svolte  da
personale del ((Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali))
appositamente assegnato. 
  7. Ai componenti del Comitato ed ai soggetti invitati a partecipare
ai sensi del comma 1, non spetta alcun  compenso,  rimborso  spese  o
indennita' di missione. 
  8. La Commissione consultiva permanente per la salute  e  sicurezza
sul lavoro ha il compito di: 
    a) esaminare i problemi applicativi della normativa di  salute  e
sicurezza sul lavoro e  formulare  proposte  per  lo  sviluppo  e  il
perfezionamento della legislazione vigente; 
    b) esprimere pareri sui piani annuali elaborati dal  Comitato  di
cui all'articolo 5; 
    c) definire le attivita' di promozione e le azioni di prevenzione
di cui all'articolo 11; 
    d) validare le buone prassi in materia di salute e sicurezza  sul
lavoro; 
    e) redigere annualmente, sulla base dei dati forniti dal  sistema
informativo di cui all'articolo  8,  una  relazione  sullo  stato  di
applicazione  della  normativa  di  salute  e  sicurezza  e  sul  suo
possibile sviluppo,  da  trasmettere  alle  commissioni  parlamentari
competenti e ai presidenti delle regioni; 
    f) elaborare, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, le procedure
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi  di  cui
all'articolo 29, comma 5, tenendo conto  dei  profili  di  rischio  e
degli  indici  infortunistici  di  settore.  Tali  procedure  vengono
recepite con decreto dei Ministeri  del  lavoro  e  della  previdenza
sociale, della  salute  e  dell'interno  acquisito  il  parere  della
Conferenza permanente per i rapporti  tra  lo  Stato,  le  regioni  e
province autonome di Trento e di Bolzano; ((La Commissione procede al
monitoraggio dell'applicazione delle suddette procedure  al  fine  di
un'eventuale rielaborazione delle medesime.)) 
    g) ((elaborare  i))  criteri  finalizzati  alla  definizione  del
sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi  di
cui all'articolo 27. Il sistema di qualificazione  delle  imprese  e'
disciplinato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta
del Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  acquisito  il
parere della Conferenza per i rapporti permanenti tra  lo  Stato,  le
regioni e le province autonome di Trento e di  Bolzano,  da  emanarsi
entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto; 
    h) valorizzare sia gli accordi sindacali sia i codici di condotta
ed etici, adottati su base volontaria, che, in  considerazione  delle
specificita' dei  settori  produttivi  di  riferimento,  orientino  i
comportamenti dei datori di lavoro, anche secondo  i  principi  della
responsabilita'  sociale,  dei  lavoratori  e  di  tutti  i  soggetti
interessati, ai fini del miglioramento dei livelli di tutela definiti
legislativamente; 
    i)  valutare  le  problematiche  connesse  all'attuazione   delle
direttive comunitarie e delle convenzioni internazionali stipulate in
materia di salute e sicurezza del lavoro; 
    i-bis) redigere ogni cinque anni  una  relazione  sull'attuazione
pratica della  direttiva  89/391/CEE  del  Consiglio  e  delle  altre
direttive dell'Unione europea in materia di salute  e  sicurezza  sul
lavoro, comprese le direttive del Consiglio  83/477/CEE,  91/383/CEE,
92/29/CEE e 94/33/CE, con le modalita' previste dall'articolo  17-bis
della direttiva 89/391/CEE del Consiglio. (16) 
    l) promuovere la considerazione della  differenza  di  genere  in
relazione alla valutazione dei rischi e  alla  predisposizione  delle
misure di prevenzione; 
    m) indicare modelli di organizzazione  e  gestione  aziendale  ai
fini  di   cui   all'articolo   30.((La   Commissione   monitora   ed
eventualmente  rielabora  le  suddette  procedure,  entro   24   mesi
dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono stati recepiti i
modelli  semplificati  per  l'adozione  ed  efficace  attuazione  dei
modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole  e
medie imprese.)) 
    m-bis) elaborare  criteri  di  qualificazione  della  figura  del
formatore per la salute e sicurezza sul lavoro, anche  tenendo  conto
delle peculiarita' dei settori di riferimento; 
    m-ter) elaborare le procedure standardizzate per la redazione del
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma  3,
anche previa individuazione di tipologie di attivita'  per  le  quali
l'obbligo  in  parola  non  operi  in  quanto  l'interferenza   delle
lavorazioni in tali ambiti risulti irrilevante; 
    m-quater) elaborare le indicazioni  necessarie  alla  valutazione
del rischio  da  stress  lavoro-correlato.((La  Commissione  monitora
l'applicazione delle suddette indicazioni metodologiche  al  fine  di
verificare  l'efficacia  della  metodologia  individuata,  anche  per
eventuali integrazioni alla medesima.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32 ha disposto (con l'art. 1, comma  2)
che "La prima delle relazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera
i-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, come  introdotta  dal
comma 1, relativa al periodo 2007-2012, e' predisposta  entro  il  30
giugno 2013".