DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/07/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 23-8-2013
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 306 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni  contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 19 marzo  1956,  n.  302,  costituiscono  integrazione  di
quelle contenute nel presente decreto legislativo. 
  2. Le disposizioni di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a),  e
28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione  dei  rischi
che  ad  esse  rinviano,  ivi  comprese  le   relative   disposizioni
sanzionatorie, previste dal presente decreto,  diventano  efficaci  a
decorrere dal 1° gennaio 2009; fino a tale data continuano a  trovare
applicazione le disposizioni previgenti. (3) 
  3. Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore
alla data fissata dal primo  comma  dell'articolo  13,  paragrafo  1,
della  direttiva   2004/40/CE,   e   successive   modificazioni;   le
disposizioni di cui al capo V del medesimo  titolo  VIII  entrano  in
vigore il 26 aprile 2010. In caso di attrezzature di lavoro  messe  a
disposizione dei lavoratori anteriormente al 6 luglio 2007 e che  non
permettono il rispetto dei valori limite di esposizione tenuto  conto
del progresso tecnico e delle misure  organizzative  messe  in  atto,
l'obbligo del rispetto  dei  valori  limite  di  esposizione  di  cui
all'articolo 201 entra in vigore il 6 luglio  2010.  Per  il  settore
agricolo e forestale l'obbligo del  rispetto  dei  valori  limite  di
esposizione di cui all'articolo 201, ferme restando le condizioni  di
cui al precedente periodo, entra in vigore il 6 luglio 2014.  Per  il
settore della navigazione aerea e marittima, l'obbligo  del  rispetto
dei valori limite di esposizione al rumore di  cui  all'articolo  189
entra in vigore il 15 febbraio 2011. 
  4. Con decreto del  Ministro  del  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali, di concerto con i Ministri della  salute  e  dello
sviluppo economico, sentita la commissione consultiva  permanente  di
cui all'articolo 6, si da' attuazione alle direttive  in  materia  di
sicurezza e salute dei lavoratori sul  luogo  di  lavoro  dell'Unione
europea per le parti in cui le stesse modificano modalita'  esecutive
e caratteristiche  di  ordine  tecnico  previste  dagli  allegati  al
presente  decreto,  nonche'  da   altre   direttive   gia'   recepite
nell'ordinamento nazionale. 
  ((4-bis. Le ammende previste con riferimento  alle  contravvenzioni
in materia di igiene, salute e sicurezza sul  lavoro  e  le  sanzioni
amministrative pecuniarie previste dal presente  decreto  nonche'  da
atti aventi forza di legge  sono  rivalutate  ogni  cinque  anni  con
decreto  del  direttore  generale  della   Direzione   generale   per
l'Attivita' Ispettiva del Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, in misura pari all'indice ISTAT dei prezzi al consumo previo
arrotondamento delle cifre al decimale superiore. In  sede  di  prima
applicazione la rivalutazione avviene,  a  decorrere  dal  1°  luglio
2013, nella misura del 9,6% e si applica esclusivamente alle sanzioni
irrogate per le violazioni  commesse  successivamente  alla  suddetta
data. Le maggiorazioni  derivanti  dalla  applicazione  del  presente
comma  sono  destinate,  per  la  meta'  del   loro   ammontare,   al
finanziamento di iniziative di vigilanza  nonche'  di  prevenzione  e
promozione in materia di salute e  sicurezza  del  lavoro  effettuate
dalle Direzioni territoriali del  lavoro.  A  tal  fine  le  predette
risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per  essere
riassegnate su  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali.   Il   Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato Roma, addi' 9 aprile 2008 
 
                             NAPOLITANO 
    

                                      Prodi, Presidente del Consiglio
                                                         dei Ministri

                                       Damiano, Ministro del lavoro e
                                             della previdenza sociale

                                         Turco, Ministro della salute

                                            Di Pietro, Ministro delle
                                                       infrastrutture

                                     Bersani, Ministro dello sviluppo
                                                            economico

                                              Bonino, Ministro per le
                                                    politiche europee

                                     Scotti, Ministro della giustizia

                                  De Castro, Ministro delle politiche
                                      agricole alimentari e forestali

                                         Amato, Ministro dell'interno

                                        Parisi, Ministro della difesa

                                     Fioroni, Ministro della pubblica
                                                           istruzione

                                              Ferrero, Ministro della
                                                 solidarieta' sociale

                                     Mussi, Ministro dell'universita'
                                                      e della ricerca

                                 Lanzillotta, Ministro per gli affari
                                      regionali e le autonomie locali

                               Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
                                                      e delle finanze

    
Visto, il Guardasigilli: Scotti 
 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto ( con l'art. 32,  comma
2) che il termine di cui al comma 2 del presente  articolo  306,  con
riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 28, commi  1  e  2,
del presente decreto legislativo, concernenti  la  valutazione  dello
stress lavoro-correlato e la data certa, e' prorogato  al  16  maggio
2009.