DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 29. 
       Modalita' di effettuazione della valutazione dei rischi 
 
  1. Il datore di  lavoro  effettua  la  valutazione  ed  elabora  il
documento  di  cui  all'articolo  17,  comma  1,   lettera   a),   in
collaborazione con il responsabile  del  servizio  di  prevenzione  e
protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41. 
  2.  Le  attivita'  di  cui  al  comma  1  sono  realizzate   previa
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
  3.  La  valutazione   dei   rischi   deve   essere   immediatamente
rielaborata, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e  2,  in
occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione
del lavoro  significative  ai  fini  della  salute  e  sicurezza  dei
lavoratori, o in relazione al  grado  di  evoluzione  della  tecnica,
della prevenzione  o  della  protezione  o  a  seguito  di  infortuni
significativi o quando i risultati della  sorveglianza  sanitaria  ne
evidenzino la necessita'. A seguito di tale rielaborazione, le misure
di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle  ipotesi  di  cui  ai
periodi che precedono il documento di  valutazione  dei  rischi  deve
essere rielaborato, nel rispetto delle modalita' di cui ai commi 1  e
2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive  causali.  Anche  in
caso di rielaborazione della valutazione dei  rischi,  il  datore  di
lavoro deve  comunque  dare  immediata  evidenza,  attraverso  idonea
documentazione, dell'aggiornamento  delle  misure  di  prevenzione  e
immediata comunicazione  al  rappresentante  dei  lavoratori  per  la
sicurezza.  A  tale   documentazione   accede,   su   richiesta,   il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 
  4. Il documento di cui all'articolo 17,  comma  1,  lettera  a),  e
quello di cui all'articolo  26,  comma  3,  devono  essere  custoditi
presso l'unita' produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei
rischi. 
  5.Fermo restando quanto previsto al comma 6-ter, I datori di lavoro
che occupano fino a  10  lavoratori  effettuano  la  valutazione  dei
rischi di  cui  al  presente  articolo  sulla  base  delle  procedure
standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino  alla
scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del
decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f),
e, comunque, non oltre il 31 dicembre  2012,  gli  stessi  datori  di
lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione  dei
rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non  si  applica  alle
attivita' di cui all'articolo 31, comma 6, lettere  a),  b),  c),  d)
nonche g). (15) 
  6. Fermo restando quanto previsto  al  comma  6-ter,  I  datori  di
lavoro che occupano  fino  a  50  lavoratori  possono  effettuare  la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure  standardizzate  di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione
di tali procedure trovano applicazione  le  disposizioni  di  cui  ai
commi 1, 2, 3, e 4. 
  6-bis. Le procedure standardizzate di cui al  comma  6,  anche  con
riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione  del
titolo IV, sono adottate  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 28. 
  6-ter. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della  Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro  e  previa
intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato,
le regioni e le province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
individuati settori di attivita'  a  basso  rischio  di  infortuni  e
malattie professionali, sulla base di criteri e parametri  oggettivi,
desunti  dagli  indici  infortunistici  dell'INAIL  e  relativi  alle
malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.
Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il
quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di  lavoro  delle
aziende  che  operano  nei  settori  di  attivita'  a  basso  rischio
infortunistico possono dimostrare di aver effettuato  la  valutazione
dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta
ferma  la  facolta'  delle  aziende  di   utilizzare   le   procedure
standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo. (19) 
  ((6-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e  delle  politiche
sociali, da adottarsi  previo  parere  della  Commissione  consultiva
permanente per la salute e sicurezza  sul  lavoro,  sono  individuati
strumenti di supporto per la  valutazione  dei  rischi  di  cui  agli
articoli 17 e 28 e al presente articolo, tra i  quali  gli  strumenti
informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online  Interactive
Risk Assessment) )). 
  7. Le disposizioni  di  cui  al  comma  6  non  si  applicano  alle
attivita' svolte nelle seguenti aziende: 
    a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a),  b),  c),
d), f) e g); 
    b)  aziende  in  cui  si  svolgono  attivita'  che  espongono   i
lavoratori a  rischi  chimici,  biologici,  da  atmosfere  esplosive,
cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; 
    c) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 3 AGOSTO 2009, N.106. (9) 
 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 8, comma  12)  che
"al fine di adottare le opportune misure organizzative, nei confronti
delle amministrazioni pubbliche di  cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001  e  dei  datori  di  lavoro  del
settore privato il termine di applicazione delle disposizioni di  cui
agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 9 aprile 2008,  n.  81,
in materia di rischio da stress lavoro-correlato, e' differito al  31
dicembre 2010 e quello di cui all'articolo 3, comma 2, primo periodo,
del medesimo decreto legislativo e' differito di dodici mesi". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  La L. 24 dicembre 2012, n. 228, ha disposto (con  l'art.  1,  comma
388) che e' fissato al 30 giugno 2013  il  termine  di  scadenza  dei
termini e dei regimi  giuridici  di  cui  al  comma  5  del  presente
articolo. 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con  modificazioni  dalla
L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 32, comma 2)  che  "I
decreti di cui agli articoli 29, comma 6-ter e 104-bis,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti dal comma 1, lettere b),
ed h), del presente articolo sono  adottati,  rispettivamente,  entro
novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto.".