DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 31-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5. 
 
            Commissione nazionale per il diritto di asilo 
  1. La Commissione nazionale per il diritto di asilo  ha  competenza
in  materia  di  revoca  e  cessazione  degli  status  di  protezione
internazionale  riconosciuti,  nelle  ipotesi  previste  dal  decreto
legislativo 19 novembre 2007, n. 251, oltre che compiti di  indirizzo
e coordinamento  delle  Commissioni  territoriali,  di  formazione  e
aggiornamento  dei  componenti  delle  medesime   Commissioni,   ((di
monitoraggio della qualita' delle procedure  e  dell'attivita'  delle
Commissioni,)) di costituzione e  aggiornamento  di  una  banca  dati
informatica contenente le informazioni utili  al  monitoraggio  delle
richieste di asilo, di costituzione e aggiornamento di un  centro  di
documentazione sulla situazione socio-politico-economica dei Paesi di
origine dei richiedenti, di monitoraggio dei  flussi  di  richiedenti
asilo, anche al fine di proporre l'istituzione di  nuove  Commissioni
territoriali e di fornire, ove necessario, informazioni al Presidente
del Consiglio dei Ministri per l'adozione del  provvedimento  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1988,  n.  286.  La
Commissione mantiene rapporti  di  collaborazione  con  il  Ministero
degli affari esteri ed i  collegamenti  di  carattere  internazionale
relativi  all'attivita'  svolta.  La  Commissione  costituisce  punto
nazionale  di  contatto  per  lo  scambio  di  informazioni  con   la
Commissione europea e con le competenti autorita' degli  altri  Stati
membri. 
  1-bis. Nell'esercizio dei compiti di indirizzo e  coordinamento  di
cui  al  comma  1,  la   Commissione   nazionale   puo'   individuare
periodicamente i Paesi di provenienza dei richiedenti o parte di tali
Paesi ai fini dell'articolo 12, commi 2 e 2-bis. 
  1-ter. La Commissione nazionale adotta un codice di condotta per  i
componenti delle Commissioni territoriali, per gli interpreti  e  per
il personale  di  supporto  delle  medesime  Commissioni  e  pubblica
annualmente  un  rapporto  sulle  attivita'  svolte  dalla   medesima
Commissione e dalle Commissioni territoriali. 
  2. La Commissione nazionale e' nominata, nel rispetto del principio
di equilibrio di genere, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta congiunta dei  Ministri  dell'interno  e  degli
affari esteri. La Commissione e' presieduta  da  un  prefetto  ed  e'
composta da  un  dirigente  in  servizio  presso  la  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, da un funzionario della carriera diplomatica,
da un funzionario della carriera prefettizia in  servizio  presso  il
Dipartimento  per  le  liberta'  civili  e  l'immigrazione  e  da  un
dirigente del Dipartimento della  pubblica  sicurezza  del  Ministero
dell'interno.  Ciascuna   amministrazione   designa   un   supplente.
L'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. La  Commissione  e'
validamente  costituita  con  la  presenza  della   maggioranza   dei
componenti  e  delibera  con  il  voto  favorevole  di   almeno   tre
componenti.  Alle  riunioni  partecipa  senza  diritto  di  voto   un
rappresentante del delegato  in  Italia  dell'UNHCR.  La  Commissione
nazionale si  avvale  del  supporto  organizzativo  e  logistico  del
Dipartimento per le liberta' civili e  l'immigrazione  del  Ministero
dell'interno. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta dei Ministri dell'interno e  degli  affari  esteri,  possono
essere istituite una o piu' sezioni della  Commissione  nazionale.  I
componenti di ciascuna sezione sono individuati  e  nominati  secondo
quanto previsto al comma 2. Le sezioni  della  Commissione  nazionale
sono validamente costituite e deliberano con  le  medesime  modalita'
previste per la Commissione nazionale.