DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 6-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 4 
Commissioni territoriali  per  il  riconoscimento  della  protezionen
                           internazionale 
 
  1.  Le  Commissioni  territoriali  per  il   riconoscimento   della
protezione internazionale, di seguito Commissioni territoriali,  sono
insediate presso le prefetture - uffici territoriali del Governo  che
forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico,  con  il
coordinamento   del   Dipartimento   per   le   liberta'   civili   e
l'immigrazione del Ministero dell'interno. 
  1-bis. A ciascuna Commissione territoriale e' assegnato  un  numero
di funzionari amministrativi con compiti istruttori non  inferiore  a
quattro  individuati  nell'ambito  del   contingente   di   personale
altamente  qualificato  per  l'esercizio  di  funzioni  di  carattere
specialistico di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  17  febbraio
2017, n. 13, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13  aprile
2017,  n.  46  ((ovvero  nell'ambito  del  personale  dell'area   dei
funzionari  o  delle  elevate  professionalita'  dell'Amministrazione
civile dell'interno, appositamente formato in materia  di  protezione
internazionale a cura dell'Amministrazione  medesima  successivamente
all'ingresso in ruolo)). 
  2. Le Commissioni territoriali sono fissate nel numero  massimo  di
venti. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la  Commissione
nazionale per il diritto di asilo, sono  individuate  le  sedi  e  le
circoscrizioni territoriali in cui operano le Commissioni, in modo da
assicurarne la distribuzione sull'intero territorio nazionale. 
  2-bis. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  presso  ciascuna
Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi  di
un  eccezionale  incremento   delle   domande   di   asilo   connesso
all'andamento dei  flussi  migratori  e  per  il  tempo  strettamente
necessario da determinare nello stesso decreto, una  o  piu'  sezioni
fino  a  un  numero  massimo  complessivo  di  trenta  per   l'intero
territorio nazionale.  Alle  sezioni  si  applicano  le  disposizioni
concernenti le Commissioni territoriali. 
  3. Le Commissioni territoriali  sono  composte,  nel  rispetto  del
principio di equilibrio di genere, da un funzionario  della  carriera
prefettizia, con funzioni di presidente,  nominato  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  sentita  la  Commissione  nazionale,  da  un
esperto in materia di  protezione  internazionale  e  di  tutela  dei
diritti umani designato dall'UNHCR e  dai  funzionari  amministrativi
con compiti istruttori assegnati alla medesima Commissione  ai  sensi
del comma 1-bis, nominati con provvedimento del Capo Dipartimento per
le liberta'  civili  e  l'immigrazione  del  Ministero  dell'interno,
sentita la Commissione nazionale.  Il  presidente  della  Commissione
svolge l'incarico  in  via  esclusiva.  Il  decreto  di  nomina  puo'
prevedere che la funzione di presidente delle sezioni o di alcune  di
esse sia svolta in via esclusiva.  Il  provvedimento  di  nomina  dei
componenti  della  Commissione  territoriale   e'   adottato   previa
valutazione  dell'insussistenza   di   motivi   di   incompatibilita'
derivanti  da  situazioni  di  conflitto  di  interesse,  diretto   o
indiretto, anche potenziale. Per ciascun componente con  funzioni  di
presidente e per il componente designato dall'UNHCR sono nominati uno
o piu' componenti supplenti. L'incarico ha  durata  triennale  ed  e'
rinnovabile. Alle sedute della Commissione partecipano il funzionario
prefettizio  con  funzioni   di   presidente,   l'esperto   designato
dall'UNHCR e due dei funzionari amministrativi con compiti istruttori
assegnati alla medesima Commissione ai sensi del comma 1-bis, tra cui
il funzionario che ha svolto il colloquio ai sensi dell'articolo  12,
comma 1-bis. Il presidente della  Commissione  fissa  i  criteri  per
l'assegnazione delle istanze ai funzionari amministrativi con compiti
istruttori e per  la  partecipazione  dei  medesimi  funzionari  alle
sedute della Commissione. Le Commissioni territoriali possono  essere
integrate, su richiesta del presidente  della  Commissione  nazionale
per il diritto di asilo, da un funzionario del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale come  componente  a  tutti
gli  effetti,  quando,  in  relazione  a  particolari   afflussi   di
richiedenti  protezione  internazionale,  sia  necessario   acquisire
specifiche valutazioni di competenza del predetto Ministero in merito
alla  situazione  dei  Paesi  di  provenienza.  Ove  necessario,   le
Commissioni possono  essere  presiedute  anche  da  funzionari  della
carriera prefettizia in posizione di collocamento  a  riposo  da  non
oltre due anni. Al presidente ed ai componenti effettivi o  supplenti
e' corrisposto, per la partecipazione alle sedute della  Commissione,
un gettone  giornaliero  di  presenza.  L'ammontare  del  gettone  di
presenza e' determinato con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  3-bis. Ogni Commissione territoriale e  ognuna  delle  sue  sezioni
opera con indipendenza di giudizio e di valutazione. 
  3-ter. La Commissione nazionale per il diritto  di  asilo  cura  la
predisposizione  di  corsi  di  formazione   per   componente   delle
Commissioni territoriali, anche mediante  convenzioni  stipulate  dal
Ministero dell'interno con le Universita' degli studi.  I  componenti
che  hanno  partecipato  ai  corsi  di  cui  al  presente  comma  non
partecipano ai corsi di formazione iniziale di cui  all'articolo  15,
comma 1. 
  4. Le Commissioni territoriali sono validamente costituite  con  la
presenza della maggioranza dei componenti di cui al comma 3,  settimo
periodo,  e  deliberano  con  il  voto  favorevole  di   almeno   tre
componenti. In caso di parita' prevale il  voto  del  presidente.  Le
medesime disposizioni si applicano nel  caso  di  integrazione  delle
Commissioni territoriali ai sensi del comma 3, nono periodo. 
  5. La competenza  delle  Commissioni  territoriali  e'  determinata
sulla base della circoscrizione territoriale in cui e' presentata  la
domanda ai sensi dell'articolo 26, comma 1. Nel caso  di  richiedenti
presenti in una struttura di  accoglienza  ovvero  trattenuti  in  un
centro di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, la competenza e'  determinata  in  base  alla  circoscrizione
territoriale in cui sono collocati la struttura di accoglienza  o  il
centro. Nel caso in cui nel corso della procedura si rende necessario
il trasferimento  del  richiedente,  la  competenza  all'esame  della
domanda  e'  assunta  dalla  Commissione  nella  cui   circoscrizione
territoriale sono collocati la struttura ovvero il  centro  di  nuova
destinazione. Se prima del trasferimento il richiedente ha  sostenuto
il  colloquio,  la  competenza  rimane  in  capo   alla   commissione
territoriale innanzi alla quale si e' svolto il colloquio. 
  5-bis. Fermo restando in ogni caso la competenza della  commissione
territoriale innanzi  alla  quale  si  e'  svolto  il  colloquio,  la
competenza all'esame delle domande di protezione internazionale  puo'
essere  individuata,   con   provvedimento   del   Presidente   della
Commissione nazionale per il diritto di asilo in deroga al  comma  5,
tenendo conto  del  numero  dei  procedimenti  assegnati  a  ciascuna
Commissione nonche' dei mutamenti di residenza o domicilio comunicati
dall'interessato ai sensi dell'articolo 11, comma 2. 
  6. Le attivita' di  supporto  delle  commissioni  sono  svolte  dal
personale in  servizio  appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione
civile dell'interno. 
                                                                 (10) 
 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 22 dicembre 2017, n. 220,  ha  disposto  (con  l'art.  4,
comma 1) che "Fino alla nomina dei componenti di cui  al  contingente
di personale altamente qualificato per  l'esercizio  di  funzioni  di
carattere specialistico di cui all'articolo 12 del  decreto-legge  17
febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla  legge  13
aprile 2017, n. 46, le Commissioni territoriali per il riconoscimento
della protezione internazionale di cui  all'articolo  4  del  decreto
legislativo 28 gennaio 2008,  n.  25,  continuano  ad  operare  nella
composizione e con le modalita'  vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto".