DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/2023)
Testo in vigore dal: 11-5-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 35 
                            Impugnazione 
 
  1.  Avverso  i   provvedimenti   ((adottati   dalla))   Commissione
territoriale ((...)) e avverso  i  provvedimenti  ((adottati  dalla))
Commissione nazionale di  cui  all'articolo  33  e'  ammesso  ricorso
all'autorita' giudiziaria ordinaria. Il ricorso e' ammesso anche  nel
caso in cui l'interessato abbia  richiesto  il  riconoscimento  dello
status di  rifugiato  e  sia  stata  riconosciuta  esclusivamente  la
protezione sussidiaria o la protezione speciale e  nel  caso  di  cui
all'articolo 32, comma 3.1. 
  2.  Le  controversie  di  cui  al   comma   1   sono   disciplinate
dall'articolo 35-bis. (3) (8) 
  2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero
alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis, commi  4
e 13,  sono  tempestivamente  trasmessi  dalle  medesime  Commissioni
territoriali o nazionali al  questore  del  luogo  di  domicilio  del
ricorrente,  risultante  agli  atti  della   Commissione,   per   gli
adempimenti conseguenti. (8) 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla
L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le
presenti  modifiche  si  applicano  alle  cause  e  ai   procedimenti
giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata
in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari
introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al  periodo
precedente si continuano ad applicare le disposizioni  vigenti  prima
dell'entrata in vigore del medesimo D.L.