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DECRETO LEGISLATIVO 28 gennaio 2008, n. 25

Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

note: Entrata in vigore del decreto: 2-3-2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
Testo in vigore dal:  5-12-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 35

Impugnazione
1. Avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale e avverso i provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale di cui all'articolo 33 è ammesso ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia richiesto il riconoscimento dello status di rifugiato e sia stata riconosciuta esclusivamente la protezione sussidiaria o la protezione speciale e nel caso di cui all'articolo 32, comma 3.1.
2. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 35-bis. (3) (8)
2-bis. I provvedimenti comunicati alla Commissione nazionale ovvero alle Commissioni territoriali ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, sono tempestivamente trasmessi dalle medesime Commissioni territoriali o nazionali al questore del luogo di domicilio del ricorrente, risultante agli atti della Commissione, per gli adempimenti conseguenti.
((Il questore, eseguita l'espulsione nei casi di cui all'articolo 28-bis, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera b), e di cui all'articolo 28-ter, ad esclusione del caso di cui al comma 1, lettera e), ne dà comunicazione alle Commissioni territoriali, che tempestivamente la trasmettono al giudice ai fini di cui all'articolo 35-bis, comma 17-bis, ultimo periodo))
. (8)
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
6. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
10. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
11. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
12. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
13. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)
14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. (3)

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso."
Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
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AGGIORNAMENTO (8)

Il D.L. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 13 aprile 2017, n. 46, ha disposto (con l'art. 21, comma 1) che le presenti modifiche si applicano alle cause e ai procedimenti giudiziari sorti dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del suindicato D.L. Alle cause e ai procedimenti giudiziari introdotti anteriormente alla scadenza del termine di cui al periodo precedente si continuano ad applicare le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del medesimo D.L.