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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 9 gennaio 2008, n. 1

Modifiche al decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, recante: «Regolamento concernente modalità per l'accesso dei medici alle scuole di specializzazione in medicina».

note: Entrata in vigore del provvedimento: 8/2/2008
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Testo in vigore dal:  8-2-2008

(Raccolta 2008)

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, commi 3 e 4;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e in particolare l'articolo 36, comma 1;
Visto il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, recante: "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina";
Rilevata la necessità di modificare il regolamento da ultimo citato, onde rendere più celere la procedura concorsuale, in tal modo contribuendo a realizzare i principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il parere del Consiglio universitario nazionale reso in data 11 dicembre 2007;
Visto il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari reso in data 7 dicembre 2007;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 17 dicembre 2007;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, così come attestata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi con nota dell'8 gennaio 2008, prot. n. DAGL/14.3.4/18/2008;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1. Al preambolo del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, le parole "emana il seguente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "adotta il seguente regolamento".
2. All'articolo 2 del decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, secondo periodo, le parole "prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso medesimo", sono sostituite dalle seguenti: "entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole";
b) al comma 3, le parole "non meno di trenta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "non meno di dieci giorni".
3. All'articolo 6, comma 2, le parole "Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 2008

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 9 gennaio 2008 Il Ministro: Mussi

Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 74

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente "Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 1980, n. 209, supplemento ordinario.
- La legge 19 novembre 1990, n. 341 recante: "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 1990.
- Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti dì cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.".
- Il comma 1 dell'art. 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE" prevede:
"Art. 36. - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sono determinati le modalità per l'ammissione alle scuole di specializzazione, i contenuti e le modalità delle prove, nonché i criteri per la valutazione dei titoli e per la composizione delle commissioni giudicatrici nel rispetto dei seguenti principi:
a) le prove di ammissione si svolgono a livello locale, in una medesima data per ogni singola tipologia, con contenuti definiti a livello nazionale, secondo un calendario predisposto con congruo anticipo e adeguatamente pubblicizzato;
b) i punteggi delle prove sono attribuiti secondo parametri oggettivi;
c) appositi punteggi sono assegnati, secondo parametri oggettivi, al voto di laurea e al curriculum degli studi;
d) le commissioni sono costituite a livello locale secondo criteri predeterminati.".
- Il decreto ministeriale 6 marzo 2006, n. 172, recante "Regolamento concernente modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 maggio 2006, n. 109.
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):
"Art. 1 (Principi generali dell'attività amministrativa). - 1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario.
1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei principi di cui al comma 1.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.".
- Si riporta il testo degli articoli 2 e 6 del decreto 6 marzo 2006, n. 172, come modificati dal presente decreto:
"Art. 2 (Ammissione alla scuola). - 1. Alle scuole si accede con concorso annuale per titoli ed esami, indetto con decreto del rettore dell'università, per il numero di posti determinati con decreto del Ministro, di cui all'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Al concorso possono partecipare i laureati in medicina e chirurgia in data anteriore al termine di scadenza fissato dal bando per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con obbligo di superare l'esame di Stato entro il termine fissato per l'inizio delle attività didattiche delle scuole. Nel bando sono altresì indicate la sede e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative.
2. Le prove di ammissione si svolgono a livello locale presso le singole università, nella medesima data per ogni singola tipologia. Il calendario delle prove, per ogni singola tipologia, è predisposto dal MIUR entro il 31 luglio di ciascun anno, in modo da poter adeguatamente pubblicizzare, con congruo anticipo, la data, nonché il numero dei posti di specializzazione assegnati a ciascun ateneo, e in modo che le università possano pubblicare il relativo bando almeno sessanta giorni prima della prova.
3. La domanda per partecipare alla prova di selezione, corredata della documentazione prevista dal bando, è presentata all'Università con apposizione di numero di protocollo e data, ovvero tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, non meno di dieci giorni prima della prova stessa.".
"Art. 6 (Disposizioni transitorie e finali). - 1.
Limitatamente all'anno accademico 2005/2006, in deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 1, possono partecipare al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio professionale in data anteriore a quella indicata dal MIUR per l'effettivo inizio dei corsi.
2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 25 febbraio 2003, n. 99.".