DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 42. 
 
                         (( (Astensione).)) 
 
  ((1.  I  soggetti  obbligati  che  si  trovano  nell'impossibilita'
oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b)  e
c), si  astengono  dall'instaurare,  eseguire  ovvero  proseguire  il
rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano  se
effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF  a  norma
dell'articolo 35. 
  2. I soggetti obbligati si astengono  dall'instaurare  il  rapporto
continuativo,  eseguire  operazioni  o  prestazioni  professionali  e
pongono  fine   al   rapporto   continuativo   o   alla   prestazione
professionale  gia'  in  essere  di   cui   siano,   direttamente   o
indirettamente, parte societa' fiduciarie, trust, societa' anonime  o
controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi
ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei  confronti  delle
ulteriori entita' giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede  nei
suddetti Paesi, di cui non  e'  possibile  identificare  il  titolare
effettivo ne' verificarne l'identita'. 
  3. I professionisti sono esonerati dall'obbligo di cui al comma  1,
limitatamente ai casi in cui esaminano  la  posizione  giuridica  del
loro cliente o espletano compiti di difesa o  di  rappresentanza  del
cliente in un procedimento innanzi a un'autorita'  giudiziaria  o  in
relazione   a   tale    procedimento,    compresa    la    consulenza
sull'eventualita' di intentarlo o evitarlo. 
  4. E' fatta in ogni caso  salva  l'applicazione  dell'articolo  35,
comma 2, nei casi in cui l'operazione debba essere eseguita in quanto
sussiste un obbligo di legge di ricevere l'atto.)) 
                                                               ((23)) 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che "Le disposizioni  emanate  dalle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, ai sensi di norme abrogate  o  sostituite  per  effetto  del
presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31  marzo
2018".