DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 36. 
 
(( (Modalita' di segnalazione da parte degli intermediari  bancari  e
finanziari, degli  altri  operatori  finanziari,  delle  societa'  di
gestione degli strumenti finanziari e dei  soggetti  convenzionati  e
                             agenti). )) 
 
  ((1.  Ai  fini  della  segnalazione  di  operazioni  sospette,  gli
intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori  finanziari  e
le  societa'  di  gestione  degli   strumenti   finanziari   di   cui
all'articolo  3,  comma  8,  nell'ambito  della   propria   autonomia
organizzativa, si avvalgono, anche mediante  l'ausilio  di  strumenti
informatici e telematici, di procedure di esame delle operazioni  che
tengano conto, tra le altre, delle evidenze  evincibili  dall'analisi
dei dati e dalle informazioni conservati ai sensi  del  Capo  II  del
presente Titolo. 
  2. Il responsabile della dipendenza, dell'ufficio, di  altro  punto
operativo, unita' organizzativa o struttura dell'intermediario o  del
soggetto cui compete l'amministrazione e  la  gestione  concreta  dei
rapporti con la clientela, ha l'obbligo di comunicare, senza ritardo,
le operazioni di cui all'articolo 35  al  titolare  della  competente
funzione o al legale rappresentante  o  ad  altro  soggetto  all'uopo
delegato. 
  3. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2, lettera o),
e di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c),  adempiono  all'obbligo
di  segnalazione  trasmettendo  la  segnalazione  al  titolare  della
competente funzione, al legale  rappresentate  o  ad  altro  soggetto
all'uopo delegato dell'intermediario mandante o di riferimento. 
  4. I mediatori di  assicurazione  o  di  riassicurazione,  altresi'
denominati broker, di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), CAP,
qualora non sia individuabile un intermediario  di  riferimento  e  i
mediatori creditizi di cui all'articolo 128-sexies  TUB,  inviano  la
segnalazione direttamente alla UIF. 
  5. I soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo  1,  comma
2, lettera nn), comunicano all'intermediario di  riferimento  ovvero,
per i soggetti convenzionati e gli  agenti  operanti  sul  territorio
nazionale per conto di istituti aventi sede legale e  amministrazione
centrale in altro Stato membro, al punto di  contatto  centrale  ogni
circostanza e informazione rilevante, ai fini della  valutazione,  da
parte di questi ultimi, in ordine all'inoltro di una segnalazione  di
operazione sospetta. 
  6. Il titolare della competente funzione, il legale  rappresentante
o altro soggetto all'uopo delegato dell'intermediario mandante  o  di
riferimento, o  il  responsabile  del  punto  di  contatto  centrale,
esamina le segnalazioni pervenute e, qualora le ritenga fondate  alla
luce dell'insieme degli  elementi  a  propria  disposizione  e  delle
evidenze desumibili dai dati  e  dalle  informazioni  conservati,  le
trasmette alla UIF, prive del nominativo del segnalante.)) 
                                                               ((23)) 
 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".