DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 16. 
        Procedura di riconoscimento in regime di stabilimento 
  1. Ai fini del riconoscimento professionale come  disciplinato  dal
presente titolo, il cittadino di cui all'articolo 2 presenta apposita
domanda all'autorita' competente di cui all'articolo 5. 
  2. Entro trenta giorni dal ricevimento  della  domanda  di  cui  al
comma 1  l'autorita'  accerta  la  completezza  della  documentazione
esibita,  e  ne  da'   notizia   all'interessato.   Ove   necessario,
l'Autorita' competente richiede le eventuali necessarie integrazioni. 
  3. Fuori dai  casi  previsti  dall'articolo  5,  comma  2,  per  la
valutazione dei titoli acquisiti,  l'autorita'  ((puo'  indire))  una
conferenza di servizi ai sensi della legge 7  agosto  1990,  n.  241,
previa consultazione del Consiglio  Universitario  Nazionale  per  le
attivita' di cui al titolo III, capo IV,  sezione  VIII,  alla  quale
partecipano rappresentanti: 
    a) delle amministrazioni di cui all'articolo 5; 
    b)  del  Dipartimento  per  il  coordinamento   delle   politiche
comunitarie; 
    c) del Ministero degli affari esteri. 
  4. Nella conferenza dei  servizi  sono  sentiti  un  rappresentante
dell'Ordine  o  Collegio   professionale   ovvero   della   categoria
professionale interessata. 
  5. Il comma 3 non si applica se la domanda di riconoscimento ha per
oggetto titoli identici a quelli  su  cui  e'  stato  provveduto  con
precedente decreto e nei casi di cui al capo IV del presente  titolo,
sezioni I, II, III, IV, V, VI e VII. 
  6. Sul riconoscimento provvede l'autorita' competente ((con proprio
provvedimento)),  da  adottarsi  nel  termine  di  tre   mesi   dalla
presentazione    della    documentazione    completa     da     parte
dell'interessato.  ((Il  provvedimento   e'   pubblicato   nel   sito
istituzionale  di  ciascuna  amministrazione  competente.)).  Per  le
professioni di cui al capo II e al capo III del  presente  titolo  il
termine e' di quattro mesi. 
  7. Nei casi di cui all'articolo 22, il ((provvedimento)) stabilisce
le  condizioni  del  tirocinio   di   adattamento   e   della   prova
attitudinale,  individuando  l'ente  o  organo  competente  a   norma
dell'articolo 24. 
  8. Le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nei
casi di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  individuano  le  modalita'
procedimentali  di  valutazione  dei  titoli  di   loro   competenza,
assicurando forme equivalenti di partecipazione delle altre autorita'
interessate.  Le  autorita'  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  si
pronunciano   con   proprio   provvedimento,   stabilendo,    qualora
necessario, le eventuali condizioni di cui al comma  7  del  presente
articolo. 
  9. Se l'esercizio della professione in  questione  e'  condizionato
alla prestazione di un giuramento o ad una dichiarazione solenne,  al
cittadino  interessato  e'  proposta  una  formula   appropriata   ed
equivalente nel caso  in  cui  la  formula  del  giuramento  o  della
dichiarazione non possa essere utilizzata da detto cittadino. 
  10. I beneficiari  del  riconoscimento  esercitano  la  professione
facendo uso della denominazione del titolo professionale, e della sua
eventuale abbreviazione, prevista dalla legislazione italiana.