DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                        Verifica preliminare 
  1. Nel caso delle professioni regolamentate aventi ripercussioni in
materia  di  pubblica  sicurezza  o  di  sanita'  pubblica,  che  non
beneficiano del riconoscimento ai sensi del titolo III, capi III,  IV
e IV-bis, all'atto della prima prestazione di servizi le Autorita' di
cui all'articolo 5 possono procedere ad una verifica delle qualifiche
professionali  del  prestatore  prima  della  prima  prestazione   di
servizi. 
  ((2. La verifica preventiva e' ammessa unicamente se e' finalizzata
a evitare danni gravi per la salute o la sicurezza  del  destinatario
del  servizio  per  la  mancanza  di  qualifica   professionale   del
prestatore e riguarda solo quanto e' necessario a tale fine)). 
  3.  Entro  un  mese  dalla  ricezione  della  dichiarazione  e  dei
documenti che la corredano, l'autorita' di cui all'articolo 5 informa
il prestatore che non sono necessarie verifiche  preliminari,  ovvero
comunica l'esito del controllo ovvero, in  caso  di  difficolta'  che
causi un ritardo, il motivo del ritardo e  la  data  entro  la  quale
sara' adottata la decisione  definitiva,  che  in  ogni  caso  dovra'
essere  adottata  entro  il  secondo  mese  dal   ricevimento   della
documentazione completa. 
  4.  In  caso  di   differenze   sostanziali   tra   le   qualifiche
professionali del prestatore e la formazione  richiesta  dalle  norme
nazionali, nella misura in cui tale differenza sia  tale  da  nuocere
alla pubblica sicurezza o alla sanita' pubblica e  non  possa  essere
compensata  dall'esperienza  professionale  del   prestatore   o   da
conoscenze,    abilita'    e    competenze    acquisite    attraverso
l'apprendimento permanente, formalmente convalidate a tal fine da  un
organismo competente, il  prestatore  puo'  colmare  tali  differenze
attraverso il superamento di una specifica  prova  attitudinale,  con
oneri a carico dell'interessato secondo quanto previsto dall'articolo
25. La prestazione di servizi deve poter essere effettuata  entro  il
mese successivo alla decisione adottata in applicazione del comma 3. 
  5. In mancanza di determinazioni da parte dell'autorita' competente
entro il termine fissato nei  commi  precedenti,  la  prestazione  di
servizi puo' essere effettuata.