DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2023)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 6. 
             (( (Unita' d'informazione finanziaria). )) 
 
  ((1. L'Unita'  di  informazione  finanziaria  per  l'Italia  (UIF),
istituita presso la Banca  d'Italia,  e'  autonoma  e  operativamente
indipendente. In attuazione di tale principio, la Banca  d'Italia  ne
disciplina con regolamento l'organizzazione e il  funzionamento,  ivi
compresa la riservatezza delle informazioni acquisite,  attribuendole
i mezzi finanziari e  le  risorse  idonei  ad  assicurare  l'efficace
perseguimento dei suoi fini istituzionali. Alla UIF  e  al  personale
addetto si  applica  l'articolo  24,  comma  6-bis,  della  legge  28
dicembre 2005, n. 262. 
  2. Il Direttore  della  UIF,  al  quale  compete  in  autonomia  la
responsabilita' della gestione, e'  nominato  con  provvedimento  del
Direttorio della Banca d'Italia, su proposta  del  Governatore  della
Banca  d'Italia,  tra  persone  dotate  di  adeguati   requisiti   di
onorabilita', professionalita' e conoscenza del sistema  finanziario.
Il mandato ha la durata di cinque anni ed  e'  rinnovabile  una  sola
volta. 
  3. Per l'efficace svolgimento dei compiti  fissati  dalla  legge  e
dagli  obblighi  internazionali,  presso  la  UIF  e'  costituito  un
Comitato di esperti, del quale fanno parte  il  Direttore  e  quattro
membri,   dotati   di   adeguati   requisiti   di   onorabilita'    e
professionalita'.  I  componenti  del  Comitato  sono  nominati,  nel
rispetto del principio dell'equilibrio di  genere,  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore  della
Banca d'Italia, e restano in carica tre anni, rinnovabili  per  altri
tre. La partecipazione al Comitato  non  da'  luogo  a  compensi.  Il
Comitato e' convocato dal Direttore  della  UIF  con  cadenza  almeno
semestrale e svolge funzioni  di  consulenza  e  ausilio  a  supporto
dell'azione della UIF. Il Comitato cura, altresi', la redazione di un
parere  sull'azione  dell'UIF,  che  forma  parte  integrante   della
documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi del comma 8. 
  4. La UIF esercita le seguenti funzioni: 
    a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette  e  ne  effettua
l'analisi finanziaria; 
    b) analizza  i  flussi  finanziari,  al  fine  di  individuare  e
prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e  di  finanziamento  del
terrorismo; 
    c) puo' sospendere, per un massimo di cinque  giorni  lavorativi,
operazioni sospette,  anche  su  richiesta  del  Nucleo  speciale  di
polizia  valutaria  della  Guardia  di   finanza,   della   Direzione
investigativa  antimafia  e  dell'autorita'  giudiziaria  ovvero   su
richiesta di un'altra FIU, ove non ne derivi pregiudizio per il corso
delle indagini. La  UIF  provvede  a  dare  immediata  notizia  della
sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta; 
    d) avuto riguardo alle caratteristiche  dei  soggetti  obbligati,
emana  istruzioni,  pubblicate   nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana, sui dati e le  informazioni  che  devono  essere
contenuti  nelle  segnalazioni  di  operazioni   sospette   e   nelle
comunicazioni oggettive,  sulla  relativa  tempistica  nonche'  sulle
modalita' di tutela della riservatezza dell'identita' del segnalante; 
    e)  al  fine  di  agevolare  l'individuazione  delle   operazioni
sospette, emana e aggiorna periodicamente,  previa  presentazione  al
Comitato di sicurezza finanziaria, indicatori di anomalia, pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e  in  apposita
sezione del proprio sito istituzionale; 
    f) effettua, anche attraverso ispezioni,  verifiche  al  fine  di
accertare il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione  e
contrasto del riciclaggio e del  finanziamento  del  terrorismo,  con
riguardo alle segnalazioni di operazioni sospette e ai casi di omessa
segnalazione  di  operazioni  sospette,  nonche'  con  riguardo  alle
comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto  e  ai  casi  di
omissione delle medesime, anche avvalendosi della collaborazione  del
Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza; 
    g) in relazione ai propri  compiti,  accerta  e  contesta  ovvero
trasmette alle autorita' di vigilanza di settore le violazioni  degli
obblighi di cui  al  presente  decreto  di  cui  viene  a  conoscenza
nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali; 
    h) assicura la tempestiva trasmissione alla  Direzione  nazionale
antimafia e antiterrorismo  dei  dati,  delle  informazioni  e  delle
analisi, secondo quanto stabilito dall'articolo 8, comma  1,  lettera
a). Assicura, altresi', l'effettuazione delle analisi richieste dalla
Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo ai sensi dell'articolo
8, comma 1, lettera d). 
  5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, la UIF: 
    a) acquisisce, anche attraverso ispezioni,  dati  e  informazioni
presso i soggetti destinatari  degli  obblighi  di  cui  al  presente
decreto; 
    b) riceve la comunicazione dei dati statistici aggregati da parte
dei soggetti obbligati tenuti a effettuarla e  le  comunicazioni  cui
sono tenute le Pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10. 
  6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, la UIF: 
    a) si avvale dei dati contenuti nell'anagrafe  dei  conti  e  dei
depositi di cui all'articolo 20, comma 4,  della  legge  30  dicembre
1991, n. 413, e nell'anagrafe tributaria di cui all'articolo  37  del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 
    b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute nell'anagrafe
immobiliare integrata di cui all'articolo  19  del  decreto-legge  31
maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni  dalla  legge  30
luglio 2010, n. 122; 
    c) ha accesso alle informazioni sul titolare effettivo di persone
giuridiche e  trust  espressi,  contenute  in  apposita  sezione  del
Registro delle  imprese,  ai  sensi  dell'articolo  21  del  presente
decreto. 
  7. Avvalendosi delle informazioni raccolte nello svolgimento  delle
proprie funzioni, la UIF: 
    a) svolge analisi e  studi  su  singole  anomalie,  riferibili  a
ipotesi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo su specifici
settori dell'economia ritenuti a rischio, su categorie  di  strumenti
di pagamento e su specifiche realta' economiche  territoriali,  anche
sulla base dell'analisi nazionale dei rischi elaborata  dal  Comitato
di sicurezza finanziaria; 
    b)  elabora  e  diffonde  modelli  e  schemi  rappresentativi  di
comportamenti anomali sul piano economico e finanziario riferibili  a
possibili attivita' di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
  8. Ai fini della presentazione al Parlamento della relazione  sullo
stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del  finanziamento
del terrorismo, il Direttore della UIF, entro il 30  maggio  di  ogni
anno, trasmette al Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  il
tramite del Comitato di  sicurezza  finanziaria,  gli  allegati  alla
medesima relazione, di cui all'articolo  4,  comma  2,  del  presente
decreto.)) 
                                                               ((23)) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.Lgs. 25 settembre 2009, n. 151 (con l'articolo 3,  lettera  a)
ha disposto che: "al  comma  4,  quarto  periodo,  le  parole:  "alle
Commissioni  parlamentari"  sono  sostituite  dalle   seguenti:   "al
Parlamento". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1)
che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore,
ai sensi di norme abrogate o  sostituite  per  effetto  del  presente
decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".