DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 4-7-2017
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 51. 
 
(( (Obbligo di  comunicazione  al  Ministero  dell'economia  e  delle
       finanze delle infrazioni di cui al presente Titolo).)) 
 
  ((1. I soggetti obbligati che nell'esercizio delle proprie funzioni
o  nell'espletamento  della  propria  attivita'  hanno   notizia   di
infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7
e 12, e  all'articolo  50  ne  riferiscono  entro  trenta  giorni  al
Ministero dell'economia e delle finanze per la  contestazione  e  gli
altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge  24  novembre
1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche
alla Guardia di finanza la quale, ove  ravvisi  l'utilizzabilita'  di
elementi ai fini dell'attivita' di accertamento,  ne  da'  tempestiva
comunicazione all'Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione e'
dovuta dai  componenti  del  collegio  sindacale,  del  consiglio  di
sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione  presso  i
soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione  delle  suddette
disposizioni nell'esercizio delle proprie  funzioni  di  controllo  e
vigilanza. 
  2. In caso  di  infrazioni  riguardanti  assegni  bancari,  assegni
circolari, libretti al portatore o titoli similari, la  comunicazione
deve essere effettuata dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che  li
accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane S.p.A. che ne
effettua  l'estinzione,   salvo   che   il   soggetto   tenuto   alla
comunicazione abbia certezza che la stessa e' stata  gia'  effettuata
dall'altro soggetto obbligato. 
  3.   Qualora   oggetto   dell'infrazione   sia   un'operazione   di
trasferimento segnalata  ai  sensi  dell'articolo  35,  non  sussiste
l'obbligo di comunicazione di cui al comma 1.)) 
                                                               ((23)) 
 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che "Le disposizioni  emanate  dalle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, ai sensi di norme abrogate  o  sostituite  per  effetto  del
presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31  marzo
2018".