DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2007, n. 231

Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/12/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/05/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 49. 
    (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore). 
 
  1. E' vietato il trasferimento di denaro contante e  di  titoli  al
portatore in euro o in valuta estera, effettuato a  qualsiasi  titolo
tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando
il valore  oggetto  di  trasferimento,  e'  complessivamente  pari  o
superiore a  3.000  euro.  Il  trasferimento  superiore  al  predetto
limite, quale che ne sia la causa  o  il  titolo,  e'  vietato  anche
quando e' effettuato con piu' pagamenti, inferiori alla  soglia,  che
appaiono  artificiosamente  frazionati   e   puo'   essere   eseguito
esclusivamente per il  tramite  di  banche,  Poste  italiane  S.p.a.,
istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi
quando prestano  servizi  di  pagamento  diversi  da  quelli  di  cui
all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  numero  6),  del   decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 11. Il trasferimento  effettuato  per
il tramite degli intermediari bancari e finanziari  avviene  mediante
disposizione accettata per iscritto dagli stessi, previa consegna  ai
medesimi intermediari della somma in contanti. A decorrere dal  terzo
giorno  lavorativo  successivo   a   quello   dell'accettazione,   il
beneficiario ha diritto di ottenere il pagamento nella provincia  del
proprio  domicilio.  La  comunicazione  da  parte  del  debitore   al
creditore della predetta accettazione  produce  gli  effetti  di  cui
all'articolo 1277, primo comma, del codice civile e, nei casi di mora
del creditore, gli effetti di  cui  all'articolo  1210  del  medesimo
codice. (23) (27) 
  2. Per il servizio di rimessa di denaro ((di  cui  all'articolo  1,
comma 2, lettera h-septies.1), numero 6), del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, di cui al  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385)), la soglia e' di 1.000 euro. 
  3. Per la negoziazione a pronti di mezzi di  pagamento  in  valuta,
svolta dai soggetti iscritti  nella  sezione  prevista  dall'articolo
17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la  soglia  e'
di 3.000 euro. 
  3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31  dicembre  2022,
il divieto di cui al comma 1 e la soglia  di  cui  al  comma  3  sono
riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1°  gennaio  2023,
il predetto divieto di cui al comma  1  e'  riferito  alla  cifra  di
((5.000 euro)). 
  4. I moduli di assegni bancari  e  postali  sono  rilasciati  dalle
banche e da Poste  Italiane  S.p.A.  muniti  della  clausola  di  non
trasferibilita'.  Il  cliente  puo'  richiedere,  per  iscritto,   il
rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera. 
  5. Gli  assegni  bancari  e  postali  emessi  per  importi  pari  o
superiori a 1.000 euro devono recare l'indicazione del nome  o  della
ragione   sociale   del   beneficiario   e   la   clausola   di   non
trasferibilita'. 
  6. Gli assegni bancari e  postali  emessi  all'ordine  del  traente
possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a  Poste
Italiane S.p.A. 
  7. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e  la
clausola di non trasferibilita'. 
  8. Il rilascio di assegni circolari, vaglia postali e cambiari,  di
importo inferiore a 1.000 euro puo' essere richiesto,  per  iscritto,
dal cliente senza la clausola di non trasferibilita'. 
  9. Il richiedente di assegno circolare, vaglia  cambiario  o  mezzo
equivalente, intestato a terzi ed  emesso  con  la  clausola  di  non
trasferibilita', puo'  chiedere  il  ritiro  della  provvista  previa
restituzione del titolo all'emittente. 
  10. Per ciascun modulo di assegno bancario o postale  richiesto  in
forma libera ovvero per ciascun assegno circolare o vaglia postale  o
cambiario rilasciato in forma libera e'  dovuta  dal  richiedente,  a
titolo di imposta di bollo, la somma di 1,50 euro. 
  11. I soggetti autorizzati a utilizzare  le  comunicazioni  di  cui
all'articolo 7, comma 6, del decreto del Presidente della  Repubblica
29 settembre  1973,  n.  605,  e  successive  modificazioni,  possono
chiedere alla banca o a Poste Italiane S.p.A. i dati identificativi e
il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli
di assegni bancari o postali  in  forma  libera  ovvero  che  abbiano
richiesto assegni circolari o vaglia  postali  o  cambiari  in  forma
libera nonche' di coloro che li abbiano presentati  all'incasso.  Con
provvedimento  del  Direttore   dell'Agenzia   delle   entrate   sono
individuate le modalita' tecniche di trasmissione dei dati di cui  al
presente  comma.  La  documentazione  inerente   i   dati   medesimi,
costituisce prova documentale ai sensi dell'articolo 234  del  codice
di procedura penale. 
  12. A decorrere dall'entrata in vigore della presente  disposizione
e'  ammessa  esclusivamente  l'emissione  di  libretti  di  deposito,
bancari o postali, nominativi  ed  e'  vietato  il  trasferimento  di
libretti  di  deposito  bancari  o  postali  al  portatore  che,  ove
esistenti, sono estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018. 
  13. Le disposizioni di cui al  presente  articolo,  concernenti  la
circolazione del  contante  e  le  modalita'  di  circolazione  degli
assegni e dei vaglia non si applicano ai trasferimenti in  cui  siano
parte banche o Poste Italiane S.p.A., istituti di moneta  elettronica
e istituti di pagamento, nonche'  ai  trasferimenti  tra  gli  stessi
effettuati in proprio o per il tramite di  vettori  specializzati  di
cui all'articolo 3, comma 5, lettera e). 
  14. Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  non  si  applicano  ai
trasferimenti di certificati rappresentativi di quote  in  cui  siano
parte banche, Poste Italiane S.p.A., SIM, SGR, SICAV, SICAF e imprese
di assicurazione che operano in Italia nei rami di  cui  all'articolo
2, comma 1, CAP. 
  15. Restano ferme le disposizioni relative ai pagamenti  effettuati
allo Stato o agli altri enti pubblici e  alle  erogazioni  da  questi
comunque disposte verso  altri  soggetti.  E'  altresi'  fatto  salvo
quanto previsto dall'articolo 494 del codice di procedura civile. 
                                                                 (23) 
 
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AGGIORNAMENTO (7) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con  modificazioni  dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 20, comma  1)  che
"A  fini  di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate   in   ambito
comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
sono adeguate all'importo di euro cinquemila". 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che
"A  fini  di  adeguamento  alle  disposizioni  adottate   in   ambito
comunitario  in  tema  di  prevenzione  dell'utilizzo   del   sistema
finanziario  a  scopo  di  riciclaggio  dei  proventi  di   attivita'
criminose e di finanziamento del terrorismo, le  limitazioni  all'uso
del contante e dei titoli al portatore, di cui all'articolo 49, commi
1, 5, 8, 12 e 13, del decreto legislativo 21 novembre 2007,  n.  231,
sono adeguate all'importo di euro duemilacinquecento". 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, ha disposto (con l'art. 12, comma 1) che
"Le limitazioni all'uso del contante e dei titoli  al  portatore,  di
cui all'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del decreto  legislativo
21 novembre 2007, n. 231, sono adeguate  all'importo  di  euro  mille
[...]. Non costituisce infrazione la  violazione  delle  disposizioni
previste dall'articolo 49, commi 1,  5,  8,  12  e  13,  del  decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231,  commessa  nel  periodo  dal  6
dicembre 2011 al 31 gennaio  2012  e  riferita  alle  limitazioni  di
importo introdotte dal presente comma". 
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AGGIORNAMENTO (12) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n.44, ha disposto (con l'art. 3, comma  1)  che  "Per
l'acquisto di beni e di prestazioni  di  servizi  legate  al  turismo
effettuati presso soggetti di cui  agli  articoli  22  e  74-ter  del
decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,
dalle persone fisiche di cittadinanza diversa da  quella  italiana  e
comunque diversa da quella  di  uno  dei  paesi  dell'Unione  europea
ovvero dello Spazio economico europeo, che  abbiano  residenza  fuori
dal territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di  denaro
contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione  che  il
cedente del bene o il prestatore del servizio  provveda  ai  seguenti
adempimenti: 
  a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione acquisisca fotocopia
del passaporto del cessionario o  del  committente  nonche'  apposita
autocertificazione di quest'ultimo, ai  sensi  dell'articolo  47  del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa, di cui al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  attestante  che  non  e'
cittadino italiano ne' cittadino di uno dei Paesi dell'Unione europea
ovvero dello Spazio economico europeo e che ha la residenza fuori del
territorio dello Stato; 
  b) nel primo giorno feriale successivo a  quello  di  effettuazione
dell'operazione versi  il  denaro  contante  incassato  in  un  conto
corrente intestato al cedente o al  prestatore  presso  un  operatore
finanziario, consegnando a quest'ultimo copia  della  ricevuta  della
comunicazione di cui al comma 2". 
  Ha inoltre disposto (con l'art.3, comma 2) che "La disposizione  di
cui al comma 1 opera a condizione che i cedenti o  i  prestatori  che
intendono aderire  alla  disciplina  del  presente  articolo  inviino
apposita  comunicazione  preventiva,   anche   in   via   telematica,
all'Agenzia delle entrate secondo le modalita' ed i termini stabiliti
con provvedimento del Direttore dell'Agenzia stessa, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.
Nella comunicazione dovra' essere indicato il conto  che  il  cedente
del bene o il prestatore del servizio intende utilizzare". 
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AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, come  modificato  dal  D.Lgs.  19
settembre 2012, n. 169, ha disposto (con l'art. 27, comma 1-ter)  che
"I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo  21  novembre
2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono  violazione
l'emissione, il  trasferimento  e  la  presentazione  all'incasso  di
assegni bancari e postali, di assegni  circolari,  vaglia  postali  e
cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale  del
beneficiario e della clausola di non trasferibilita' per importi pari
o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6
dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si
interpreta  nel  senso  che  il  trasferimento  e  la   presentazione
all'incasso di  assegni  bancari  e  postali  emessi  all'ordine  del
traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione". 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla
L. 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato  dalla  L.  27  dicembre
2013, n. 147 ha disposto (con l'art. 12, comma 1.1) che "In deroga  a
quanto stabilito dal comma  1,  i  pagamenti  riguardanti  canoni  di
locazione di unita' abitative, fatta eccezione per quelli di  alloggi
di    edilizia    residenziale     pubblica,     sono     corrisposti
obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e  modalita'  che
escludano l'uso del contante e ne assicurino la tracciabilita'  anche
ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per  l'ottenimento
delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore  e  del
conduttore". 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 28 dicembre 2015, n. 208 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
898) che al comma 1, primo periodo, del presente articolo "le parole:
«euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila»". 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che "Le disposizioni  emanate  dalle  autorita'  di  vigilanza  di
settore, ai sensi di norme abrogate  o  sostituite  per  effetto  del
presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31  marzo
2018". 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44, come modificato dal D.Lgs. 25 maggio 2017,  n.
90, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per l'acquisto di beni e
di  prestazioni  di  servizi  legate  al  turismo  effettuati  presso
soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle  persone  fisiche  di
cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da  quella
di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero  dello  Spazio  economico
europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello  Stato,  il
limite per il trasferimento di denaro contante  di  cui  all'articolo
49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre  2007,  n.  231,  e'
elevato a 10.000 euro a condizione che  il  cedente  del  bene  o  il
prestatore del servizio provveda ai seguenti adempimenti [...]". 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  Il D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla  L.
26 aprile 2012, n. 44, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018,  n.
145, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per l'acquisto di  beni
e di prestazioni di servizi legate al  turismo  effettuati  presso  i
soggetti di cui agli articoli 22 e 74-ter del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dalle  persone  fisiche  di
cittadinanza diversa da quella italiana e che abbiano residenza fuori
del territorio dello Stato, il limite per il trasferimento di  denaro
contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo  21
novembre 2007, n. 231, e' elevato a 15.000 euro a condizione  che  il
cedente del bene o il prestatore del servizio  provveda  ai  seguenti
adempimenti [...]".