DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 234

Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 22-8-2008
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8.
                       Informazione e registri

  1.  I  lavoratori  mobili  devono essere informati delle pertinenti
disposizioni  nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli
accordi  tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e
degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente
decreto legislativo.
  2.  Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del
regolamento  (CEE)  n.  3821/85  del Consiglio, del 20 dicembre 1985,
l'orario  di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di
autotrasporto  deve  essere  registrato. ((. . .)) I datori di lavoro
sono  responsabili  della  registrazione  dell'orario  di  lavoro dei
lavoratori  mobili.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma 2,
dell'articolo  14,  del  citato  regolamento  (CEE) n. 3821/85, se il
lavoratore  lo  richiede,  il  datore di lavoro deve rilasciare copia
della registrazione.
  3.  ((Gli  obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono
mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro.))
  4.   La   contrattazione   collettiva  definisce  le  modalita'  di
informazione di cui al comma l.