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DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 234

Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2008 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-8-2008
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Art. 8

Informazione e registri
1. I lavoratori mobili devono essere informati delle pertinenti disposizioni nazionali, del regolamento interno dell'impresa e degli accordi tra parti sociali, in particolare dei contratti collettivi e degli eventuali contratti aziendali stipulati sulla base del presente decreto legislativo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985, l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto deve essere registrato.
((. . .))
I datori di lavoro sono responsabili della registrazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 14, del citato regolamento (CEE) n. 3821/85, se il lavoratore lo richiede, il datore di lavoro deve rilasciare copia della registrazione.
3.
((Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro.))
4. La contrattazione collettiva definisce le modalità di informazione di cui al comma l.