DECRETO LEGISLATIVO 9 novembre 2007, n. 206

Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/11/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 10. 
   Dichiarazione preventiva in caso di spostamento del prestatore 
  1. ((Il prestatore che ai sensi dell'articolo 9 si  sposta  per  la
prima volta da un altro Stato  membro  al  territorio  nazionale  per
fornire servizi e' tenuto a informare in anticipo l'autorita' di  cui
all'articolo 5 con una dichiarazione scritta contenente  informazioni
sulla copertura assicurativa o analoghi mezzi di protezione personale
o   collettiva   per   la   responsabilita'   professionale)).   Tale
dichiarazione  ha  validita'  per  l'anno  in  corso  e  deve  essere
rinnovata, se il prestatore intende successivamente  fornire  servizi
temporanei o occasionali in tale Stato  membro.  Il  prestatore  puo'
fornire la dichiarazione con qualsiasi mezzo idoneo di comunicazione. 
  2. In occasione della prima prestazione,  o  in  qualunque  momento
interviene un mutamento  oggettivo  della  situazione  attestata  dai
documenti, la dichiarazione di cui al comma 1 deve  essere  corredata
di: 
    a) un  certificato  o  copia  di  un  documento  che  attesti  la
nazionalita' del prestatore; 
    b) una certificazione dell'autorita' competente che  attesti  che
il  titolare  e'  legalmente  stabilito  in  uno  Stato  membro   per
esercitare le attivita'  in  questione  e  che  non  gli  e'  vietato
esercitarle, anche  su  base  temporanea,  al  momento  del  rilascio
dell'attestato; 
    c)  un  documento  che  comprovi  il  possesso  delle  qualifiche
professionali; 
    d) nei casi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), una prova
con qualsiasi mezzo che il prestatore ha  esercitato  l'attivita'  in
questione per almeno un anno nei precedenti dieci anni; 
    e) per le professioni nel settore della  sicurezza,  nel  settore
della sanita'  e  per  le  professioni  inerenti  all'istruzione  dei
minori, inclusa l'assistenza e l'istruzione della prima infanzia,  un
attestato  che  comprovi  l'assenza  di  sospensioni   temporanee   o
definitive dall'esercizio della professione o di condanne penali. 
    e-bis) per le professioni che hanno implicazioni per la sicurezza
dei pazienti, una dichiarazione da parte del richiedente di essere in
possesso della conoscenza della lingua necessaria all'esercizio della
professione; 
    e-ter)  per  le  professioni  riguardanti  le  attivita'  di  cui
all'articolo 27, contenute nell'elenco  notificato  alla  Commissione
europea, per le quali e' necessaria una  verifica  preliminare  delle
qualifiche professionali, un certificato concernente la natura  e  la
durata dell'attivita',  rilasciato  dall'autorita'  o  dall'organismo
competente dello Stato membro di stabilimento. 
  2-bis. La presentazione della  dichiarazione  di  cui  al  comma  1
consente al prestatore di avere accesso all'attivita' di  servizio  e
di esercitarla su tutto il territorio nazionale. 
  3. Per i cittadini  dell'Unione  europea  stabiliti  legalmente  in
Italia l'attestato di cui al comma 2, lettera  b)  e'  rilasciato,  a
richiesta  dell'interessato  e  dopo  gli   opportuni   accertamenti,
dall'autorita' competente di cui all'articolo 5. 
  4. Il  prestatore  deve  informare  della  sua  prestazione,  prima
dell'esecuzione o, in caso di urgenza, immediatamente dopo, l'ente di
previdenza obbligatoria competente per la professione esercitata.  La
comunicazione,  che  non  comporta  obblighi  di  iscrizione   o   di
contribuzione, puo' essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo. 
  4-bis. Le autorita' competenti di cui all'articolo 5 assicurano che
tutti i requisiti, le procedure e le formalita', fatta eccezione  per
la prova  attitudinale  prevista  dall'articolo  11,  possano  essere
espletate  con  facilita'  mediante  connessione  remota  e  per  via
elettronica. Cio' non impedisce alle stesse autorita'  competenti  di
richiedere le copie autenticate in una fase successiva,  in  caso  di
dubbio fondato e ove strettamente necessario.