DECRETO LEGISLATIVO 2 marzo 2007, n. 34

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, in materia di beni culturali e paesaggistici.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/4/2007
Testo in vigore dal: 13-4-2007
                               Art. 3.
Istituto  regionale  per  il  patrimonio culturale del Friuli-Venezia
                               Giulia
  1.   Al   fine   di   assicurare  il  supporto  tecnico-scientifico
all'espletamento delle attivita' di catalogazione e conservazione del
patrimonio  culturale  svolte  nel Friuli-Venezia Giulia, puo' essere
costituito   con   decreto  del  Presidente  della  regione,  che  ne
disciplina  anche  l'organizzazione,  un  Istituto  regionale  per il
patrimonio culturale del Friuli-Venezia Giulia.
  2. L'Istituto di cui al comma 1 e' aperto anche alla partecipazione
dello  Stato  ed  e'  dotato di autonomia scientifica, organizzativa,
amministrativa e finanziaria.
  3.  Con  il  provvedimento  organizzativo  di  cui  al  comma 1  e'
istituita  presso  l'Istituto  stesso  la  «Scuola  regionale  per il
restauro»,  di  seguito denominata: «Scuola», per l'organizzazione di
corsi  di  formazione  e  di  specializzazione  da  realizzare con il
concorso  degli  Istituti  centrali  del  Ministero  per  i beni e le
attivita'  culturali  ed  eventualmente delle Universita' degli studi
della  regione  e  di altre istituzioni ed enti italiani e stranieri,
secondo  i  profili  di  competenza e i criteri e livelli di qualita'
definiti  ai  sensi  dei  commi 7, 8 e 10 dell'articolo 29 del citato
decreto  legislativo  n.  42  del 2004 ed in conformita' ai requisiti
previsti  per  l'accreditamento  ai  sensi  del  comma 9 del medesimo
articolo.
  4.  Ai fini della formazione dei restauratori di beni culturali, la
Scuola  e'  sottoposta  alla procedura di accreditamento ai sensi del
comma 9  dell'articolo 29  del  citato  decreto legislativo n. 42 del
2004.
          Nota all'art. 3:
              - Il  testo  dei  commi 7,  8,  9 e 10 dell'art. 29 del
          citato  decreto  legislativo  22 gennaio 2004, n. 42. e' il
          seguente:
              «Art. 29 (Conservazione). - (Omissis).
              7.  I  profili  di  competenza dei restauratori e degli
          altri  operatori  che  svolgono  attivita' complementari al
          restauro  o  altre  attivita'  di  conservazione  dei  beni
          culturali   mobili  e  delle  superfici  decorate  di  beni
          architettonici  sono  definiti  con  decreto  del  Ministro
          adottato  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3,  della  legge
          23 agosto   1988,   n.  400,  d'intesa  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              8. Con decreto del Ministro adottato ai sensi dell'art.
          17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sono  definiti  i  criteri  ed i livelli di qualita' cui si
          adegua l'insegnamento del restauro.
              9.  L'insegnamento  del  restauro  e'  impartito  dalle
          scuole  di  alta  formazione e di studio istituite ai sensi
          dell'art.  9  del  decreto  legislativo 20 ottobre 1998, n.
          368,  nonche'  dai  centri di cui al comma 11 e dagli altri
          soggetti  pubblici  e  privati accreditati presso lo Stato.
          Con  decreto  del  Ministro adottato ai sensi dell'art. 17,
          comma 3,  della  legge  n.  400 del 1988 di concerto con il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sono   individuati   le   modalita'  di  accreditamento,  i
          requisiti  minimi  organizzativi  e  di  funzionamento  dei
          soggetti  di  cui  al  presente  comma,  le modalita' della
          vigilanza  sullo  svolgimento  delle attivita' didattiche e
          dell'esame  finale,  abilitante  alle  attivita'  di cui al
          comma 6  e  avente  valore di esame di Stato, cui partecipa
          almeno   un   rappresentante   del   Ministero,  il  titolo
          accademico  rilasciato  a  seguito del superamento di detto
          esame, che e' equiparato al diploma di laurea specialistica
          o magistrale, nonche' le caratteristiche del corpo docente.
          Il   procedimento   di   accreditamento   si  conclude  con
          provvedimento   adottato   entro   novanta   giorni   dalla
          presentazione  della  domanda  corredato  dalla  prescritta
          documentazione.
              10.   La  formazione  delle  figure  professionali  che
          svolgono   attivita'  complementari  al  restauro  o  altre
          attivita'   di  conservazione  e'  assicurata  da  soggetti
          pubblici  e  privati  ai sensi della normativa regionale. I
          relativi  corsi si adeguano a criteri e livelli di qualita'
          definiti  con  accordo in sede di Conferenza Stato-regioni,
          ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281.».