stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/4/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/12/2023)
Testo in vigore dal:  11-4-2007

Art. 25

Norme finali e abrogazioni
1. Le amministrazioni competenti provvederanno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, a diffondere tramite i propri siti internet i contenuti del presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bonino, Ministro per le politiche europee

Amato, Ministro dell'interno

D'Alema, Ministro degli affari esteri

Padoa Schioppa, Ministro dell'economia e delle finanze

Mastella, Ministro della giustizia

Damiano, Ministro del lavoro e della previdenza sociale

Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Note all'art. 25:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656, reca: «Norme sulla circolazione e il soggiorno dei cittadini degli Stati membri della C.E.E.».
- Il decreto legislativo 18 gennaio 2002, n. 52, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 53, reca: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo C)».
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54, vedi note alle premesse.
- Per il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, vedi note all'art. 11.