DECRETO LEGISLATIVO 6 febbraio 2007, n. 30

Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/4/2007 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 6-8-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 21. 
Allontanamento per cessazione delle  condizioni  che  determinano  il
                        diritto di soggiorno 
 
  1. Il provvedimento di allontanamento  dei  cittadini  degli  altri
Stati membri dell'Unione europea o dei loro familiari, qualunque  sia
la loro cittadinanza, puo' altresi' essere adottato quando vengono  a
mancare  le  condizioni  che  determinano  il  diritto  di  soggiorno
dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e  13  e  salvo  quanto
previsto dagli articoli 11 e 12. ((L'eventuale ricorso da parte di un
cittadino dell'Unione o dei suoi familiari al sistema  di  assistenza
sociale non costituisce automaticamente causa di  allontanamento,  ma
deve essere valutato caso per caso.)) 
  2. Il provvedimento di cui al comma 1  e'  adottato  dal  prefetto,
territorialmente  competente  secondo  la  residenza  o  dimora   del
destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di
residenza o dimora, con atto motivato e  notificato  all'interessato.
Il provvedimento e' adottato tenendo conto della durata del soggiorno
dell'interessato,  della  sua  eta',  della  sua  salute,  della  sua
integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con  il  Paese  di
origine. Il  provvedimento  riporta  le  modalita'  di  impugnazione,
nonche' il termine per lasciare il territorio nazionale, che non puo'
essere inferiore ad un mese. Se  il  destinatario  non  comprende  la
lingua italiana, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20,
comma 10. 
  3. Unitamente al  provvedimento  di  allontanamento  e'  consegnata
all'interessato  una   attestazione   di   obbligo   di   adempimento
dell'allontanamento, secondo le modalita' stabilite con  decreto  del
Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  degli  affari  esteri,   da
presentare  presso  un  consolato  italiano.  Il   provvedimento   di
allontanamento di cui al comma 1 non puo'  prevedere  un  divieto  di
reingresso sul territorio nazionale. 
((4. Nei confronti dei soggetti di cui al  comma  1,  che  non  hanno
ottemperato al provvedimento di allontanamento di cui al  comma  2  e
sono stati individuati sul territorio dello Stato  oltre  il  termine
fissato, senza aver provveduto alla  presentazione  dell'attestazione
di cui al comma 3, il prefetto  puo'  adottare  un  provvedimento  di
allontanamento coattivo per  motivi  di  ordine  pubblico,  ai  sensi
dell'articolo 20, immediatamente eseguito dal questore.))