DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-2-2018
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 67 
(i piani stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico e le misure
                di prevenzione per le aree a rischio) 
 
   1. Nelle more dell'approvazione dei piani di bacino, le  Autorita'
di bacino  adottano,  ai  sensi  dell'articolo  65,  comma  8,  piani
stralcio  di  distretto  per  l'assetto  idrogeologico   (PAI),   che
contengano in  particolare  l'individuazione  delle  aree  a  rischio
idrogeologico, la perimetrazione delle aree da sottoporre a misure di
salvaguardia e la determinazione delle misure medesime. 
   2. Le Autorita' di bacino, anche in deroga alle procedure  di  cui
all'articolo 66, approvano  altresi'  piani  straordinari  diretti  a
rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico, redatti
anche sulla base delle proposte delle regioni e degli enti locali.  I
piani straordinari devono ricomprendere prioritariamente  le  aree  a
rischio idrogeologico per le quali e' stato dichiarato  lo  stato  di
emergenza, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.
225. I piani straordinari contengono in particolare  l'individuazione
e la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto  elevato
per  l'incolumita'  delle  persone   e   per   la   sicurezza   delle
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. Per tali aree
sono adottate le misure di salvaguardia ai  sensi  dell'articolo  65,
comma 7, anche con riferimento  ai  contenuti  di  cui  al  comma  3,
lettera d), del medesimo articolo 65. In caso  di  inerzia  da  parte
delle Autorita' di bacino, il Presidente del Consiglio dei  Ministri,
su proposta del Comitato dei Ministri, di cui all'articolo 57,  comma
2, adotta gli atti relativi all'individuazione, alla perimetrazione e
alla  salvaguardia  delle  predette  aree.  Qualora  le   misure   di
salvaguardia siano adottate in assenza dei piani stralcio di  cui  al
comma 1, esse rimangono in  vigore  sino  all'approvazione  di  detti
piani. I piani straordinari  approvati  possono  essere  integrati  e
modificati con le stesse modalita'  di  cui  al  presente  comma,  in
particolare con riferimento agli interventi realizzati ai fini  della
messa in sicurezza delle aree interessate. ((119)) 
   3. Il Comitato dei Ministri  di  cui  all'articolo  57,  comma  2,
tenendo conto dei programmi gia' adottati da parte delle Autorita' di
bacino e dei piani straordinari  di  cui  al  comma  2  del  presente
articolo,  definisce,  d'intesa  con  la  Conferenza   Stato-regioni,
programmi  di  interventi  urgenti,  anche   attraverso   azioni   di
manutenzione dei distretti idrografici, per la riduzione del  rischio
idrogeologico nelle  zone  in  cui  la  maggiore  vulnerabilita'  del
territorio e' connessa con piu' elevati pericoli per le  persone,  le
cose ed il patrimonio ambientale, con priorita' per le  aree  ove  e'
stato dichiarato lo stato di  emergenza,  ai  sensi  dell'articolo  5
della legge 24 febbraio 1992, n.  225.  Per  la  realizzazione  degli
interventi  possono  essere  adottate,  su  proposta   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro
delle infrastrutture e dei  trasporti,  e  d'intesa  con  le  regioni
interessate, le ordinanze di cui all'articolo 5, comma 2, della legge
24 febbraio 1992, n. 225. ((119)) 
   4. Per l'attivita' istruttoria relativa agli adempimenti di cui ai
commi 1, 2 e 3, i Ministri competenti si  avvalgono,  senza  nuovi  o
maggiori oneri  per  la  finanza  pubblica,  del  Dipartimento  della
protezione civile, nonche' della collaborazione del  Corpo  forestale
dello Stato, delle regioni, delle Autorita'  di  bacino,  del  Gruppo
nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del Consiglio
nazionale delle ricerche e, per gli aspetti ambientali, del  Servizio
geologico d'Italia -  Dipartimento  difesa  del  suolo  dell'Istituto
superiore per la protezione e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  per
quanto di rispettiva competenza. 
   5. Entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui ai  commi
1,  2,  3  e  4,  gli  organi  di  protezione  civile  provvedono   a
predisporre, per le  aree  a  rischio  idrogeologico,  con  priorita'
assegnata a quelle in cui la maggiore vulnerabilita'  del  territorio
e' connessa con piu' elevati pericoli per le persone, le  cose  e  il
patrimonio ambientale,  piani  urgenti  di  emergenza  contenenti  le
misure  per  la  salvaguardia  dell'incolumita'   delle   popolazioni
interessate, compreso il preallertamento, l'allarme  e  la  messa  in
salvo preventiva. 
   6. Nei piani stralcio di  cui  al  comma  1  sono  individuati  le
infrastrutture   e   i   manufatti   che   determinano   il   rischio
idrogeologico.  Sulla  base  di  tali  individuazioni,   le   regioni
stabiliscono le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari
possono  accedere  al  fine  di  adeguare  le  infrastrutture  e   di
rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attivita' produttive e  le
abitazioni private. A tale fine le regioni, acquisito il parere degli
enti locali interessati,  predispongono,  con  criteri  di  priorita'
connessi al livello di rischio,  un  piano  per  l'adeguamento  delle
infrastrutture, determinandone altresi' un congruo termine, e per  la
concessione di incentivi finanziari  per  la  rilocalizzazione  delle
attivita'  produttive  e  delle  abitazioni  private  realizzate   in
conformita' alla normativa  urbanistica  edilizia  o  condonate.  Gli
incentivi sono attivati nei limiti della quota dei  fondi  introitati
ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 112, e riguardano anche gli oneri per la  demo  lizione  dei
manufatti; il  terreno  di  risulta  viene  acquisito  al  patrimonio
indisponibile dei comuni. All'abbattimento dei manufatti si  provvede
con le modalita' previste dalla normativa  vigente.  Ove  i  soggetti
interessati non  si  avvalgano  della  facolta'  di  usufruire  delle
predette incentivazioni, essi decadono da eventuali benefici connessi
ai  danni  derivanti  agli  insediamenti  di   loro   proprieta'   in
conseguenza del verificarsi di calamita' naturali. 
   7. Gli atti di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo  devono
contenere l'indicazione dei mezzi per la loro realizzazione  e  della
relativa copertura finanziaria. 
 
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AGGIORNAMENTO (119) 
  Il D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 ha disposto (con l'art. 47, comma 1,
lettera m)) che "Tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992,  n.
225 e ai relativi  articoli,  contenuti  in  altre  disposizioni,  si
intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti  articoli.
In particolare: 
  [...] 
  m) l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992,  citato  nell'articolo
67,  commi  2  e  3,  e  nell'articolo  191,  comma  1,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  deve  intendersi  riferito  agli
articoli 24 e 25 del presente decreto".