DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 290 
                 (disposizioni transitorie e finali) 
 
  1. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
  2. L'installazione di impianti termici  civili  centralizzati  puo'
essere imposta dai regolamenti edilizi  comunali  relativamente  agli
interventi di ristrutturazione edilizia ed agli interventi  di  nuova
costruzione qualora tale misura  sia  individuata  dai  piani  e  dai
programmi di qualita' dell'aria  previsti  dalla  vigente  normativa,
come necessaria al conseguimento dei valori di qualita' dell'aria. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183)). 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente,  di  concerto  con  i
Ministri  della  salute  e  dello  sviluppo  economico  ((...))  sono
disciplinati i  requisiti,  le  procedure  e  le  competenze  per  il
rilascio  di  una  certificazione  dei  generatori  di  calore,   con
priorita' per quelli aventi potenza  termica  nominale  inferiore  al
valore  di  soglia  di  0,035  MW,  alimentati  con  i   combustibili
individuati alle lettere f), g)  e  h)  della  parte  I,  sezione  2,
dell'allegato  X  alla  parte  quinta  del  presente  decreto.  Nella
certificazione si attesta  l'idoneita'  dell'impianto  ad  assicurare
specifiche prestazioni emissive,  con  particolare  riferimento  alle
emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione
ai  livelli  prestazionali  assicurati,  una  specifica   classe   di
qualita'. Tale decreto individua anche  le  prestazioni  emissive  di
riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di  prova  e  le
verifiche  che  il  produttore  deve   effettuare   ai   fini   della
certificazione, nonche' indicazioni circa le  corrette  modalita'  di
installazione  e  gestione  dei  generatori  di  calore.  A   seguito
dell'entrata in vigore del decreto, i  piani  di  qualita'  dell'aria
previsti dalla vigente normativa possono  imporre  limiti  e  divieti
all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione  o
certificati con una classe di qualita' inferiore, ove tale misura sia
necessaria al conseguimento  dei  valori  di  qualita'  dell'aria.  I
programmi e  gli  strumenti  di  finanziamento  statali  e  regionali
diretti ad incentivare l'installazione  di  generatori  di  calore  a
ridotto impatto ambientale assicurano priorita' a quelli  certificati
con una classe di qualita' superiore.