DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 281 
                 (disposizioni transitorie e finali) 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183. 
  3. I gestori degli stabilimenti in esercizio alla data  di  entrata
in vigore della parte quinta del presente decreto  che  ricadono  nel
campo di applicazione del presente titolo e che  non  ricadevano  nel
campo di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica  24
maggio 1988, n. 203,  si  adeguano  alle  disposizioni  del  presente
titolo entro il 1° settembre 2013 o nel piu' breve termine  stabilito
dall'autorizzazione alle emissioni. Se lo stabilimento e' soggetto  a
tale autorizzazione la relativa domanda deve  essere  presentata,  ai
sensi dell'articolo 269 o dell'articolo 272, commi 2 e 3, entro il 31
luglio 2012. L'autorita' competente si pronuncia in un termine pari a
otto mesi o, in caso di integrazione della domanda di autorizzazione,
pari a dieci mesi dalla  ricezione  della  domanda  stessa.  Dopo  la
presentazione  della  domanda,  le  condizioni  di  esercizio  ed   i
combustibili  utilizzati   non   possono   essere   modificati   fino
all'ottenimento dell'autorizzazione. In caso di mancata presentazione
della domanda entro il termine previsto o in caso di realizzazione di
modifiche prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, lo stabilimento
si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni. Se  la
domanda e' presentata nel termine previsto, l'esercizio  puo'  essere
proseguito fino alla pronuncia  dell'autorita'  competente.  Ai  soli
fini della determinazione dei valori limite e delle  prescrizioni  di
cui agli articoli 271 e 272, tali stabilimenti si considerano  nuovi.
La procedura prevista dal presente articolo si applica anche in  caso
di stabilimenti in esercizio alla data di  entrata  in  vigore  della
parte quinta  del  presente  decreto  che  ricadevano  nel  campo  di
applicazione del decreto del Presidente della  Repubblica  24  maggio
1988, n. 203, ma erano esentati dall'autorizzazione ivi  disciplinata
e  che,  per  effetto  di   tale   parte   quinta,   siano   soggetti
all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera. 
  4. Per gli impianti degli stabilimenti in esercizio  alla  data  di
entrata in  vigore  della  parte  quinta  del  presente  decreto  che
ricadono  nel  campo  di  applicazione  del  presente  titolo  e  che
ricadevano nel campo di applicazione della legge 13 luglio  1966,  n.
615, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1970, n.
1391, o del titolo II del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 8 marzo 2002, aventi potenza termica nominale inferiore a 10
MW, l'autorita' competente, ai fini dell'applicazione  del  comma  3,
adotta le autorizzazioni generali di cui all'articolo 272,  comma  2,
entro cinque anni da tale data. PERIODO ABROGATO DAL D.P.R. 13  MARZO
2013, N. 59. 
  5. Le integrazioni e le modifiche  degli  allegati  alle  norme  in
materia di tutela dell'aria e  della  riduzione  delle  emissioni  in
atmosfera del presente decreto sono adottate con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare , di  concerto
con  il  Ministro  della  salute,  con  il  Ministro  dello  sviluppo
economico  e,  per  quanto  di  competenza,  con  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la  Conferenza  unificata  di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  6. Alla modifica ed integrazione degli Allegati alla  parte  quinta
del presente decreto, al  fine  di  dare  attuazione  alle  direttive
comunitarie per le parti in cui le stesse comportino modifiche  delle
modalita'  esecutive  e  delle  caratteristiche  di  ordine   tecnico
stabilite dalle norme vigenti, si provvede ai sensi dell'articolo  36
della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
  7.  Le  domande  di  autorizzazione,   i   provvedimenti   adottati
dall'autorita' competente e i risultati delle attivita' di controllo,
ai sensi del presente titolo, nonche'  gli  elenchi  delle  attivita'
autorizzate  in  possesso  dell'autorita'  competente  sono  messi  a
disposizione del pubblico ai sensi di  quanto  previsto  dal  decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 195. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. 
  9.  Il  Coordinamento  previsto  dall'articolo   20   del   decreto
legislativo 13 agosto 2010, n. 155, assicura  un  esame  congiunto  e
l'elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti  di
comune  interesse  inerenti  la  normativa  vigente  in  materia   di
emissioni in atmosfera e inquinamento dell'aria ambiente ed assicura,
anche sulla base dello scambio di informazioni previsto dall'articolo
6, comma 10, della direttiva 2015/2193/UE,  le  attivita'  necessarie
per la raccolta, l'elaborazione e la  diffusione,  tra  le  autorita'
competenti,  dei  dati  e  delle  informazioni  rilevanti   ai   fini
dell'applicazione della parte quinta del presente decreto  e  per  la
valutazione delle migliori tecniche disponibili di  cui  all'articolo
268, comma 1, lettera aa). 
  10.  A  fini  di  informazione  le  autorita'  competenti   rendono
disponibili al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
in formato digitale, le  autorizzazioni  rilasciate  ai  sensi  degli
articoli 269 e 272. (40) 
  ((10-bis. Agli impianti che, prima  del  19  dicembre  2017,  erano
soggetti al regime di deroga previsto dall'articolo 272, comma  1,  e
che, per effetto del  decreto  legislativo  n.  183  del  2017,  sono
esclusi da tale regime, si applicano le tempistiche di adeguamento  e
le procedure di rilascio, rinnovo o riesame  dell'autorizzazione  del
relativo stabilimento  previsti  dall'articolo  273-bis  per  i  medi
impianti di combustione di potenza termica nominale pari o  inferiore
a 5 MW.)) 
  11. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 13 MARZO 2013, N. 59. 
 
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AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art.  4,  comma
2) che nel presente decreto, ovunque ricorrano, le parole  "Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio", sono  sostituite  dalle
seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare", le parole: "Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare", le parole  "Agenzia  per  la
protezione dell'ambiente e per i  servizi  tecnici"  sono  sostituite
dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione  e  la  ricerca
ambientale",  e  la  parola  "APAT"  e'  sostituita  dalla  seguente:
"ISPRA".