DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-8-2020
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 271 
Valori limite di emissione e  prescrizioni  per  gli  impianti  e  le
                              attivita' 
 
   1. Il presente articolo disciplina i  valori  di  emissione  e  le
prescrizioni da applicare  agli  impianti  ed  alle  attivita'  degli
stabilimenti. 
   2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183. 
   3. La normativa delle regioni e delle province autonome in materia
di valori limite e di prescrizioni  per  le  emissioni  in  atmosfera
degli impianti e delle attivita' deve tenere  conto,  ove  esistenti,
dei piani e programmi di qualita' dell'aria  previsti  dalla  vigente
normativa. Restano comunque in vigore  le  normative  adottate  dalle
regioni o dalle province  autonome  in  conformita'  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, ed al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri  21  luglio  1989,  in  cui  si
stabiliscono appositi valori limite di emissione e prescrizioni.  Per
tutti gli impianti e le attivita' previsti dall'articolo  272,  comma
1, la regione o la provincia  autonoma,  puo'  stabilire,  anche  con
legge o provvedimento generale, sulla base  delle  migliori  tecniche
disponibili, appositi valori  limite  di  emissione  e  prescrizioni,
anche inerenti le condizioni  di  costruzione  o  di  esercizio  e  i
combustibili  utilizzati.  Con  legge  o  provvedimento  generale  la
regione o la provincia autonoma puo' inoltre stabilire, ai fini della
valutazione dell'entita' della diluizione  delle  emissioni,  portate
caratteristiche di specifiche tipologie di impianti. 
   4. I piani e  i  programmi  di  qualita'  dell'aria  previsti  dal
decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 possono stabilire  appositi
valori limite di emissione e prescrizioni piu' restrittivi di  quelli
contenuti negli Allegati I, II e  III  e  V  alla  parte  quinta  del
presente decreto, anche inerenti le condizioni di  costruzione  o  di
esercizio,  purche'  cio'  sia  necessario  al  perseguimento  ed  al
rispetto dei valori e degli obiettivi di qualita' dell'aria. 
   5. Per gli impianti e le attivita' degli stabilimenti anteriori al
1988, anteriori al 2006 o nuovi l'autorizzazione stabilisce i  valori
limite di emissione e le prescrizioni, anche inerenti  le  condizioni
di costruzione o di esercizio ed i combustibili utilizzati, a seguito
di un'istruttoria che si basa sulle migliori tecniche  disponibili  e
sui valori e sulle prescrizioni fissati nelle  normative  di  cui  al
comma 3 e nei piani e programmi di cui al comma 4. A tal fine possono
essere altresi' considerati, in relazione agli stabilimenti  previsti
dal  presente  titolo,  i  BAT-AEL  e  le  tecniche  previste   nelle
conclusioni  sulle  BAT  pertinenti  per  tipologia  di  impianti   e
attivita', anche se  riferiti  ad  installazioni  di  cui  al  titolo
III-bis alla Parte Seconda. Si devono altresi' valutare il  complesso
di tutte le emissioni degli impianti e delle attivita'  presenti,  le
emissioni provenienti da altre fonti e lo stato di qualita' dell'aria
nella  zona  interessata.  I  valori  limite  di   emissione   e   le
prescrizioni fissati sulla base di tale istruttoria devono essere non
meno restrittivi di quelli previsti dagli Allegati I,  II,  III  e  V
alla parte quinta del presente decreto  e  di  quelli  applicati  per
effetto delle autorizzazioni soggette al rinnovo. 
   5-bis. Per gli  impianti  e  le  attivita'  degli  stabilimenti  a
tecnologia avanzata nella produzione di biocarburanti, i criteri  per
la fissazione dei valori limite di emissione sono fissati con decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,
sentito il Ministro della salute. 
   5-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS 15 NOVEMBRE 2017, N. 183. 
   6. Per le sostanze per cui non sono fissati valori  di  emissione,
l'autorizzazione stabilisce appositi valori limite con riferimento  a
quelli previsti per sostanze simili sotto il profilo chimico e aventi
effetti analoghi sulla salute e sull'ambiente. 
   7.  L'autorizzazione  degli  stabilimenti   anteriori   al   1988,
anteriori  al  2006  e  nuovi  puo'  sempre  stabilire,  per  effetto
dell'istruttoria prevista dal comma 5, valori limite  e  prescrizioni
piu' severi di quelli contenuti negli allegati I, II, III  e  V  alla
parte quinta del presente decreto, nelle normative di cui al comma  3
e nei piani e programmi di cui al comma 4. 
   ((7-bis. Le emissioni delle sostanze classificate come cancerogene
o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e  delle
sostanze di tossicita' e cumulabilita' particolarmente elevata devono
essere limitate nella maggior misura possibile  dal  punto  di  vista
tecnico  e  dell'esercizio.  Dette  sostanze  e  quelle  classificate
estremamente preoccupanti dal  regolamento  (CE)  n.  1907/2006,  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006,  concernente
la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e  la  restrizione
delle sostanze chimiche (REACH) devono essere sostituite  non  appena
tecnicamente ed economicamente possibile nei cicli produttivi da  cui
originano emissioni  delle  sostanze  stesse.  Ogni  cinque  anni,  a
decorrere dalla data di rilascio o di rinnovo  dell'autorizzazione  i
gestori degli stabilimenti o delle installazioni in cui  le  sostanze
previste dal presente comma sono utilizzate nei cicli  produttivi  da
cui originano  le  emissioni  inviano  all'autorita'  competente  una
relazione con la quale si analizza la disponibilita' di  alternative,
se ne considerano i rischi e si esamina la  fattibilita'  tecnica  ed
economica della sostituzione  delle  predette  sostanze.  Sulla  base
della relazione di cui al precedente periodo, l'autorita'  competente
puo' richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di
rinnovo  dell'autorizzazione.  In   caso   di   stabilimenti   o   di
installazioni in cui le sostanze o le miscele  utilizzate  nei  cicli
produttivi da cui originano le emissioni ricadono nel presente  comma
a seguito di una modifica della classificazione delle stesse sostanze
o miscele, il gestore presenta, entro tre anni  dalla  modifica,  una
domanda di autorizzazione volta all'adeguamento alle disposizioni del
presente comma, allegando alla stessa domanda la relazione di cui  al
terzo periodo.)) 
   8. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   10. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128. 
   11.  I  valori  limite  di  emissione  e  il  tenore   volumetrico
dell'ossigeno di riferimento si riferiscono al  volume  di  effluente
gassoso rapportato alle condizioni normali, previa detrazione,  salvo
quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla  parte  quinta  del
presente decreto, del tenore volumetrico di vapore acqueo. 
   12. Salvo quanto diversamente indicato nell'Allegato I alla  parte
quinta del presente decreto, il tenore volumetrico  dell'ossigeno  di
riferimento e' quello derivante dal processo.  Se  nell'emissione  il
tenore volumetrico di ossigeno e' diverso da quello  di  riferimento,
le  concentrazioni  misurate  devono  essere  corrette  mediante   la
seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   13. I valori limite di emissione si riferiscono alla quantita'  di
emissione diluita nella misura che risulta inevitabile dal  punto  di
vista tecnologico e dell'esercizio. In caso di  ulteriore  diluizione
dell'emissione le  concentrazioni  misurate  devono  essere  corrette
mediante la seguente formula: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
   14. Salvo quanto diversamente stabilito  dalla  parte  quinta  del
presente decreto, i  valori  limite  di  emissione  si  applicano  ai
periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi
in cui l'impianto e'  in  funzione  con  esclusione  dei  periodi  di
avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o
guasti  tali  da  non  permettere  il  rispetto  dei  valori  stessi.
L'autorizzazione puo'  stabilire  specifiche  prescrizioni  per  tali
periodi di avviamento e di  arresto  e  per  l'eventualita'  di  tali
anomalie o guasti ed individuare gli ulteriori periodi transitori nei
quali non si applicano i valori  limite  di  emissione.  In  caso  di
emissione  di  sostanze  di  cui  all'((articolo  272,   comma   4,))
l'autorizzazione,  ove   tecnicamente   possibile,   deve   stabilire
prescrizioni volte a consentire la  stima  delle  quantita'  di  tali
sostanze emesse durante i periodi in cui  si  verificano  anomalie  o
guasti o durante gli altri  periodi  transitori  e  fissare  appositi
valori limite di emissione, riferiti a tali  periodi,  espressi  come
flussi di massa annuali. Se si verifica un'anomalia o un guasto  tale
da  non  permettere  il  rispetto  di  valori  limite  di  emissione,
l'autorita' competente  deve  essere  informata  entro  le  otto  ore
successive e  puo'  disporre  la  riduzione  o  la  cessazione  delle
attivita' o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del  gestore
di procedere al ripristino funzionale dell'impianto  nel  piu'  breve
tempo possibile. Si applica, in tali casi, la procedura  prevista  al
comma 20-ter. Il gestore e' comunque  tenuto  ad  adottare  tutte  le
precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni  durante  le
fasi di avviamento e di arresto e per assicurare  che  la  durata  di
tali fasi sia la  minore  possibile.  Sono  fatte  salve  le  diverse
disposizioni contenute nella parte quinta del  presente  decreto  per
specifiche tipologie di impianti.  Non  costituiscono  in  ogni  caso
periodi di avviamento o di arresto i periodi di oscillazione  che  si
verificano   regolarmente   nello    svolgimento    della    funzione
dell'impianto. 
   15. Il presente articolo si applica anche ai  grandi  impianti  di
combustione di cui all'articolo 273, ai medi impianti di  combustione
di cui all'articolo 273-bis ed agli impianti e alle attivita' di  cui
all'articolo 275. 
   16. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183. 
   17. L'allegato VI alla Parte Quinta stabilisce  i  criteri  per  i
controlli  da  parte  dell'autorita'  e  per  il  monitoraggio  delle
emissioni da parte del  gestore.  In  sede  di  rilascio,  rinnovo  e
riesame delle autorizzazioni previste dal presente titolo l'autorita'
competente individua i metodi di campionamento  e  di  analisi  delle
emissioni da utilizzare nel monitoraggio di  competenza  del  gestore
sulla base delle pertinenti norme tecniche  CEN  o,  ove  queste  non
siano  disponibili,  sulla  base  delle  pertinenti  norme   tecniche
nazionali, oppure, ove anche queste  ultime  non  siano  disponibili,
sulla base delle pertinenti norme  tecniche  ISO  o  di  altre  norme
internazionali o delle norme nazionali previgenti.  I  controlli,  da
parte dell'autorita' o degli organi di cui all'articolo 268, comma 1,
lettera p), e l'accertamento del superamento  dei  valori  limite  di
emissione  sono  effettuati  sulla  base  dei  metodi  specificamente
indicati nell'autorizzazione per il monitoraggio  di  competenza  del
gestore o, se l'autorizzazione non indica  specificamente  i  metodi,
sulla base di uno tra i metodi sopra elencati, oppure  attraverso  un
sistema  di  monitoraggio  in  continuo  delle   emissioni   conforme
all'allegato VI alla  Parte  Quinta  che  rispetta  le  procedure  di
garanzia di qualita' delle norma UNI EN 14181,  qualora  la  relativa
installazione sia prevista dalla normativa nazionale  o  regionale  o
qualora l'autorizzazione preveda  che  tale  sistema  sia  utilizzato
anche ai fini dei controlli dell'autorita'. 
   18.  L'autorizzazione  stabilisce,  per  il   monitoraggio   delle
emissioni  di  competenza  del  gestore,   l'esecuzione   di   misure
periodiche basate su metodi discontinui o l'utilizzo  di  sistemi  di
monitoraggio basati su metodi in continuo.  Il  gestore  effettua  il
monitoraggio di propria  competenza  sulla  base  dei  metodi  e  dei
sistemi  di  monitoraggio  indicati  nell'autorizzazione  e  mette  i
risultati a disposizione dell'autorita' competente per  il  controllo
nei modi previsti dall'Allegato VI alla  parte  quinta  del  presente
decreto e dall'autorizzazione; in  caso  di  ricorso  a  metodi  o  a
sistemi di monitoraggio diversi  o  non  conformi  alle  prescrizioni
dell'autorizzazione, i risultati della relativa applicazione non sono
validi ai sensi ed agli effetti del presente titolo e si  applica  la
pena prevista dall'((articolo 279, comma 2-bis)). 
   19. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2017, N. 183. 
   20. Si verifica un superamento dei valori limite di emissione,  ai
fini del reato di cui  all'articolo  279,  comma  2,  soltanto  se  i
controlli  effettuati  dall'autorita'   o   dagli   organi   di   cui
all'articolo 268, comma 1, lettera p), accertano una difformita'  tra
i valori misurati e i valori limite prescritti, sulla base di  metodi
di campionamento e  di  analisi  o  di  sistemi  di  monitoraggio  in
continuo delle emissioni conformi ai requisiti previsti al comma  17.
((Le difformita' accertate nel monitoraggio di competenza del gestore
devono  essere  da  costui  specificamente  comunicate  all'autorita'
competente e all'autorita' competente per il controllo entro  24  ore
dall'accertamento. L'autorizzazione stabilisce i casi in  cui  devono
essere comunicate anche le difformita' relative ai singoli valori che
concorrono alla  valutazione  dei  valori  limite  su  base  media  o
percentuale.)) 
   20-bis.  Se  si  accerta,  nel  corso  dei  controlli   effettuati
dall'autorita' o dagli organi  di  cui  all'articolo  268,  comma  1,
lettera p), la non conformita' dei valori misurati ai  valori  limite
prescritti,  l'autorita'  competente  impartisce  al   gestore,   con
ordinanza, prescrizioni dirette al ripristino della  conformita'  nel
piu' breve tempo possibile, sempre che tali prescrizioni non  possano
essere imposte sulla base di altre procedure previste  dalla  vigente
normativa. La cessazione  dell'esercizio  dell'impianto  deve  essere
sempre disposta se la non conformita' puo'  determinare  un  pericolo
per la salute umana o un significativo peggioramento  della  qualita'
dell'aria a livello locale. 
   20-ter. Il gestore che, nel  corso  del  monitoraggio  di  propria
competenza, accerti la non conformita' dei valori misurati ai  valori
limite prescritti deve procedere al ripristino della conformita'  nel
piu' breve tempo possibile.  In  tali  casi,  l'autorita'  competente
impartisce  al  gestore  prescrizioni  dirette  al  ripristino  della
conformita', fissando un termine per l'adempimento, e  stabilisce  le
condizioni per  l'esercizio  dell'impianto  fino  al  ripristino.  La
continuazione dell'esercizio non e' in tutti i casi  concessa  se  la
non conformita' dei valori misurati ai valori limite prescritti  puo'
determinare un pericolo  per  la  salute  umana  o  un  significativo
peggioramento della qualita' dell'aria a livello locale. Nel caso  in
cui il gestore non osservi la prescrizione entro il  termine  fissato
si applica, per tale inadempimento, la sanzione prevista all'articolo
279, comma 2.