DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-5-2022
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 250 
              (bonifica da parte dell'amministrazione) 
 
   1.  Qualora  i  soggetti  responsabili  della  contaminazione  non
provvedano direttamente agli adempimenti disposti dal presente titolo
ovvero non siano individuabili e non provvedano ne'  il  proprietario
del  sito  ne'  altri  soggetti  interessati,  le  procedure  e   gli
interventi di cui all'articolo  242  sono  realizzati  d'ufficio  dal
comune territorialmente competente e, ove questo non provveda,  dalla
regione, secondo l'ordine di priorita' fissati  dal  piano  regionale
per la bonifica delle aree  inquinate,  avvalendosi  anche  di  altri
soggetti  pubblici  o  privati,  individuati  ad  esito  di  apposite
procedure ad evidenza pubblica entro il  termine  di  novanta  giorni
dalla  mancata  individuazione  del   soggetto   responsabile   della
contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello  stesso.
Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi  le  regioni
possono  istituire   appositi   fondi   nell'ambito   delle   proprie
disponibilita' di bilancio. 
   1-bis. Per favorire l'accelerazione degli interventi per la  messa
in sicurezza, bonifica e ripristino  ambientale  ((e  di  tutela  del
territorio e delle acque, le Autorita' di bacino  distrettuali)),  le
regioni, le province autonome e gli  enti  locali  individuati  quali
soggetti  beneficiari  e/o  attuatori,  previa  stipula  di  appositi
accordi sottoscritti con il Ministero della transizione ecologica  ai
sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  possono
avvalersi,  con  le  risorse   umane,   strumentali   e   finanziarie
disponibili a legislazione vigente sui propri bilanci e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso la stipula
di  apposte  convenzioni,  delle  societa'  in  house  del   medesimo
Ministero.