DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                            ART. 242-bis 
       (Procedura semplificata per le operazioni di bonifica). 
 
  1.  L'operatore  interessato  a  effettuare,   a   proprie   spese,
interventi di bonifica del suolo con riduzione  della  contaminazione
ad un livello uguale o inferiore ai valori di  concentrazione  soglia
di contaminazione, puo' presentare all'amministrazione  di  cui  agli
articoli 242 o 252 uno specifico progetto completo  degli  interventi
programmati sulla base dei dati dello  stato  di  contaminazione  del
sito, nonche' del cronoprogramma  di  svolgimento  dei  lavori.  ((La
caratterizzazione  e  il  relativo  progetto  di  bonifica  non  sono
sottoposti alle procedure di approvazione di cui agli articoli 242  e
252, bensi' a controllo ai  sensi  dei  commi  3  e  4  del  presente
articolo  per  la  verifica   del   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione nei suoli  per  la  specifica
destinazione d'uso)). L'operatore e' responsabile  della  veridicita'
dei dati e delle informazioni forniti, ai sensi  e  per  gli  effetti
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  ((1-bis. Qualora il progetto di bonifica di cui al comma 1 riguardi
un sito di estensione superiore a 15.000 metri  quadrati,  esso  puo'
essere attuato in non piu' di  tre  fasi,  ciascuna  delle  quali  e'
soggetta al termine di esecuzione di cui al  comma  2.  Nel  caso  di
bonifica di un sito  avente  estensione  superiore  a  400.000  metri
quadrati, il numero delle fasi o  dei  lotti  funzionali  in  cui  si
articola il progetto e' stabilito dallo specifico crono-programma ivi
annesso, la cui  definizione  deve  formare  oggetto  di  intesa  con
l'autorita'  competente.  Il  crono-programma  deve   precisare,   in
particolare,  gli  interventi  per  la  bonifica  e  le   misure   di
prevenzione e  messa  in  sicurezza  relativi  all'intera  area,  con
specifico riferimento anche alle acque di falda)). 
  2.  Per  il  rilascio  degli  atti  di   assenso   necessari   alla
realizzazione e all'esercizio degli impianti e attivita' previsti dal
progetto di bonifica l'interessato  presenta  gli  elaborati  tecnici
esecutivi  di  tali  impianti  e  attivita'  alla  regione  nel   cui
territorio ricade la maggior parte degli impianti e delle  attivita',
che, entro i successivi trenta giorni, convoca apposita conferenza di
servizi, ai sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  o  delle
discipline regionali applicabili in  materia.  Entro  novanta  giorni
dalla convocazione, la regione adotta  la  determinazione  conclusiva
che sostituisce a tutti di effetti ogni autorizzazione,  concessione,
nulla osta o atto di assenso comunque denominato.  Non  oltre  trenta
giorni  dalla  comunicazione  dell'atto  di  assenso,   il   soggetto
interessato comunica all'amministrazione titolare del procedimento di
cui agli articoli 242 o 252 e all'ARPA  territorialmente  competente,
la  data  di  avvio  dell'esecuzione  della  bonifica  che  si   deve
concludere nei successivi diciotto mesi, salva eventuale proroga  non
superiore  a  sei  mesi;  decorso  tale   termine,   salvo   motivata
sospensione, deve essere avviato il procedimento ordinario  ai  sensi
degli articoli 242 o 252. 
  2-bis. Nella  selezione  della  strategia  di  intervento  dovranno
essere privilegiate modalita' tecniche  che  minimizzino  il  ricorso
allo smaltimento in  discarica.  In  particolare,  nel  rispetto  dei
principi di cui alla  parte  IV  del  presente  decreto  legislativo,
dovra' essere  privilegiato  il  riutilizzo  in  situ  dei  materiali
trattati. 
  3. Ultimati gli interventi di bonifica, l'interessato  presenta  il
piano di caratterizzazione all'autorita' di cui agli articoli  242  o
252  al  fine  di  verificare  il   conseguimento   dei   valori   di
concentrazione soglia di contaminazione della matrice  suolo  per  la
specifica destinazione d'uso. Il piano e'  approvato  nei  successivi
quarantacinque  giorni.  In  via  sperimentale,  per  i  procedimenti
avviati entro il 31 dicembre 2017, decorso inutilmente il termine  di
cui al periodo precedente, il piano di caratterizzazione  si  intende
approvato.   L'esecuzione   di   tale   piano   e'   effettuata    in
contraddittorio con l'ARPA territorialmente competente,  che  procede
alla  validazione  dei  relativi  dati   e   ne   da'   comunicazione
all'autorita'   titolare   del   procedimento   di   bonifica   entro
quarantacinque giorni. 
  4. La validazione dei  risultati  del  piano  di  campionamento  di
collaudo finale da parte dell'Agenzia  regionale  per  la  protezione
dell'ambiente   territorialmente   competente,   che   conferma    il
conseguimento dei valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
nei suoli,  costituisce  certificazione  dell'avvenuta  bonifica  del
suolo. I costi dei controlli sul  piano  di  campionamento  finale  e
della relativa validazione sono a carico del soggetto di cui al comma
1. Ove i risultati del campionamento di  collaudo  finale  dimostrino
che non sono stati conseguiti i valori di  concentrazione  soglia  di
contaminazione  nella  matrice  suolo,  l'Agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente  territorialmente  competente  comunica  le
difformita' riscontrate all'autorita' titolare  del  procedimento  di
bonifica e al soggetto di cui al comma 1, il quale  deve  presentare,
entro i successivi quarantacinque giorni, le necessarie  integrazioni
al progetto di bonifica che e' istruito nel rispetto delle  procedure
ordinarie ai sensi degli articoli 242 o 252 del presente decreto. 
  5. Resta fermo l'obbligo di  adottare  le  misure  di  prevenzione,
messa in sicurezza e bonifica delle acque di  falda,  se  necessarie,
secondo le procedure di cui agli articoli 242 o 252. 
  6. Conseguiti i valori di concentrazione soglia  di  contaminazione
del suolo,  il  sito  puo'  essere  utilizzato  in  conformita'  alla
destinazione  d'uso  prevista  secondo  gli   strumenti   urbanistici
vigenti, salva la valutazione di  eventuali  rischi  sanitari  per  i
fruitori del sito derivanti dai contaminanti volatili presenti  nelle
acque di falda. 
                                                                 (78) 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla L.
11 agosto 2014, n. 116 ha disposto  (con  l'art.  13,  comma  2)  che
"L'articolo 242-bis si applica anche  ai  procedimenti  di  cui  agli
articoli 242 o 252 in corso  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto".