DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 20 
                     (Consultazione preventiva) 
 
  1. Il proponente ha la facolta' di richiedere, prima di  presentare
il progetto di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), una  fase  di
confronto con l'autorita' competente al fine di definire la portata e
il livello di dettaglio delle informazioni necessarie da  considerare
per la redazione dello studio di impatto ambientale. A tal  fine,  il
proponente  trasmette,  in  formato  elettronico,  una  proposta   di
elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa  dal
proponente, l'autorita' competente trasmette al proponente il proprio
parere ((entro trenta giorni dalla presentazione della  proposta.  Le
disposizioni di cui  al  presente  articolo  si  applicano  anche  ai
progetti di cui all'articolo 8, comma 2-bis.)). 
                                                                (134) 
 
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AGGIORNAMENTO (112) 
  Il D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104 ha disposto (con l'art. 23,  comma
1)  che  "Le  disposizioni  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti di verifica di assoggettabilita' a VIA e ai procedimenti
di VIA avviati dal 16 maggio 2017". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 2) che "I procedimenti di
verifica di assoggettabilita' a VIA pendenti alla data del 16  maggio
2017, nonche' i procedimenti di VIA per i progetti per i  quali  alla
medesima data  risulti  avviata  la  fase  di  consultazione  di  cui
all'articolo 21 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero
sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo  23  del  medesimo
decreto   legislativo,   restano   disciplinati    dalla    normativa
previgente". 
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AGGIORNAMENTO (134) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto (con l'art. 50, comma  3)
che la presente modifica si applica alle istanze presentate a partire
dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del medesimo D.L.