DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                                ART. 196 
                       (competenze delle regioni) 
 
  1. Sono di competenza delle  regioni,  nel  rispetto  dei  principi
previsti dalla normativa vigente e dalla parte  quarta  del  presente
decreto, ivi compresi quelli di cui all'articolo 195: 
    a) la predisposizione, l'adozione e l'aggiornamento,  sentiti  le
province, i comuni e le Autorita' d'ambito, dei  piani  regionali  di
gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 199; 
    b) la regolamentazione delle attivita' di gestione  dei  rifiuti,
ivi compresa la raccolta  differenziata  dei  rifiuti  urbani,  anche
pericolosi, secondo un criterio generale di separazione  dei  rifiuti
di provenienza alimentare e  degli  scarti  di  prodotti  vegetali  e
animali o comunque ad alto tasso di umidita' dai restanti rifiuti; 
    c) l'elaborazione, l'approvazione e l'aggiornamento dei piani per
la bonifica di aree inquinate di propria competenza; 
    d) l'approvazione dei progetti di nuovi impianti per la  gestione
di rifiuti, anche pericolosi, e l'autorizzazione alle modifiche degli
impianti  esistenti,  fatte  salve  le  competenze  statali  di   cui
all'articolo 195, comma 1, lettera f), e di cui all'articolo 7, comma
4-bis; 
    e) l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento
e recupero di rifiuti, anche pericolosi, fatte  salve  le  competenze
statali di cui all'articolo 7, comma 4-bis; 
    f) le attivita' in materia  di  spedizioni  transfrontaliere  dei
rifiuti che il regolamento (CEE)  n.  259/93  del  1°  febbraio  1993
attribuisce  alle   autorita'   competenti   di   spedizione   e   di
destinazione; 
    g) la delimitazione, nel rispetto delle linee guida  generali  di
cui all'articolo 195, comma 1, lettera m), degli ambiti  territoriali
ottimali per la gestione dei rifiuti urbani ((...)); 
    h)  la  redazione  di  linee  guida   ed   i   criteri   per   la
predisposizione e l'approvazione dei progetti di bonifica e di  messa
in sicurezza, nonche' l'individuazione delle  tipologie  di  progetti
non soggetti ad  autorizzazione,  nel  rispetto  di  quanto  previsto
all'articolo 195, comma 1, lettera r); 
    i) la promozione della gestione integrata dei rifiuti; 
    l) l'incentivazione alla riduzione della produzione  dei  rifiuti
ed al recupero degli stessi; 
    m) la specificazione dei contenuti della  relazione  da  allegare
alla comunicazione di cui agli articoli 214, 215, e 216, nel rispetto
di linee guida elaborate ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera
b); 
    n) la definizione di criteri per l'individuazione, da parte delle
province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di
smaltimento e di recupero  dei  rifiuti,  nel  rispetto  dei  criteri
generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p); 
    o) la definizione dei criteri per l'individuazione dei  luoghi  o
impianti idonei allo smaltimento e la  determinazione,  nel  rispetto
delle norme tecniche di cui all'articolo 195, comma 2, lettera a), di
disposizioni speciali per rifiuti di tipo particolare; 
    p) l'adozione, sulla base di metodologia di calcolo e di  criteri
stabiliti da apposito decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, di concerto con  i  Ministri  delle
attivita' produttive e della salute,  sentito  il  Ministro  per  gli
affari regionali, da emanarsi entro sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della parte  quarta  del  presente  decreto,  delle
disposizioni occorrenti affinche' gli enti pubblici e le  societa'  a
prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi,  coprano
il proprio fabbisogno annuale  di  manufatti  e  beni,  indicati  nel
medesimo decreto, con una quota di  prodotti  ottenuti  da  materiale
riciclato non inferiore al 30 per cento del  fabbisogno  medesimo.  A
tal fine i predetti soggetti inseriscono  nei  bandi  di  gara  o  di
selezione per l'aggiudicazione apposite  clausole  di  preferenza,  a
parita' degli altri requisiti e condizioni. Sino  all'emanazione  del
predetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tu tela del  territorio  8
maggio 2003, n. 203, e successive circolari  di  attuazione.  Restano
ferme, nel frattempo, le disposizioni regionali esistenti. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 le  regioni  si
avvalgono  anche  delle   Agenzie   regionali   per   la   protezione
dell'ambiente. 
  3.  Le  regioni  privilegiano  la  realizzazione  di  impianti   di
smaltimento   e   recupero   dei   rifiuti   in   aree   industriali,
compatibilmente  con  le   caratteristiche   delle   aree   medesime,
incentivando le iniziative di autosmaltimento. Tale disposizione  non
si applica alle discariche.