DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 182 
                      (smaltimento dei rifiuti) 
 
  1. Lo smaltimento  dei  rifiuti  e'  effettuato  in  condizioni  di
sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti,
previa  verifica,  da  parte  della   competente   autorita',   della
impossibilita' tecnica ed economica  di  esperire  le  operazioni  di
recupero di cui all'articolo 181. A tal fine,  la  predetta  verifica
concerne la disponibilita' di tecniche sviluppate su una scala che ne
consenta l'applicazione in condizioni economicamente  e  tecnicamente
valide nell'ambito del pertinente comparto industriale, prendendo  in
considerazione i costi e i vantaggi, indipendentemente dal fatto  che
siano o meno applicate o prodotte in ambito nazionale, purche' vi  si
possa accedere a condizioni ragionevoli. 
  2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale  devono  essere  il
piu' possibile ridotti sia in massa che  in  volume,  potenziando  la
prevenzione e  le  attivita'  di  riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di
recupero e prevedendo, ove possibile, la priorita' per  quei  rifiuti
non recuperabili generati nell'ambito di attivita' di  riciclaggio  o
di recupero. 
  3. E' vietato smaltire i rifiuti urbani non pericolosi  in  regioni
diverse  da  quelle  dove  gli  stessi  sono  prodotti,  fatti  salvi
eventuali accordi regionali o  internazionali,  qualora  gli  aspetti
territoriali  e  l'opportunita'  tecnico  economica  di   raggiungere
livelli ottimali di utenza servita lo richiedano. 
  ((3-bis. Il divieto di cui al comma 3 non  si  applica  ai  rifiuti
urbani che il Presidente della regione ritiene necessario  avviare  a
smaltimento,  nel  rispetto  della  normativa  europea,   fuori   del
territorio  della  regione  dove  sono  prodotti   per   fronteggiare
situazioni di emergenza causate da calamita' naturali per le quali e'
dichiarato lo stato di emergenza di protezione civile ai sensi  della
legge 24 febbraio 1992, n. 225)). 
  4.  Nel  rispetto  delle   prescrizioni   contenute   nel   decreto
legislativo 11 maggio 2005, n. 133, la realizzazione e la gestione di
nuovi  impianti  possono  essere  autorizzate  solo  se  il  relativo
processo di combustione garantisca un  elevato  livello  di  recupero
energetico. 
  5. Le attivita'  di  smaltimento  in  discarica  dei  rifiuti  sono
disciplinate secondo  le  disposizioni  del  decreto  legislativo  13
gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE. 
  6.  Lo  smaltimento  dei  rifiuti  in  fognatura  e'   disciplinato
dall'articolo 107, comma 3. 
  6-bis. Le attivita' di raggruppamento e  abbruciamento  in  piccoli
cumuli e in quantita' giornaliere non superiori a tre metri steri per
ettaro dei materiali vegetali  di  cui  all'articolo  185,  comma  1,
lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali
pratiche agricole consentite per  il  reimpiego  dei  materiali  come
sostanze concimanti o ammendanti, e non  attivita'  di  gestione  dei
rifiuti. Nei periodi di massimo rischio  per  gli  incendi  boschivi,
dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli
e forestali e' sempre vietata. I comuni e  le  altre  amministrazioni
competenti in materia ambientale hanno  la  facolta'  di  sospendere,
differire o vietare la combustione del materiale di cui  al  presente
comma all'aperto  in  tutti  i  casi  in  cui  sussistono  condizioni
meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi
in cui da tale attivita' possano derivare rischi per  la  pubblica  e
privata  incolumita'  e  per  la  salute   umana,   con   particolare
riferimento al rispetto dei livelli  annuali  delle  polveri  sottili
(PM10) 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 DICEMBRE 2010, N. 205. 
  8. IL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4,  COME  MODIFICATO  DAL  D.L.  6
NOVEMBRE 2008, N. 172,  CONVERTITO  CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  30
DICEMBRE 2008, N. 210 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE COMMA.