DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 7-11-2021
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 15 
((Valutazione  del  rapporto   ambientale   e   degli   esiti   della
                           consultazione)) 
 
  1.  L'autorita'  competente,  in  collaborazione  con   l'autorita'
procedente, svolge le  attivita'  tecnico-istruttorie,  acquisisce  e
valuta tutta la documentazione presentata, nonche'  le  osservazioni,
obiezioni e  suggerimenti  inoltrati  ai  sensi  dell'articolo  14  e
dell'articolo   32,   nonche'   i   risultati   delle   consultazioni
transfrontaliere di cui al medesimo articolo 32 ed esprime il proprio
parere motivato entro  il  termine  di  ((quarantacinque  giorni))  a
decorrere dalla scadenza di tutti i termini di cui  all'articolo  14.
La tutela avverso il silenzio  dell'Amministrazione  e'  disciplinata
dalle disposizioni generali del processo amministrativo)). 
  2.  L'autorita'  procedente,  in  collaborazione  con   l'autorita'
competente, provvede, prima della presentazione del piano o programma
per l'approvazione  e  tenendo  conto  delle  risultanze  del  parere
motivato di cui al  comma  1  e  dei  risultati  delle  consultazioni
transfrontaliere, alle opportune revisioni del piano o programma.