DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
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Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 149 
                          (piano d'ambito) 
 
   1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore  della  parte
terza  del  presente  decreto,  ((l'ente  di  governo   dell'ambito))
provvede alla predisposizione e/o aggiornamento del  piano  d'ambito.
Il piano d'ambito e' costituito dai seguenti atti: 
    a) ricognizione delle infrastrutture; 
    b) programma degli interventi; 
    c) modello gestionale ed organizzativo; 
    d) piano economico finanziario. 
   2. La ricognizione, anche sulla base  di  informazioni  asseverate
dagli  enti  locali  ricadenti  nell'ambito  territoriale   ottimale,
individua lo stato di consistenza delle infrastrutture da affidare al
gestore del servizio  idrico  integrato,  precisandone  lo  stato  di
funzionamento. 
   3.  ((Il  programma  degli  interventi  individua  le   opere   di
manutenzione straordinaria e le nuove opere da  realizzare,  compresi
gli interventi  di  adeguamento  di  infrastrutture  gia'  esistenti,
necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi  di  servizio,
nonche' al soddisfacimento  della  complessiva  domanda  dell'utenza,
tenuto conto di quella collocata nelle  zone  montane  o  con  minore
densita' di popolazione)). Il programma degli interventi, commisurato
all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando
le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione. 
   4.  Il  piano  economico  finanziario,  articolato   nello   stato
patrimoniale, nel  conto  economico  e  nel  rendiconto  finanziario,
prevede, con cadenza annuale, l'andamento dei costi di gestione e  di
investimento al netto di eventuali  finanziamenti  pubblici  a  fondo
perduto. Esso e' integrato dalla previsione annuale dei  proventi  da
tariffa, estesa a tutto il periodo di affidamento.  Il  piano,  cosi'
come redatto,  dovra'  garantire  il  raggiungimento  dell'equilibrio
economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto  dei  principi  di
efficacia,  efficienza  ed  economicita'  della  gestione,  anche  in
relazione agli investimenti programmati. 
   5. Il modello gestionale ed organizzativo definisce  la  struttura
operativa  mediante  la  quale  il  gestore  assicura   il   servizio
all'utenza e la realizzazione del programma degli interventi. 
   6. Il  piano  d'ambito  e'  trasmesso  entro  dieci  giorni  dalla
delibera di approvazione alla regione  competente,  all'Autorita'  di
vigilanza  sulle  risorse  idriche  e  sui  rifiuti  e  al  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  L'Autorita'
di vigilanza sulle risorse idriche  e  sui  rifiuti  puo'  notificare
((all'ente di governo dell'ambito)), entro novanta giorni  decorrenti
dal  ricevimento  del  piano,  i  propri  rilievi  od   osservazioni,
dettando, ove  necessario,  prescrizioni  concernenti:  il  programma
degli interventi, con particolare riferimento  all'adeguatezza  degli
investimenti programmati in relazione ai livelli minimi  di  servizio
individuati quali obiettivi della gestione; il piano finanziario, con
particolare riferimento alla capacita' dell'evoluzione tariffaria  di
garantire l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in
relazione agli investimenti programmati.