DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 38. 
              Provvedimento avverso le discriminazioni 
 
(legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 15; legge 10 aprile 1991, n. 
                     125, articolo 4, comma 13) 
 
  1. Qualora vengano poste in essere  discriminazioni  in  violazione
dei divieti  di  cui  al  capo  II  del  presente  titolo  o  di  cui
all'articolo 11 del decreto legislativo  8  aprile  2003,  n.  66,  o
comunque discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella  promozione  e
nella formazione professionale, nelle condizioni di  lavoro  compresa
la retribuzione,  nonche'  in  relazione  alle  forme  pensionistiche
complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252, su ricorso del lavoratore  o,  per  sua  delega,  delle
organizzazioni sindacali, delle associazioni e  delle  organizzazioni
rappresentative  del  diritto  o   dell'interesse   leso,   o   della
consigliera o del consigliere di parita' ((della citta' metropolitana
e dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56))  o
regionale territorialmente competente, il tribunale  in  funzione  di
giudice del  lavoro  del  luogo  ove  e'  avvenuto  il  comportamento
denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti  e  assunte
sommarie informazioni, se ritenga sussistente la violazione di cui al
ricorso, oltre a provvedere, se richiesto, al risarcimento del  danno
anche non  patrimoniale,  nei  limiti  della  prova  fornita,  ordina
all'autore del comportamento  denunciato,  con  decreto  motivato  ed
immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo
e la rimozione degli effetti. 
  2. L'efficacia esecutiva del decreto non puo' essere revocata  fino
alla sentenza con cui il giudice definisce il giudizio  instaurato  a
norma del comma seguente. 
  3. Contro  il  decreto  e'  ammessa  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione alle parti opposizione davanti al  giudice  che  decide
con sentenza immediatamente esecutiva. Si osservano  le  disposizioni
degli articoli 413 e seguenti del codice di procedura civile. 
  4. L'inottemperanza al  decreto  di  cui  al  primo  comma  o  alla
sentenza pronunciata  nel  giudizio  di  opposizione  e'  punita  con
l'ammenda fino a 50.000 euro o l'arresto fino a sei mesi. 
  5. La tutela davanti  al  giudice  amministrativo  e'  disciplinata
dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo. 
  6. Ferma restando l'azione ordinaria, le  disposizioni  di  cui  ai
commi da 1 a 5 si applicano in tutti i casi di azione individuale  in
giudizio promossa dalla persona che  vi  abbia  interesse  o  su  sua
delega da un'organizzazione sindacale,  dalle  associazioni  e  dalle
organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse  leso,  o
dalla consigliera o dal consigliere ((della  citta'  metropolitana  e
dell'ente di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014,  n.  56))  o
regionale di parita'.