DECRETO LEGISLATIVO 11 aprile 2006, n. 198

Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/06/2022)
Testo in vigore dal: 24-9-2015
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
                     (( (Compiti e funzioni). )) 
 
  ((1. Le consigliere ed i consiglieri di parita' intraprendono  ogni
utile iniziativa, nell'ambito delle competenze dello Stato,  ai  fini
del rispetto del principio di non discriminazione e della  promozione
di pari opportunita'  per  lavoratori  e  lavoratrici,  svolgendo  in
particolare i seguenti compiti: 
    a) rilevazione delle situazioni di squilibrio di genere, anche in
collaborazione con le direzioni  interregionali  e  territoriali  del
lavoro, al fine di svolgere le funzioni promozionali  e  di  garanzia
contro le discriminazioni nell'accesso al lavoro, nella promozione  e
nella  formazione  professionale,  ivi   compresa   la   progressione
professionale e di carriera, nelle condizioni di lavoro  compresa  la
retribuzione,  nonche'  in  relazione   alle   forme   pensionistiche
complementari collettive di cui al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252; 
    b) promozione di progetti di azioni  positive,  anche  attraverso
l'individuazione  delle  risorse  dell'Unione  europea,  nazionali  e
locali finalizzate allo scopo; 
    c) promozione della coerenza della programmazione delle politiche
di sviluppo territoriale rispetto agli indirizzi dell'unione  europea
e di quelli nazionali e regionali in materia di pari opportunita'; 
    d) promozione delle politiche di  pari  opportunita'  nell'ambito
delle politiche attive del lavoro, comprese quelle formative; 
    e) collaborazione con le direzioni interregionali e  territoriali
del lavoro al fine di rilevare  l'esistenza  delle  violazioni  della
normativa in materia di parita', pari opportunita' e garanzia  contro
le discriminazioni,  anche  mediante  la  progettazione  di  appositi
pacchetti formativi; 
    f) diffusione della conoscenza e dello scambio di buone prassi  e
attivita' di informazione e formazione culturale sui  problemi  delle
pari opportunita' e sulle varie forme di discriminazione; 
    g) collegamento e collaborazione con i competenti  assessorati  e
con gli organismi di parita' degli enti locali. 
  2. La consigliera nazionale di parita', nell'ambito  delle  proprie
competenze, determina le priorita'  d'intervento  e  i  programmi  di
azione, nel rispetto della programmazione annuale  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali. Svolge i compiti di cui al comma  1
e puo' svolgere, avvalendosi delle strutture del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali e dei relativi enti strumentali,  inchieste
indipendenti  in  materia  di  discriminazioni  sul  lavoro  e   puo'
pubblicare relazioni indipendenti e  raccomandazioni  in  materia  di
discriminazioni sul lavoro. 
  3. Le consigliere e i consiglieri nazionale e regionali partecipano
ai tavoli di partenariato locale e ai comitati di sorveglianza di cui
al regolamento  (CE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17  dicembre  2013.  Le  consigliere  e  i  consiglieri
regionali, delle citta' metropolitane e degli enti di area vasta sono
inoltre componenti delle commissioni di  parita'  del  corrispondente
livello territoriale, ovvero di organismi diversamente denominati che
svolgono  funzioni  analoghe.  La  consigliera   o   il   consigliere
nazionale, o in sua sostituzione la  supplente  o  il  supplente,  e'
componente del Comitato nazionale di cui all'articolo 8. 
  4. Le regioni forniscono alle  consigliere  ed  ai  consiglieri  di
parita'  il  supporto  tecnico  necessario:   alla   rilevazione   di
situazioni  di  squilibrio  di  genere;  all'elaborazione  dei   dati
contenuti  nei  rapporti  sulla  situazione  del  personale  di   cui
all'articolo 46; alla promozione e alla  realizzazione  di  piani  di
formazione  e  riqualificazione  professionale;  alla  promozione  di
progetti di azioni positive. 
  5. Su richiesta delle consigliere e dei consiglieri di parita',  le
Direzioni interregionali e territoriali del lavoro,  territorialmente
competenti, acquisiscono nei  luoghi  di  lavoro  informazioni  sulla
situazione occupazionale maschile  e  femminile,  in  relazione  allo
stato delle assunzioni, della formazione e promozione  professionale,
delle retribuzioni, delle condizioni di lavoro, della cessazione  del
rapporto di lavoro, ed ogni altro elemento utile,  anche  in  base  a
specifici criteri di rilevazione indicati nella richiesta. 
  6.  Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno  le  consigliere  ed  i
consiglieri di parita' regionali, delle citta' metropolitane e  degli
enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, presentano
un rapporto sull'attivita' svolta, redatto sulla base di  indicazioni
fornite dal Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  agli
organi che hanno provveduto  alla  designazione  e  alla  nomina.  La
consigliera o il consigliere di parita' che non abbia provveduto alla
presentazione del rapporto o  vi  abbia  provveduto  con  un  ritardo
superiore a tre mesi decade dall'ufficio con provvedimento  adottato,
su segnalazione dell'organo che ha provveduto alla designazione,  dal
Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 
  7. Entro il 31 marzo di ogni anno la consigliera o  il  consigliere
nazionale di parita' elabora, anche sulla base dei rapporti di cui al
comma 6, un rapporto al Ministro del lavoro e delle politiche sociali
e al Ministro per le pari opportunita' sulla propria attivita'  e  su
quella svolta dalla Conferenza nazionale di cui all'articolo  19.  Si
applica quanto previsto nell'ultimo periodo del comma 6  in  caso  di
mancata o ritardata presentazione del rapporto.))