DECRETO LEGISLATIVO 5 aprile 2006, n. 160

Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.

note: Entrata in vigore del decreto: 14-5-2006 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/10/2022)
Testo in vigore dal: 21-6-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
(Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti  a
                   quelle requirenti e viceversa) 
 
  1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a
quelle requirenti, il conferimento  delle  funzioni  semidirettive  e
direttive sono disposti dal Consiglio  superiore  della  magistratura
con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario. 
  1-bis.  Il  Consiglio  superiore  della  Magistratura  provvede  al
conferimento delle funzioni direttive e semidirettive: 
    a) nel caso di collocamento a riposo del titolare  per  raggiunto
limite di eta' o di decorrenza del termine ottennale  previsto  dagli
articoli 45 e 46 del presente decreto, entro la data di  vacanza  del
relativo ufficio; 
    b) negli altri casi, entro sei  mesi  dalla  pubblicazione  della
vacanza. (8) 
  1-ter. In caso di inosservanza dei termini di cui al  comma  1-bis,
il presidente della Commissione referente, entro il termine di trenta
giorni, provvede alla formulazione della proposta. (8) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 AGOSTO 2016, N. 168,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 25 OTTOBRE 2016, N. 197. 
  3. Il passaggio da funzioni giudicanti  a  funzioni  requirenti,  e
viceversa, non e' consentito all'interno dello stesso distretto,  ne'
all'interno  di  altri  distretti  della  stessa  regione,  ne'   con
riferimento  al  capoluogo  del  distretto  di   corte   di   appello
determinato ai sensi dell' articolo 11 del codice di procedura penale
in relazione al distretto nel quale  il  magistrato  presta  servizio
all'atto del mutamento di funzioni. ((Il passaggio di cui al presente
comma puo' essere richiesto dall'interessato, per  non  piu'  di  una
volta nell'arco dell'intera carriera, entro il termine  di  sei  anni
dal maturare per la prima volta della legittimazione al  tramutamento
previsto dall'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario,  di  cui  al
regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Oltre il termine  temporale  di
cui al  secondo  periodo  e'  consentito,  per  una  sola  volta,  il
passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti,  quando
l'interessato  non  abbia  mai  svolto  funzioni  giudicanti  penali,
nonche'  il  passaggio  dalle  funzioni  requirenti   alle   funzioni
giudicanti civili o del lavoro in un ufficio  giudiziario  diviso  in
sezioni, ove vi  siano  posti  vacanti  in  una  sezione  che  tratti
esclusivamente affari civili o del lavoro. In quest'ultimo  caso,  il
magistrato non puo'  in  alcun  modo  essere  destinato,  neppure  in
qualita' di sostituto, a  funzioni  giudicanti  di  natura  penale  o
miste, anche in occasione di successivi trasferimenti. In ogni  caso,
il passaggio puo' essere disposto solo previa  partecipazione  ad  un
corso  di  qualificazione  professionale  e  subordinatamente  a   un
giudizio  di  idoneita'  allo  svolgimento  delle  diverse  funzioni,
espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del
consiglio giudiziario.)) Per tale giudizio di idoneita' il  consiglio
giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte
di appello o del procuratore generale  presso  la  medesima  corte  a
seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o  requirenti.
Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso
la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal  capo  dell'ufficio,
possono acquisire anche le osservazioni del presidente del  consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli  elementi  di  fatto
sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita'.  Per
il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita' alle  funzioni
requirenti di legittimita', e viceversa, le disposizioni del ((quinto
e sesto)) periodo si applicano sostituendo al  consiglio  giudiziario
il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo
al presidente della corte d'appello e al procuratore generale  presso
la medesima, rispettivamente, il  primo  presidente  della  Corte  di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima. 
  4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma 3, il  solo
divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti,  e
viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno  di  altri
distretti della stessa regione e con  riferimento  al  capoluogo  del
distretto di corte d'appello determinato ai  sensi  dell'articolo  11
del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il
magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si
applica nel caso in cui il  magistrato  che  chiede  il  passaggio  a
funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi  cinque  anni  funzioni
esclusivamente civili  o  del  lavoro  ovvero  nel  caso  in  cui  il
magistrato chieda il passaggio  da  funzioni  requirenti  a  funzioni
giudicanti civili o del lavoro in un ufficio  giudiziario  diviso  in
sezioni, ove vi siano  posti  vacanti,  in  una  sezione  che  tratti
esclusivamente  affari  civili  o  del  lavoro.  Nel  primo  caso  il
magistrato  non  puo'  essere  destinato,  neppure  in  qualita'   di
sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima  del  successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato
non puo' essere  destinato,  neppure  in  qualita'  di  sostituto,  a
funzioni di natura penale o miste prima del successivo  trasferimento
o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi il tramutamento  di
funzioni puo' realizzarsi soltanto in un diverso  circondario  ed  in
una  diversa  provincia  rispetto  a  quelli   di   provenienza.   Il
tramutamento di secondo grado puo' avvenire soltanto  in  un  diverso
distretto rispetto a quello  di  provenienza.  La  destinazione  alle
funzioni giudicanti civili o del  lavoro  del  magistrato  che  abbia
esercitato funzioni requirenti  deve  essere  espressamente  indicata
nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e
nel relativo provvedimento di trasferimento. 
  5. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e
viceversa, l'anzianita'  di  servizio  e'  valutata  unitamente  alle
attitudini specifiche desunte dalle valutazioni  di  professionalita'
periodiche. 
  ((6. Per il conferimento delle  funzioni  di  legittimita'  di  cui
all'articolo 10, commi 15 e 16, nonche'  per  il  conferimento  delle
funzioni requirenti di cui ai commi 6 e 14 dello stesso  articolo  10
non opera alcuna delle limitazioni di cui al  comma  3  del  presente
articolo.  Per  il  conferimento   delle   funzioni   giudicanti   di
legittimita' di cui ai commi 6 e 14 dell'articolo 10, che  comportino
il mutamento da requirente a giudicante, fermo restando il divieto di
assegnazione  di  funzioni  giudicanti   penali,   non   operano   le
limitazioni di cui al comma 3 relative alla sede di destinazione)). 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 31 DICEMBRE 2007, N. 248, CONVERTITO CON
L. 28 FEBBRAIO 2008, N. 31. 
 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 29 dicembre 2009,  n.  193,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24,  ha  disposto  (con  l'art.  3-bis,
comma 1) che con  "provvedimento  motivato,  il  Consiglio  superiore
della magistratura, ove alla  data  di  assegnazione  delle  sedi  ai
magistrati nominati  con  il  decreto  ministeriale  2  ottobre  2009
sussista una scopertura superiore al 30 per cento dei  posti  di  cui
all'articolo 1, comma 4, della legge 4 maggio 1998, n. 133,  come  da
ultimo   modificato   dal   presente   decreto,    puo'    attribuire
esclusivamente ai predetti magistrati,  in  deroga  all'articolo  13,
comma 2, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e  successive
modificazioni, le funzioni requirenti al termine del tirocinio, anche
antecedentemente  al  conseguimento  della   prima   valutazione   di
professionalita'". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che  "Il  trasferimento
d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del  presente  comma
puo' essere disposto anche in  deroga  al  divieto  di  passaggio  da
funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa all'interno  di
altri distretti della  stessa  regione,  previsto  dall'articolo  13,
commi 3 e 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160." 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 2014, n. 114 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Le
disposizioni di cui ai commi  1-bis  e  1-ter  dell'articolo  13  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, introdotte dal comma 1 del
presente articolo, si applicano alle procedure concorsuali relative a
vacanze successive alla data di entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto".