DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-8-2010
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 75
                            (competenze)

   1  Nelle  materie  disciplinate  dalle disposizioni della presente
sezione:
    a)  lo  Stato  esercita  le  competenze  ad esso spettanti per la
tutela  dell'ambiente  e  dell'ecosistema  attraverso  il  ((Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)), fatte salve
le  competenze  in  materia  igienico-sanitaria spettanti al Ministro
della salute;
    b)  le  regioni  e  gli  enti  locali  esercitano le funzioni e i
compiti    ad    essi   spettanti   nel   quadro   delle   competenze
costituzionalmente  determinate  e  nel  rispetto  delle attribuzioni
statali.
   2.  Con  riferimento  alle  funzioni  e  ai compiti spettanti alle
regioni  e  agli  enti  locali,  in caso di accertata inattivita' che
comporti  inadempimento  agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza
all'Unione  europea,  pericolo  di  grave  pregiudizio  alla salute o
all'ambiente  oppure  inottemperanza  ad obblighi di informazione, il
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, su proposta del ((Ministro
dell'ambiente  e della tutela del territorio e del mare))per materia,
assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine per provvedere,
decorso  inutilmente  il  quale il Consiglio dei Ministri, sentito il
soggetto  inadempiente,  nomina  un  commissario  che provvede in via
sostitutiva.   Gli   oneri   economici   connessi   all'attivita'  di
sostituzione  sono  a  carico dell'ente inadempiente. Restano fermi i
poteri  di  ordinanza  previsti  dall'ordinamento  in caso di urgente
necessita'  e  le  disposizioni  in  materia  di  poteri  sostitutivi
previste   dalla   legislazione   vigente,  nonche'  quanto  disposto
dall'articolo 132.
   3.  Le prescrizioni tecniche necessarie all'attuazione della parte
terza  del  presente decreto sono stabilite negli Allegati al decreto
stesso  e  con uno o piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo
17,  comma  3,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
((Ministro   dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del
mare))previa  intesa  con  la  Conferenza Stato-regioni; attraverso i
medesimi  regolamenti possono altresi' essere modificati gli Allegati
alla  parte  terza  del presente decreto per adeguarli a sopravvenute
esigenze o a nuove acquisizioni scientifiche o tecnologiche.
   4.  Con  decreto  dei  Ministri competenti per materia si provvede
alla  modifica  degli  Allegati alla parte terza del presente decreto
per  dare  attuazione  alle direttive che saranno emanate dall'Unione
europea, per le parti in cui queste modifichino modalita' esecutive e
caratteristiche di ordine tecnico delle direttive dell'Unione europea
recepite  dalla  parte  terza  del  presente  decreto, secondo quanto
previsto dall'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
   5.   Le  regioni  assicurano  la  piu'  ampia  divulgazione  delle
informazioni  sullo  stato  di  qualita' delle acque e trasmettono al
Dipartimento  tutela  delle  acque  interne e marine dell' ((Istituto
superiore  per  la protezione e la ricerca ambientale)) (((ISPRA))) i
dati  conoscitivi  e  le  informazioni  relative all'attuazione della
parte  terza  del  presente  decreto, nonche' quelli prescritti dalla
disciplina comunitaria, secondo le modalita' indicate con decreto del
((Ministro  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare)),
di  concerto  con  i  Ministri competenti, d'intesa con la Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento e di Bolzano. Il Dipartimento tutela delle acque
interne  e  marine  dell' ((Istituto superiore per la protezione e la
ricerca   ambientale))   (((ISPRA)))  elabora  a  livello  nazionale,
nell'ambito  del  Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA),
le informazioni ricevute e le trasmette ai Ministeri interessati e al
((Ministero  dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare))
anche  per  l'invio  alla  Commissione europea. Con lo stesso decreto
sono  individuati e disciplinati i casi in cui le regioni sono tenute
a  trasmettere  al  ((Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio  e  del  mare))i  provvedimenti  adottati  ai  fini  delle
comunicazioni   all'Unione   europea  o  in  ragione  degli  obblighi
internazionali assunti.
   6.  Le  regioni  favoriscono  l'attiva  partecipazione di tutte le
parti  interessate  all'attuazione  della  parte  terza  del presente
decreto   in   particolare  in  sede  di  elaborazione,  revisione  e
aggiornamento dei piani di tutela di cui all'articolo 121.
   7.  Le  regioni  provvedono affinche' gli obiettivi di qualita' di
cui  agli  articoli  76  e 77 ed i relativi programmi di misure siano
perseguiti   nei   corpi  idrici  ricadenti  nei  bacini  idrografici
internazionali   in  attuazione  di  accordi  tra  gli  stati  membri
interessati, avvalendosi a tal fine di strutture esistenti risultanti
da accordi internazionali.
   8.  Qualora  il  distretto  idrografico  superi  i  confini  della
Comunita'  europea,  lo  Stato  e  le  regioni  esercitano le proprie
competenze  adoperandosi per instaurare un coordinamento adeguato con
gli  Stati  terzi  coinvolti, al fine realizzare gli obiettivi di cui
alla   parte  terza  del  presente  decreto  in  tutto  il  distretto
idrografico.
   9.  I  consorzi  di  bonifica  e  di irrigazione, anche attraverso
appositi accordi di programma con le competenti autorita', concorrono
alla   realizzazione  di  azioni  di  salvaguardia  ambientale  e  di
risanamento  delle  acque  anche  al  fine  della  loro utilizzazione
irrigua,   della   rinaturalizzazione   dei  corsi  d'acqua  e  della
filodepurazione.