DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               ART. 63 
                 (Autorita' di bacino distrettuale) 
 
   1. In ciascun distretto idrografico  di  cui  all'articolo  64  e'
istituita l'Autorita' di bacino distrettuale, di  seguito  denominata
"Autorita' di bacino", ente  pubblico  non  economico  che  opera  in
conformita' agli obiettivi  della  presente  sezione  e  uniforma  la
propria attivita' a criteri di efficienza, efficacia, economicita'  e
pubblicita'. 
   2. Nel rispetto dei principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza nonche'  di  efficienza  e  riduzione  della  spesa,  nei
distretti idrografici il cui territorio coincide  con  il  territorio
regionale, le regioni, al fine di adeguare il proprio ordinamento  ai
principi del presente decreto,  istituiscono  l'Autorita'  di  bacino
distrettuale, che esercita i  compiti  e  le  funzioni  previsti  nel
presente articolo; alla medesima  Autorita'  di  bacino  distrettuale
sono altresi' attribuite le competenze  delle  regioni  di  cui  alla
presente  parte.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare,  anche  avvalendosi  dell'ISPRA,  assume  le
funzioni di indirizzo dell'Autorita'  di  bacino  distrettuale  e  di
coordinamento con le altre Autorita' di bacino distrettuali. 
   3.  Sono  organi   dell'Autorita'   di   bacino:   la   conferenza
istituzionale  permanente,  il  segretario  generale,  la  conferenza
operativa ((, l'osservatorio distrettuale permanente  sugli  utilizzi
idrici)), la segreteria tecnica operativa e il collegio dei  revisori
dei  conti,  quest'ultimo  in  conformita'  alle   previsioni   della
normativa vigente. Agli oneri connessi al funzionamento degli  organi
dell'Autorita' di bacino  si  provvede  con  le  risorse  finanziarie
disponibili a legislazione vigente,  nel  rispetto  dei  principi  di
differenziazione delle funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per
l'espletamento delle stesse e  di  sussidiarieta'.  Con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare,  di
concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e  con  il
Ministro  per  la  semplificazione  e  la  pubblica  amministrazione,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  sono
disciplinati l'attribuzione e  il  trasferimento  alle  Autorita'  di
bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e  delle
risorse strumentali,  ivi  comprese  le  sedi,  e  finanziarie  delle
Autorita' di bacino di  cui  alla  legge  18  maggio  1989,  n.  183,
salvaguardando l'attuale organizzazione e  i  livelli  occupazionali,
previa consultazione  delle  organizzazioni  sindacali,  senza  oneri
aggiuntivi  a  carico  della  finanza  pubblica  e  nell'ambito   dei
contingenti  numerici  da  ultimo   determinati   dai   provvedimenti
attuativi delle disposizioni di cui all'articolo 2 del  decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni. Al fine di garantire
un piu' efficiente esercizio delle funzioni delle Autorita' di bacino
di cui al comma 1 del presente articolo, il decreto di cui al periodo
precedente puo' prevederne un'articolazione  territoriale  a  livello
regionale, utilizzando le  strutture  delle  soppresse  Autorita'  di
bacino regionali e interregionali. 
   4. Entro novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
decreto di cui al comma 3, con uno o piu' decreti del Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e  le
province autonome il cui  territorio  e'  interessato  dal  distretto
idrografico, sono individuate le unita' di personale trasferite  alle
Autorita' di bacino e sono determinate le dotazioni  organiche  delle
medesime    Autorita'.    I    dipendenti    trasferiti    mantengono
l'inquadramento  previdenziale  di  provenienza  e   il   trattamento
economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse  e
continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento; nel caso  in
cui tale trattamento risulti piu' elevato rispetto a quello  previsto
per il  personale  dell'ente  incorporante,  e'  attribuito,  per  la
differenza, un assegno ad personam  riassorbibile  con  i  successivi
miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con il decreto
di cui al primo periodo sono, altresi', individuate e  trasferite  le
inerenti risorse strumentali e finanziarie. Il Ministro dell'economia
e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio. 
   5. Gli atti di indirizzo,  coordinamento  e  pianificazione  delle
Autorita' di bacino di cui al  comma  1  sono  adottati  in  sede  di
conferenza istituzionale permanente,  convocata,  anche  su  proposta
delle amministrazioni partecipanti o  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare, dal segretario generale,  che
vi partecipa senza diritto di  voto.  Alla  conferenza  istituzionale
permanente partecipano i Presidenti delle regioni  e  delle  province
autonome il cui territorio e' interessato dal distretto idrografico o
gli  assessori   dai   medesimi   delegati,   nonche'   il   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, o  i  Sottosegretari  di  Stato
dagli stessi delegati, il  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e, nei casi in cui
siano coinvolti i rispettivi ambiti di competenza, il Ministro  delle
politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro  dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo, o i Sottosegretari di  Stato
dagli  stessi  delegati.  Possono  essere   invitati,   in   funzione
consultiva,  due   rappresentanti   delle   organizzazioni   agricole
maggiormente rappresentative a livello nazionale e un  rappresentante
dell'ANBI-Associazione nazionale consorzi di gestione  e  tutela  del
territorio e acque irrigue, per i problemi  legati  alla  difesa  del
suolo e alla gestione delle acque irrigue. Per la partecipazione alla
conferenza sono esclusi emolumenti, compensi, gettoni di  presenza  o
rimborsi comunque denominati. La conferenza istituzionale  permanente
e' validamente costituita con la presenza di almeno tre membri, tra i
quali necessariamente il Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, e delibera  a  maggioranza  dei  presenti.  Le
delibere della conferenza istituzionale permanente sono approvate dal
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
fatta salva la procedura di adozione  e  approvazione  dei  Piani  di
bacino. Gli  atti  di  pianificazione  tengono  conto  delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente. 
   6. La conferenza istituzionale permanente: 
    a) adotta criteri e metodi per l'elaborazione del Piano di bacino
in conformita' agli indirizzi e ai criteri di cui all'articolo 57; 
    b) individua tempi  e  modalita'  per  l'adozione  del  Piano  di
bacino, che puo' articolarsi  in  piani  riferiti  a  sotto-bacini  o
sub-distretti; 
    c) determina quali componenti del Piano di  bacino  costituiscono
interesse esclusivo  delle  singole  regioni  e  quali  costituiscono
interessi comuni a piu' regioni; 
    d)  adotta  i  provvedimenti  necessari  per  garantire  comunque
l'elaborazione del Piano di bacino; 
    e) adotta il Piano di bacino e i suoi stralci; 
    f) controlla l'attuazione dei programmi di intervento sulla  base
delle relazioni regionali sui  progressi  realizzati  nell'attuazione
degli interventi stessi e, in caso di grave  ritardo  nell'esecuzione
di interventi non di competenza statale rispetto ai tempi fissati nel
programma,  diffida  l'amministrazione  inadempiente,   fissando   il
termine massimo per l'inizio  dei  lavori.  Decorso  infruttuosamente
tale termine, all'adozione  delle  misure  necessarie  ad  assicurare
l'avvio dei lavori provvede, in via sostitutiva, il Presidente  della
regione interessata che, a tal  fine,  puo'  avvalersi  degli  organi
decentrati e periferici del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti; 
    g) delibera, nel rispetto dei principi di differenziazione  delle
funzioni, di  adeguatezza  delle  risorse  per  l'espletamento  delle
funzioni stesse e di sussidiarieta',  lo  statuto  dell'Autorita'  di
bacino  in  relazione  alle   specifiche   condizioni   ed   esigenze
rappresentate dalle amministrazioni interessate,  nonche'  i  bilanci
preventivi, i conti  consuntivi  e  le  variazioni  di  bilancio,  il
regolamento di amministrazione e contabilita', la pianta organica, il
piano del fabbisogno del personale e gli atti regolamentari generali,
trasmettendoli per l'approvazione al Ministro dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare e al Ministro dell'economia e  delle
finanze.  Lo  statuto  e'  approvato   con   decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. 
   7. Il segretario generale e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare. 
   8. Il segretario generale, la cui carica ha durata quinquennale: 
    a)  provvede  agli   adempimenti   necessari   al   funzionamento
dell'Autorita' di bacino; 
    b) cura l'istruttoria degli atti di competenza  della  conferenza
istituzionale permanente, cui formula proposte; 
    c) promuove la collaborazione  tra  le  amministrazioni  statali,
regionali e  locali,  ai  fini  del  coordinamento  delle  rispettive
attivita'; 
    d) cura l'attuazione delle direttive della conferenza operativa; 
    e)  riferisce  semestralmente   alla   conferenza   istituzionale
permanente sullo stato di attuazione del Piano di bacino; 
    f) cura la raccolta dei dati relativi agli interventi programmati
e attuati nonche' alle risorse stanziate per le finalita'  del  Piano
di bacino da parte dello Stato, delle regioni e degli enti  locali  e
comunque  agli  interventi  da  attuare  nell'ambito  del  distretto,
qualora abbiano  attinenza  con  le  finalita'  del  Piano  medesimo,
rendendoli accessibili alla libera consultazione  nel  sito  internet
dell'Autorita'. 
   9. La conferenza operativa e' composta  dai  rappresentanti  delle
amministrazioni presenti nella conferenza  istituzionale  permanente;
e' convocata dal segretario generale che la presiede. Possono  essere
invitati,  in   funzione   consultiva,   due   rappresentanti   delle
organizzazioni  agricole  maggiormente  rappresentative   a   livello
nazionale  e  un  rappresentante   dell'ANBI-Associazione   nazionale
consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue,  per  i
problemi legati alla difesa del suolo e  alla  gestione  delle  acque
irrigue.  Per  la  partecipazione  alla   conferenza   sono   esclusi
emolumenti,  compensi,  gettoni  di  presenza  o  rimborsi   comunque
denominati. La conferenza operativa delibera a  maggioranza  dei  tre
quinti dei  presenti  e  puo'  essere  integrata,  per  le  attivita'
istruttorie, da esperti appartenenti  a  enti,  istituti  e  societa'
pubbliche, designati  dalla  conferenza  istituzionale  permanente  e
nominati con decreto del Ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, senza diritto di voto e senza oneri aggiuntivi
per la finanza pubblica e nel rispetto del  principio  di  invarianza
della spesa. La conferenza operativa esprime parere sugli atti di cui
al comma 10, lettera a), ed emana direttive, anche  tecniche  qualora
pertinenti, per lo svolgimento delle attivita' di cui  al  comma  10,
lettera b). 
   10. Le Autorita' di bacino provvedono, tenuto conto delle  risorse
finanziarie previste a legislazione vigente: 
   a) a elaborare il  Piano  di  bacino  distrettuale  e  i  relativi
stralci, tra  cui  il  piano  di  gestione  del  bacino  idrografico,
previsto dall'articolo 13 della direttiva 2000/60/CE  del  Parlamento
europeo  e  del  Consiglio,  del  23  ottobre  2000,   e   successive
modificazioni, e il piano  di  gestione  del  rischio  di  alluvioni,
previsto dall'articolo 7 della direttiva  2007/60/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, nonche' i programmi  di
intervento; 
   b) a esprimere parere sulla coerenza con gli obiettivi  del  Piano
di bacino dei  piani  e  programmi  dell'Unione  europea,  nazionali,
regionali e locali relativi alla difesa del suolo,  alla  lotta  alla
desertificazione, alla tutela  delle  acque  e  alla  gestione  delle
risorse idriche. 
   11. Fatte salve le discipline  adottate  dalle  regioni  ai  sensi
dell'articolo  62  del  presente  decreto,  le  Autorita'  di  bacino
coordinano e sovrintendono le attivita' e le funzioni di  titolarita'
dei consorzi di  bonifica  integrale  di  cui  al  regio  decreto  13
febbraio 1933, n. 215,  nonche'  del  Consorzio  del  Ticino  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del  Lago  Maggiore,  del  Consorzio  dell'Oglio  -  Ente
autonomo per la costruzione,  manutenzione  ed  esercizio  dell'opera
regolatrice del Lago d'Iseo e del Consorzio dell'Adda - Ente autonomo
per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera  regolatrice
del  Lago  di  Como,   con   particolare   riguardo   all'esecuzione,
manutenzione ed esercizio delle opere idrauliche e di bonifica,  alla
realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e  di  risanamento
delle acque, anche al fine della  loro  utilizzazione  irrigua,  alla
rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e alla fitodepurazione.