DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-8-2014
aggiornamenti all'articolo
                            ART. 3-sexies 
Diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a
                         scopo collaborativo 
  1. In attuazione della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive
modificazioni,  e  delle  previsioni  della  Convenzione  di  Aarhus,
ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi
del decreto legislativo 19  agosto  2005,  n.  195,  chiunque,  senza
essere  tenuto  a  dimostrare  la   sussistenza   di   un   interesse
giuridicamente rilevante, puo' accedere  alle  informazioni  relative
allo stato dell'ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale. 
  ((1-bis. Nel caso di piani o programmi da elaborare a  norma  delle
disposizioni di cui all'allegato  1  alla  direttiva  2003/35/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, qualora  agli
stessi non si applichi l'articolo 6, comma 2, del  presente  decreto,
l'autorita'  competente  all'elaborazione  e   all'approvazione   dei
predetti piani o programmi assicura la  partecipazione  del  pubblico
nel procedimento di elaborazione, di  modifica  e  di  riesame  delle
proposte degli stessi piani o programmi prima  che  vengano  adottate
decisioni sui medesimi piani o programmi. 
  1-ter. Delle proposte dei piani e programmi di cui al  comma  1-bis
l'autorita' procedente da' avviso mediante pubblicazione nel  proprio
sito web. La pubblicazione deve contenere  l'indicazione  del  titolo
del piano o del programma, dell'autorita' competente, delle sedi  ove
puo' essere presa visione del piano o  programma  e  delle  modalita'
dettagliate per la loro consultazione. 
  1-quater. L'autorita' competente mette altresi' a disposizione  del
pubblico il piano o programma mediante il deposito  presso  i  propri
uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. 
  1-quinquies. Entro il termine di  sessanta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  1-ter,  chiunque  puo'
prendere visione del piano o programma ed estrarne  copia,  anche  in
formato  digitale,  e  presentare  all'autorita'  competente  proprie
osservazioni o pareri in forma scritta. 
  1-sexies. L'autorita' procedente tiene  adeguatamente  conto  delle
osservazioni del pubblico presentate nei  termini  di  cui  al  comma
1-quinquies nell'adozione del piano o programma. 
  1-septies. Il piano o programma, dopo che  e'  stato  adottato,  e'
pubblicato nel sito web dell'autorita' competente unitamente  ad  una
dichiarazione di sintesi nella quale  l'autorita'  stessa  da'  conto
delle considerazioni che sono state alla  base  della  decisione.  La
dichiarazione contiene altresi' informazioni sulla partecipazione del
pubblico)).