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DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2024)
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vigente al 18/04/2024
Testo in vigore dal:  26-8-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

(criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi)
1.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128))
.
2.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128))
.
((
3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
))
((40))
4.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128))
.
5.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128))
.

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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovunque ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" è sostituita dalla seguente: "ISPRA"".