DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 266 
                        (disposizioni finali) 
 
  1. Nelle attrezzature sanitarie di cui  all'articolo  4,  comma  2,
lettera g), della legge 29 settembre 1964, n. 847, sono ricomprese le
opere, le costruzioni e gli impianti destinati allo  smaltimento,  al
riciclaggio  o  alla  distruzione  dei  rifiuti   urbani,   speciali,
pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree inquinate. 
  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla parte quarta  del
presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri o  minori
entrate a carico dello Stato. 
  3. Le spese per l'indennita' e per  il  trattamento  economico  del
personale di cui all'articolo 9 del decreto-legge 9  settembre  1988,
n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9  novembre  1988,
n. 475, restano a carico del Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare,  salvo  quanto  previsto  dal  periodo
seguente. Il trattamento economico resta a carico  delle  istituzioni
di appartenenza, previa intesa con le medesime, nel caso  in  cui  il
personale svolga attivita' di comune interesse. 
  4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 SETTEMBRE 2020, N. 116)). 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 189, 190, 193 e 212 non  si
applicano  alle  attivita'  di  raccolta  e  trasporto   di   rifiuti
effettuate dai soggetti abilitati allo  svolgimento  delle  attivita'
medesime in forma ambulante, limitatamente  ai  rifiuti  che  formano
oggetto del loro commercio. 
  6. Fatti salvi gli effetti dei provvedimenti sanzionatori  adottati
con atti definitivi, dalla data di pubblicazione del presente decreto
non trovano applicazione le disposizioni recanti gli obblighi di  cui
agli articoli 48, comma 2, e 51, comma 6-ter, del decreto legislativo
5  febbraio  1997,  n.  22,  nonche'  le  disposizioni  sanzionatorie
previste dal medesimo articolo 51, commi 6-bis, 6-ter e  6-quinquies,
anche con riferimento a fattispecie verificatesi  dopo  il  31  marzo
2004. 
  7. Con successivo decreto, adottato dal  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare di  concerto  con  i  Ministri
delle infrastrutture e dei trasporti, delle  attivita'  produttive  e
della  salute,  e'  dettata  la  disciplina  per  la  semplificazione
amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse  le
terre e le  rocce  da  scavo,  provenienti  da  cantieri  di  piccole
dimensioni la cui produzione non  superi  i  seimila  metri  cubi  di
materiale nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia. 
                                                                (106) 
 
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AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla
L. 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal  D.L.  9  febbraio
2017, n. 8, convertito con modificazioni dalla L. 7 aprile  2017,  n.
45, ha  disposto  (con  l'art.  28,  comma  13-bis)  che  "In  deroga
all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  al
regolamento di cui al decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del  mare  10  agosto  2012,  n.  161,  e  al
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, i materiali  da  scavo  provenienti
dai cantieri allestiti per la realizzazione delle strutture abitative
di emergenza di  cui  all'articolo  1  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre  2016  o
di altre opere  provvisionali  connesse  all'emergenza  sono  gestiti
secondo le indicazioni di cui ai commi  da  13-ter  a  13-octies  del
presente articolo".