DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-10-2011
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 262 
                    (competenza e giurisdizione) 
 
   1. Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981,
n. 689 in materia  di  accertamento  degli  illeciti  amministrativi,
all'irrogazione delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste
dalla parte quarta del presente decreto provvede la provincia nel cui
territorio e'  stata  commessa  la  violazione,  ad  eccezione  delle
sanzioni previste dall'articolo 261, comma 3, in relazione al divieto
di cui all'articolo 226, comma 1,  per  le  quali  e'  competente  il
comune. 
   2.  Avverso  le  ordinanze-ingiunzione  relative   alle   sanzioni
amministrative di cui  al  comma  1  e'  esperibile  il  giudizio  di
opposizione ((previsto dall'articolo 22 della legge 24 novembre 1981,
n. 689)). ((53)) 
   3. Per i procedimenti penali pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore  della  parte  quarta   del   presente   decreto   l'autorita'
giudiziaria, se non  deve  pronunziare  decreto  di  archiviazione  o
sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti  agli
Enti indicati al comma 1 ai  fini  dell'applicazione  delle  sanzioni
amministrative. 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso."