DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-2018
aggiornamenti all'articolo
                          Articolo 260-bis 
 (Sistema informatico di controllo della tracciabilita' dei rifiuti) 
 
    1. I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al  sistema  di
controllo  della  tracciabilita'  dei   rifiuti   (SISTRI)   di   cui
all'articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini  previsti,  sono
puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di  rifiuti  pericolosi,
si   applica    una    sanzione    amministrativa    pecuniaria    da
quindicimilacinquecento  euro  a  novantatremila  euro.  (82)   (104)
((117)) 
    2. I soggetti obbligati che omettono, nei  termini  previsti,  il
pagamento del contributo per l'iscrizione  al  sistema  di  controllo
della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  di  cui   all'articolo
188-bis,  comma  2,  lett.  a),  sono   puniti   con   una   sanzione
amministrativa    pecuniaria    da     duemilaseicento     euro     a
quindicimilacinquecento euro.  In  caso  di  rifiuti  pericolosi,  si
applica     una     sanzione     amministrativa     pecuniaria     da
quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.  All'accertamento
dell'omissione   del   pagamento   consegue   obbligatoriamente,   la
sospensione immediata dal servizio fornito dal  predetto  sistema  di
controllo della tracciabilita' nei  confronti  del  trasgressore.  In
sede di rideterminazione del  contributo  annuale  di  iscrizione  al
predetto sistema di tracciabilita' occorre tenere conto dei  casi  di
mancato pagamento disciplinati dal presente comma. (82) (104) ((117)) 
    3. Chiunque omette di compilare  il  registro  cronologico  o  la
scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure  e
le modalita' stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al
comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete,
o inesatte, altera fraudolentemente  uno  qualunque  dei  dispositivi
tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o
comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  duemilaseicento
euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino
un numero di unita' lavorative  inferiore  a  quindici  dipendenti,si
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a
seimiladuecento. Il numero di  unita'  lavorative  e'  calcolato  con
riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno
durante un anno, mentre  i  lavoratori  a  tempo  parziale  e  quelli
stagionali rappresentano frazioni  di  unita'  lavorative  annue;  ai
predetti  fini  l'anno  da  prendere  in  considerazione  e'   quello
dell'ultimo esercizio contabile approvato, precedente il  momento  di
accertamento  dell'infrazione.  Se  le  indicazioni   riportate   pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
duecentosessanta  ad  euro  millecinquecentocinquanta.   (82)   (104)
((117)) 
    4. Qualora le condotte di cui  al  comma  3  siano  riferibili  a
rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila,  nonche'  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a  un
anno  dalla  carica  rivestita  dal  soggetto  cui  l'infrazione   e'
imputabile   ivi   compresa   la   sospensione   dalla   carica    di
amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di  unita'
lavorative inferiore  a  quindici  dipendenti,  le  misure  minime  e
massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente  da
duemilasettanta euro a  dodicimilaquattrocento  euro  per  i  rifiuti
pericolosi. Le modalita' di calcolo dei numeri di dipendenti  avviene
nelle modalita' di cui al comma 3. Se le  indicazioni  riportate  pur
incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilita' dei rifiuti,
si  applica   la   sanzione   amministrativa   pecuniaria   da   euro
cinquecentoventi ad euro tremilacento. (82) (104) ((117)) 
    5. Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i  soggetti
che si rendono  inadempienti  agli  ulteriori  obblighi  su  di  loro
incombenti  ai  sensi  del  predetto  sistema  di   controllo   della
tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per  ciascuna  delle
suddette violazioni, con la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
euro duemilaseicento ad  euro  quindicimilacinquecento.  In  caso  di
rifiuti pericolosi si applica la sanzione  amministrativa  pecuniaria
da euro quindicimilacinquecento ad euro  novantatremila.  (82)  (104)
((117)) 
    6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a  colui  che,
nella predisposizione  di  un  certificato  di  analisi  di  rifiuti,
utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della  tracciabilita'
dei  rifiuti  fornisce  false   indicazioni   sulla   natura,   sulla
composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e  a
chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini  della
tracciabilita' dei rifiuti. (82) (104) ((117)) 
    7. Il trasportatore che omette di accompagnare il  trasporto  dei
rifiuti  con  la  copia  cartacea  della   scheda   SISTRI   -   AREA
MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa  vigente,
con  la  copia  del   certificato   analitico   che   identifica   le
caratteristiche dei rifiuti e' punito con la sanzione  amministrativa
pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si  applica  la  pena  di  cui
all'art. 483 del codice  penale  in  caso  di  trasporto  di  rifiuti
pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di  rifiuti  contenente
false  indicazioni  sulla  natura,   sulla   composizione   e   sulle
caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.  (82)  (104)
((117)) 
    8. Il trasportatore che accompagna il trasporto  di  rifiuti  con
una  copia  cartacea  della  scheda  SISTRI  -  AREA   Movimentazione
fraudolentemente  alterata  e'  punito  con  la  pena  prevista   dal
combinato disposto degli articoli 477 e 482  del  codice  penale.  La
pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso  di  rifiuti  pericolosi.
(82) (104) ((117)) 
    9. Se  le  condotte  di  cui  al  comma  7  non  pregiudicano  la
tracciabilita' dei rifiuti, si  applica  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria      da      euro      duecentosessanta      ad       euro
millecinquecentocinquanta. (82) (104) ((117)) 
    9-bis. Chi con un'azione od omissione viola diverse  disposizioni
di cui al presente articolo ovvero  commette  piu'  violazioni  della
stessa disposizione soggiace alla  sanzione  amministrativa  prevista
per la violazione piu' grave, aumentata sino  al  doppio.  La  stessa
sanzione si applica a chi con piu' azioni od omissioni, esecutive  di
un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi piu'  violazioni
della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo. 
    9-ter. Non risponde delle violazioni  amministrative  di  cui  al
presente articolo chi, entro  trenta  giorni  dalla  commissione  del
fatto, adempie agli obblighi previsti  dalla  normativa  relativa  al
sistema informatico di controllo di cui al comma 1.  Nel  termine  di
sessanta giorni dalla contestazione immediata o  dalla  notificazione
della violazione, il  trasgressore  puo'  definire  la  controversia,
previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il  pagamento  di
un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce
l'irrogazione delle sanzioni accessorie. 
                                                            (68a)(72) 
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AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei dieci mesi successivi alla data del 1º ottobre 2013 [...] le
sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli  260-bis  e  260-ter
del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e   successive
modificazioni, non si applicano". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 [...] le  sanzioni  relative  al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile 2015". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre 2017 [...] le sanzioni relative al SISTRI di cui
agli articoli 260-bis,  commi  da  3  a  9,  e  260-ter  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si
applicano. [...] Fino alla  data  del  subentro  nella  gestione  del
servizio da parte del concessionario individuato con le procedure  di
cui al comma 9-bis, e comunque non oltre  il  31  dicembre  2017,  le
sanzioni di cui all'articolo  260-bis,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento". 
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AGGIORNAMENTO (117) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dalla  L.  27  dicembre
2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla
data  del  subentro  nella  gestione  del  servizio  da   parte   del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2018 [...] le sanzioni relative  al
SISTRI di cui agli articoli 260-bis, commi da 3 a 9,  e  260-ter  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, non si applicano. [...] Fino alla  data  del  subentro
nella gestione del servizio da parte del  concessionario  individuato
con le procedure di cui al comma 9-bis, e comunque non  oltre  il  31
dicembre 2018, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e  2,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono  ridotte  del  50
per cento".