DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
vigente al 27/09/2023
Testo in vigore dal: 2-2-2016
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 255 
                       (abbandono di rifiuti) 
 
  1.  Fatto  salvo  quanto  disposto  dall'articolo  256,  comma   2,
chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli  192,
commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona  o  deposita
rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o  sotterranee  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento  euro  a
tremila euro. Se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione
amministrativa e' aumentata fino al doppio. 
  ((1-bis. Chiunque viola il divieto di cui all'articolo  232-ter  e'
punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro  trenta  a
euro centocinquanta. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da
fumo di cui  all'articolo  232-bis,  la  sanzione  amministrativa  e'
aumentata fino al doppio)). 
  2. Il titolare del centro  di  raccolta,  il  concessionario  o  il
titolare della  succursale  della  casa  costruttrice  che  viola  le
disposizioni di cui all'articolo 231,  comma  5,  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da euro  duecentosessanta  a  euro
millecinquecentocinquanta. 
  3.  Chiunque  non  ottempera  all'ordinanza  del  Sindaco,  di  cui
all'articolo  192,  comma  3,  o  non  adempie  all'obbligo  di   cui
all'articolo 187, comma 3, e' punito con la pena dell'arresto fino ad
un anno. Nella sentenza di condanna o nella sentenza emessa ai  sensi
dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio  della
sospensione condizionale della  pena  puo'  essere  subordinato  alla
esecuzione di quanto disposto nella  ordinanza  di  cui  all'articolo
192, comma 3, ovvero all'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo
187, comma 3.