DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-12-2017
aggiornamenti all'articolo
                           ART. 237-sexies 
                  (Contenuto dell'autorizzazione). 
 
   1. L'autorizzazione alla realizzazione ed esercizio degli impianti
di  incenerimento  e  coincenerimento  deve  in  ogni  caso  indicare
esplicitamente: 
    a) un elenco di tutti  i  tipi  di  rifiuti  che  possono  essere
trattati  nell'impianto,  individuati  mediante  il  riferimento   ai
relativi   codici   dell'elenco   europeo   dei   rifiuti,    nonche'
l'informazione  sulla  quantita'   di   ciascun   tipo   di   rifiuti
autorizzati; 
    b) la capacita' nominale e il carico termico nominale autorizzato
dell'impianto; 
    c) i valori limite per le emissioni nell'atmosfera  e  nell'acqua
per ogni singolo inquinante; 
    d) le procedure e la frequenza di campionamento e misurazione  da
utilizzare per rispettare le  condizioni  fissate  per  il  controllo
delle emissioni, nonche' la localizzazione dei punti di campionamento
e misurazione; 
    e)  il  periodo  massimo   durante   il   quale,   a   causa   di
disfunzionamenti,  guasti  o  arresti  tecnicamente  inevitabili  dei
dispositivi  di  depurazione   e   di   misurazione,   le   emissioni
nell'atmosfera e gli scarichi di  acque  reflue  possono  superare  i
valori limite di emissione previsti; 
    f) i periodi  massimi  di  tempo  per  l'avviamento  e  l'arresto
durante  il  quale  non  vengono  alimentati  rifiuti  come  disposto
all'articolo  237-octies,   comma   11,   del   presente   Titolo   e
conseguentemente  esclusi  dal  periodo  di  effettivo  funzionamento
dell'impianto ai fini dell'applicazione dell'Allegato 1, paragrafo A,
punto 5, e paragrafo C, punto 1; 
    g) le modalita' e la  frequenza  dei  controlli  programmati  per
accertare il rispetto delle condizioni e delle prescrizioni contenute
nell'autorizzazione medesima, da effettuarsi,  ove  non  diversamente
disposto, da parte delle  agenzie  regionali  e  provinciali  per  la
protezione dell'ambiente, con oneri a carico del gestore; 
    h) il periodo che deve intercorrere tra la messa in  esercizio  e
la messa a regime dell'impianto. La messa in  esercizio  deve  essere
comunicata  all'autorita'  competente  con  un  anticipo  di   almeno
quindici giorni. L'autorizzazione stabilisce altresi' la  data  entro
cui devono essere comunicati all'autorita' competente i dati relativi
alle emissioni  effettuate  in  un  periodo  continuativo  di  marcia
controllata decorrente dalla messa a regime,  e  la  durata  di  tale
periodo, nonche' il numero dei campionamenti da realizzare. 
   2.  In  aggiunta  alle   prescrizioni   di   cui   al   comma   1,
l'autorizzazione rilasciata per un impianto  di  incenerimento  e  di
coincenerimento che utilizza rifiuti pericolosi contiene: 
    a) un elenco delle quantita' ed  i  poteri  calorifici  inferiori
minimi e massimi delle diverse tipologie di  rifiuti  pericolosi  che
possono essere trattati nell'impianto; 
    b) i flussi di massa minimi e massimi di tali rifiuti pericolosi,
i loro valori calorifici minimi e massimi e il loro contenuto massimo
di policlorobifenile, pentaclorofenolo, cloro, fluoro, zolfo, metalli
pesanti e altre sostanze inquinanti. 
   3. Per quanto concerne il coincenerimento dei propri  rifiuti  nel
luogo di produzione in caldaie a corteccia utilizzate nelle industrie
della pasta di legno e della carta, l'autorizzazione  e'  subordinata
almeno alle seguenti condizioni: 
    a) devono essere adottate tecniche tali da assicurare il rispetto
dei valori limite di emissione fissati nell'((Allegato 1)), paragrafo
A, per il carbonio organico totale; 
    b) le condizioni d'esercizio autorizzate non devono dare luogo ad
una maggior quantita' di residui o a  residui  con  un  piu'  elevato
tenore  di  inquinanti  organici  rispetto  ai   residui   ottenibili
applicando le prescrizioni di cui al presente articolo. 
    ((3-bis.  L'autorita'  competente  riesamina   periodicamente   e
aggiorna, ove necessario, le condizioni di autorizzazione)).