DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 205 
         (misure per incrementare la raccolta differenziata) 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto  al  comma  1-bis,  in  ogni  ambito
territoriale ottimale, se costituito,  ovvero  in  ogni  comune  deve
essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani  pari
alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: 
    a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; 
    b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; 
    c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012. 
  1-bis. Nel caso in cui, dal punto di vista tecnico,  ambientale  ed
economico, non sia realizzabile raggiungere gli obiettivi di  cui  al
comma 1, il comune puo' richiedere al Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio  e  del  mare  una  deroga  al  rispetto  degli
obblighi di cui al medesimo comma 1. Verificata  la  sussistenza  dei
requisiti stabiliti al primo periodo,  il  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare puo' autorizzare  la  predetta
deroga, previa stipula senza nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica di un accordo di programma tra Ministero,  regione  ed  enti
locali interessati, che stabilisca: 
    a) le modalita' attraverso le quali il comune richiedente intende
conseguire gli  obiettivi  di  cui  all'articolo  181,  comma  1.  Le
predette  modalita'  possono  consistere  in  compensazioni  con  gli
obiettivi raggiunti in altri comuni; 
    b) la destinazione a recupero di energia della quota  di  rifiuti
indifferenziati  che  residua  dalla  raccolta  differenziata  e  dei
rifiuti  derivanti   da   impianti   di   trattamento   dei   rifiuti
indifferenziati, qualora non destinati al recupero di materia; 
    c) la percentuale di raccolta differenziata dei  rifiuti  urbani,
da destinare al riciclo, che il  comune  richiedente  si  obbliga  ad
effettuare. 
  1-ter. L'accordo di programma  di  cui  al  comma  precedente  puo'
stabilire obblighi, in linea con  le  disposizioni  vigenti,  per  il
comune richiedente finalizzati al perseguimento  delle  finalita'  di
cui alla  parte  quarta,  titolo  I,  del  presente  decreto  nonche'
stabilire modalita' di accertamento dell'adempimento  degli  obblighi
assunti  nell'ambito  dell'accordo  di  programma  e  prevedere   una
disciplina  per  l'eventuale  inadempimento.  I  piani  regionali  si
conformano a quanto previsto dagli accordi di  programma  di  cui  al
presente articolo. 
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 16 GENNAIO 2008, N. 4. 
  3. Nel caso in cui, a livello di ambito  territoriale  ottimale  se
costituito, ovvero in ogni comune, non siano conseguiti gli obiettivi
minimi previsti dal presente articolo,  e'  applicata  un'addizionale
del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in  discarica
a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali previste
dal  comma  1  sulla  base  delle  quote  di  raccolta  differenziata
raggiunte nei singoli comuni. (106) 
  3-bis. Al fine di favorire la  raccolta  differenziata  di  rifiuti
urbani ((...)), la misura del tributo di cui  all'articolo  3,  comma
24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' modulata  in  base  alla
quota  percentuale   di   superamento   del   livello   di   raccolta
differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dal  comma
29 dell'articolo 3 della medesima legge n. 549 del 1995,  secondo  la
tabella seguente: 
    



          =================================================
          | Superamento del livello |                     |
          |   di RD rispetto alla   |    Riduzione del    |
          |    normativa statale    |       tributo       |
          +=========================+=====================+
          |  da 0,01 per cento fino |                     |
          |    alla percentuale     |                     |
          |inferiore al 10 per cento|    30 per cento     |
          +-------------------------+---------------------+
          |                         | 40 per cento 50 per |
          |10 per cento 15 per cento|cento 60 per cento 70|
          |20 per cento 25 per cento|      per cento      |
          +-------------------------+---------------------+

    
  3-ter. Per la determinazione del tributo si assume come riferimento
il  valore  di  RD  raggiunto  nell'anno  precedente.  Il  grado   di
efficienza della RD e' calcolato  annualmente  sulla  base  dei  dati
relativi a ciascun comune. (109) 
  3-quater. La regione, avvalendosi del supporto  tecnico-scientifico
del gestore del catasto regionale dei rifiuti o  di  altro  organismo
pubblico che gia' svolge  tale  attivita',  definisce,  con  apposita
deliberazione, il metodo  standard  per  calcolare  e  verificare  le
percentuali di RD dei rifiuti solidi urbani raggiunte in ogni comune,
sulla base di linee guida definite, entro novanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della presente  disposizione,  con  decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare.  La
regione individua i formati, i termini e le modalita' di  rilevamento
e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini
della certificazione della percentuale di RD  raggiunta,  nonche'  le
modalita' di eventuale compensazione o di conguaglio  dei  versamenti
effettuati in rapporto alle percentuali da applicare. 
  3-quinquies. La trasmissione dei dati di cui al comma  3-quater  e'
effettuata annualmente dai comuni attraverso  l'adesione  al  sistema
informatizzato adottato per  la  tenuta  del  catasto  regionale  dei
rifiuti.  L'omessa,  incompleta  o  inesatta  trasmissione  dei  dati
determina l'esclusione del comune dall'applicazione della modulazione
del tributo di cui al comma 3-bis. 
  3-sexies. L'ARPA o l'organismo di cui al  comma  3-quater  provvede
alla validazione dei dati raccolti  e  alla  loro  trasmissione  alla
regione, che stabilisce annualmente  il  livello  di  RD  relativo  a
ciascun comune e a ciascun  ambito  territoriale  ottimale,  ai  fini
dell'applicazione del tributo. 
  3-septies. L'addizionale di cui al comma 3 non si applica ai comuni
che hanno ottenuto la deroga di cui al comma 1-bis oppure  che  hanno
conseguito nell'anno di riferimento  una  produzione  pro  capite  di
rifiuti, come risultante dai dati forniti dal catasto  regionale  dei
rifiuti, inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella  media
dell'ambito territoriale ottimale di appartenenza,  anche  a  seguito
dell'attivazione di interventi di  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti. 
  3-octies. L'addizionale di cui al comma 3 e' dovuta alle regioni  e
affluisce in un apposito fondo regionale destinato a  finanziare  gli
interventi di prevenzione della produzione di  rifiuti  previsti  dai
piani regionali di cui all'articolo 199, gli incentivi per l'acquisto
di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli  206-quater  e
206-quinquies, il  cofinanziamento  degli  impianti  e  attivita'  di
informazione ai cittadini in materia di  prevenzione  e  di  raccolta
differenziata. 
  4. Con decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare di concerto con  il  Ministro  delle  attivita'
produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite  la
metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai  commi
1 e 2, nonche' la nuova determinazione del coefficiente di correzione
di cui all'articolo 3, comma 29, della legge  28  dicembre  1995,  n.
549, in relazione al conseguimento degli obiettivi di cui ai commi  1
e 2. 
  5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma  4  continua  ad
applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24
a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. 
  6. Fatti salvi gli obiettivi indicati all'articolo  181,  comma  1,
lettera a), la cui realizzazione e' valutata secondo  la  metodologia
scelta dal Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare ai sensi della decisione 2011/753/UE della Commissione,  del
18 novembre 2011, le regioni tramite apposita legge, e previa  intesa
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero. (26) 
  6-bis. I rifiuti raccolti in modo differenziato non sono  miscelati
con altri rifiuti o altri materiali che ne possano  compromettere  le
operazioni di preparazione per il riutilizzo,  di  riciclaggio  e  di
altre operazioni di recupero. 
  6-ter. Alla disposizione di cui al comma 6-bis si puo' derogare nel
caso di  raccolta  congiunta  di  piu'  materiali  purche'  cio'  sia
economicamente sostenibile e  non  pregiudichi  la  possibilita'  che
siano preparati per il riutilizzo, il riciclaggio e altre  operazioni
di recupero e offra, al termine di tali operazioni, un  risultato  di
qualita'  comparabile  a  quello  ottenuto   mediante   la   raccolta
differenziata delle singole frazioni. 
  6-quater. La raccolta differenziata e'  effettuata  almeno  per  la
carta, i metalli, la plastica, il vetro, ove possibile per il  legno,
nonche' per i tessili  entro  il  1°  gennaio  2022;  per  i  rifiuti
organici; per imballaggi, rifiuti da  apparecchiature  elettriche  ed
elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori, rifiuti ingombranti ivi
compresi materassi e mobili. 
  6-quinquies.  Il  Ministero  dell'ambiente  e  della   tutela   del
territorio  e  del  mare  promuove,  previa  consultazione   con   le
associazioni di categoria, la demolizione selettiva, onde  consentire
la rimozione e il trattamento  sicuro  delle  sostanze  pericolose  e
facilitare il riutilizzo e il riciclaggio di alta qualita', di quanto
residua dalle attivita'  di  costruzione  e  demolizione  tramite  la
rimozione selettiva dei materiali, nonche' garantire l'istituzione di
sistemi di selezione dei rifiuti da costruzione e demolizione  almeno
per  legno,  frazioni  minerali  (cemento,  mattoni,   piastrelle   e
ceramica, pietre), metalli, vetro, plastica e gesso. 
 
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AGGIORNAMENTO (26) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 24 luglio 2009,  n.  249
(in G.U. 1a s.s. 29/07/2009, n. 30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 6 del presente articolo "nella parte in  cui
assoggetta  ad  una  previa  intesa  con  il  Ministro  dell'ambiente
l'adozione delle leggi con cui le Regioni possono  indicare  maggiori
obiettivi di riciclo e di recupero dei rifiuti". 
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AGGIORNAMENTO (106) 
  Il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, convertito con  modificazioni  dalla
L. 7 aprile 2017, n. 45, ha disposto (con l'art. 11-bis, comma 1) che
"Ai comuni individuati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge  n.  189
del 2016, dal 1º gennaio 2017  fino  al  31  dicembre  2018,  non  si
applica l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei
rifiuti in discarica prevista dall'articolo 205, comma 3, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152". 
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AGGIORNAMENTO (109) 
  Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con  modificazioni  dalla
L. 21 giugno 2017, n. 96, ha disposto (con l'art.  46-ter,  comma  1)
che "In deroga all'articolo 205, comma 3-ter, del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, ai comuni, individuati negli allegati 1 e 2 al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per i versamenti fino al quarto
trimestre 2018, dovuti quale tributo per il conferimento dei  rifiuti
in discarica di cui all'articolo 3, commi 24 e seguenti, della  legge
28 dicembre 1995, n. 549, si assume come riferimento il valore  della
raccolta differenziata raggiunto nell'anno 2015".