DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-6-2021
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 189 
                       (Catasto dei rifiuti). 
 
  1.  Il  Catasto  dei  rifiuti,  istituito   dall'articolo   3   del
decreto-legge   9   settembre   1988,   n.   397,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, e' articolato  in
una  Sezione  nazionale,  che  ha  sede  in  Roma  presso  l'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA)  ed  in
Sezioni regionali o delle  Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano
presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle Province  autonome
per la protezione  dell'ambiente.  Le  norme  di  organizzazione  del
Catasto  sono  emanate  ed  aggiornate  con  decreto   del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di  concerto
con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Sino
all'emanazione del decreto di cui al secondo  periodo  continuano  ad
applicarsi  le  disposizioni  di  cui   al   decreto   del   Ministro
dell'ambiente 4 agosto 1998, n. 372. 
  2. Il Catasto assicura, anche ai fini  della  pianificazione  delle
attivita' di gestione dei rifiuti, un quadro conoscitivo, completo  e
costantemente aggiornato, dei dati raccolti ai sensi della  legge  25
gennaio 1994, n. 70 e mediante gli strumenti di tracciabilita' di cui
alla presente Parte IV, utilizzando la  nomenclatura  prevista  dalla
disciplina europea e nazionale di riferimento. 
  3. Chiunque effettua a titolo professionale attivita' di raccolta e
trasporto di rifiuti, i commercianti e gli  intermediari  di  rifiuti
senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni  di
recupero e  di  smaltimento  di  rifiuti,  i  Consorzi  e  i  sistemi
riconosciuti, gli istituiti  per  il  recupero  e  riciclaggio  degli
imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonche' le  imprese
e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le  imprese  e
gli enti  produttori  iniziali  di  rifiuti  non  pericolosi  di  cui
all'articolo  184,  comma  3,  lettere  c),  d)  e   g),   comunicano
annualmente  alle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato  e
agricoltura territorialmente competenti, con  le  modalita'  previste
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le quantita' e le caratteristiche
qualitative  dei  rifiuti  oggetto  delle  predette  attivita',   dei
materiali prodotti all'esito delle attivita' di  recupero  nonche'  i
dati relativi alle autorizzazioni ed alle comunicazioni  inerenti  le
attivita' di gestione dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli
imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile  con
un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila,  le  imprese
che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di  cui
all'articolo  212,  comma  8,  nonche',  per  i  soli   rifiuti   non
pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che  non  hanno
piu' di dieci dipendenti. 
  4. Nel caso in cui i produttori di rifiuti speciali conferiscano  i
medesimi al servizio pubblico di raccolta competente per  territorio,
ovvero ad un circuito organizzato di  raccolta  di  cui  all'articolo
183,  comma  1,  lettera  pp),  previa   apposita   convenzione,   la
comunicazione e' effettuata dal gestore  del  servizio  limitatamente
alla quantita' conferita. 
  5. I soggetti responsabili del servizio di gestione  integrata  dei
rifiuti urbani ((...)) comunicano annualmente, secondo  le  modalita'
previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, le seguenti informazioni
relative all'anno precedente: 
    a)  la  quantita'  dei  rifiuti  urbani  raccolti   nel   proprio
territorio; 
    b)  la  quantita'  dei  rifiuti  speciali  raccolti  nel  proprio
territorio a seguito di apposita convenzione con soggetti pubblici  o
privati; 
    c) i soggetti che hanno provveduto  alla  gestione  dei  rifiuti,
specificando le operazioni svolte, le tipologie e  la  quantita'  dei
rifiuti gestiti da ciascuno; 
    d) i costi di gestione e di ammortamento  tecnico  e  finanziario
degli investimenti per le attivita' di gestione dei rifiuti,  nonche'
i proventi della tariffa  di  cui  all'articolo  238  ed  i  proventi
provenienti dai consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti; 
    e) i dati relativi alla raccolta differenziata; 
    f) le quantita' raccolte, suddivise per materiali, in  attuazione
degli accordi con i consorzi finalizzati al recupero dei rifiuti. 
  6. La Sezione nazionale rende disponibili, entro trenta giorni  dal
ricevimento, alle Sezioni regionali  e  provinciali  le  banche  dati
trasmesse  dalle  Camere  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 25 gennaio
1994,  n.  70.  Le  Sezioni  regionali   e   provinciali   provvedono
all'elaborazione dei dati, secondo una metodologia condivisa ai sensi
dell'articolo  4  della  legge  28  giugno  2016,  n.  132,  ed  alla
successiva trasmissione alla Sezione nazionale entro  novanta  giorni
dal ricevimento, delle informazioni di cui ai commi  2,  3,  4  e  5.
L'Istituto superiore  per  la  protezione  e  la  ricerca  ambientale
(ISPRA) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantita'  dei
rifiuti  prodotti,  raccolti,  trasportati,  recuperati  e  smaltiti,
nonche' gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio  e  ne
assicura la pubblicita'  anche  attraverso  la  pubblicazione  di  un
rapporto annuale. 
  7. Per le comunicazioni  relative  ai  rifiuti  di  imballaggio  si
applica quanto previsto dall'articolo 220, comma 2. 
  8. La Sezione nazionale del  catasto  dei  rifiuti  e  il  Registro
elettronico nazionale di  cui  all'articolo  188-bis,  assicurano  il
coordinamento e la condivisione dei dati, anche al fine di consentire
un'opportuna pubblicita' alle informazioni. 
  9. Il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1,  disciplina  le
modalita' di  coordinamento  tra  le  comunicazioni  al  Catasto  dei
rifiuti  e  gli  adempimenti  trasmessi   al   Registro   elettronico
nazionale, garantendone la precompilazione automatica. 
 
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AGGIORNAMENTO (41) 
  Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 16, comma
2) che "Le disposizioni del presente articolo  entrano  in  vigore  a
decorrere dal giorno successivo alla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 12, comma 2 del decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare  in  data  17  dicembre  2009,
pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010,
e successive modificazioni". 
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AGGIORNAMENTO (68a) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 11, comma  3-bis)
che "Nei  dieci  mesi  successivi  alla  data  del  1º  ottobre  2013
continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di  cui  agli
articoli 188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, nel testo previgente alle  modifiche  apportate  dal  decreto
legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche'  le  relative  sanzioni.
Durante detto periodo, le sanzioni relative al  SISTRI  di  cui  agli
articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152, e successive modificazioni, non si applicano. Con il decreto  di
cui al  comma  4,  il  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare provvede alla modifica e all'integrazione della
disciplina degli adempimenti citati  e  delle  sanzioni  relativi  al
SISTRI, anche al fine di assicurare il coordinamento  con  l'articolo
188-ter  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,   come
modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2013, n. 150, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2014,
n. 15, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre 2014 continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi
di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni. Durante detto periodo, le sanzioni relative  al  SISTRI  di
cui agli articoli 260-bis e 260-ter del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, non si  applicano.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  31  dicembre
2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015,
n. 11, ha disposto (con l'art. 11,  comma  3-bis)  che  "Fino  al  31
dicembre  2015  al  fine  di  consentire  la  tenuta   in   modalita'
elettronica dei registri di carico  e  scarico  e  dei  formulari  di
accompagnamento dei rifiuti trasportati nonche' l'applicazione  delle
altre semplificazioni e le opportune modifiche  normative  continuano
ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di  cui  agli  articoli
188, 189, 190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152,
nel testo previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo
3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le relative sanzioni. Durante  detto
periodo, le sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis,
commi da 3 a 9, e 260-ter del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, e  successive  modificazioni,  non  si  applicano.  Le  sanzioni
relative al SISTRI di cui all'articolo 260-bis,  commi  1  e  2,  del
decreto  legislativo  3   aprile   2006,   n.   152,   e   successive
modificazioni, si applicano a decorrere dal 1º aprile  2015.  Con  il
decreto di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare provvede alla modifica  e  all'integrazione
della disciplina degli adempimenti citati e delle  sanzioni  relativi
al  SISTRI,  anche  al  fine  di  assicurare  il  coordinamento   con
l'articolo 188-ter del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,
come modificato dal comma 1 del presente articolo". 
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AGGIORNAMENTO (104) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dal  D.L.  30  dicembre
2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017,
n. 19, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino  alla  data
del subentro nella gestione del servizio da parte del  concessionario
individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e  comunque  non
oltre il 31 dicembre  2017,  al  fine  di  consentire  la  tenuta  in
modalita'  elettronica  dei  registri  di  carico  e  scarico  e  dei
formulari  di  accompagnamento  dei   rifiuti   trasportati   nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
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AGGIORNAMENTO (117) 
  Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 ottobre 2013, n. 125, come  modificato  dalla  L.  27  dicembre
2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 11, comma 3-bis) che "Fino alla
data  del  subentro  nella  gestione  del  servizio  da   parte   del
concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9-bis,  e
comunque non oltre il 31 dicembre 2018,  al  fine  di  consentire  la
tenuta in modalita' elettronica dei registri di carico  e  scarico  e
dei formulari di  accompagnamento  dei  rifiuti  trasportati  nonche'
l'applicazione delle altre semplificazioni e le  opportune  modifiche
normative continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi  di
cui agli articoli 188, 189, 190  e  193  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nel testo previgente  alle  modifiche  apportate
dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, nonche' le  relative
sanzioni". 
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AGGIORNAMENTO (121) 
  Il D.L. 14 dicembre 2018,  n.  135,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con  l'art.  6,  comma
3-ter)  che  "Dal  1°  gennaio  2019  e  fino  al  termine  di  piena
operativita' del Registro elettronico nazionale come individuato  con
il decreto di cui al comma 3-bis, la tracciabilita'  dei  rifiuti  e'
garantita effettuando gli adempimenti di cui agli articoli 188,  189,
190 e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  nel  testo
previgente  alle  modifiche  apportate  dal  decreto  legislativo   3
dicembre  2010,  n.  205,  anche  mediante  le   modalita'   di   cui
all'articolo 194-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006".