DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 16/08/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 181 
(( (Preparazione  per  il  riutilizzo,  riciclaggio  e  recupero  dei
                            rifiuti). )) 
 
  ((1.  Nell'ambito  delle  rispettive   competenze,   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, le Regioni, gli Enti
di governo d'ambito territoriale  ottimale,  o,  laddove  questi  non
siano stati costituiti, i Comuni,  adottano  modalita'  autorizzative
semplificate nonche' le misure necessarie, comprese  quelle  relative
alla realizzazione della raccolta differenziata,  per  promuovere  la
preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il  riciclaggio  o  altre
operazioni di recupero, in particolare incoraggiando lo  sviluppo  di
reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il
riutilizzo e riparazione, agevolando, ove compatibile con la corretta
gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti  allo  scopo,
detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta,  sempre  che
tali operazioni non siano svolte da  parte  degli  stessi  sistemi  o
infrastrutture. 
  2. I regimi di responsabilita' estesa del  produttore  adottano  le
misure necessarie per garantire la preparazione per il riutilizzo, il
riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza. 
  3. Ove necessario per ottemperare al comma 1  e  per  facilitare  o
migliorare il recupero, gli operatori e gli enti competenti  adottano
le  misure  necessarie,  prima  o  durante   il   recupero,   laddove
tecnicamente possibile, per  eliminare  le  sostanze  pericolose,  le
miscele e i componenti dai rifiuti pericolosi  in  vista  della  loro
gestione conformemente alla gerarchia  dei  rifiuti  ed  alla  tutela
della salute umana e dell'ambiente. 
  4. Al fine di  rispettare  le  finalita'  del  presente  decreto  e
procedere  verso  un'economia  circolare  con  un  alto  livello   di
efficienza delle risorse, le autorita' competenti adottano le  misure
necessarie per conseguire i seguenti obiettivi: 
    a) entro  il  2020,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il
riciclaggio  di  rifiuti  quali  carta,  metalli,  plastica  e  vetro
provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di  altra  origine,
nella misura in cui tali flussi  di  rifiuti  sono  simili  a  quelli
domestici, sara' aumentata complessivamente almeno al 50 per cento in
termini di peso; 
    b)  entro  il  2020  la  preparazione  per  il   riutilizzo,   il
riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni
di riempimento che utilizzano i  rifiuti  in  sostituzione  di  altri
materiali, di rifiuti da costruzione e  demolizione  non  pericolosi,
escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 17 05  04
dell'elenco dei rifiuti, sara' aumentata almeno al 70  per  cento  in
termini di peso; 
    c) entro  il  2025,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  55  per
cento in peso; 
    d) entro  il  2030,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  60  per
cento in peso; 
    e) entro  il  2035,  la  preparazione  per  il  riutilizzo  e  il
riciclaggio dei rifiuti urbani saranno aumentati  almeno  al  65  per
cento in peso. 
  5.  Per  le  frazioni  di  rifiuti  urbani  oggetto   di   raccolta
differenziata destinati al  riciclaggio  ed  al  recupero  e'  sempre
ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale tramite  enti
o imprese  iscritti  nelle  apposite  categorie  dell'Albo  nazionale
gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5,  al  fine  di
favorire il piu' possibile il loro recupero privilegiando, anche  con
strumenti economici, il principio di  prossimita'  agli  impianti  di
recupero. 
  6. Gli Enti di governo  d'ambito  territoriale  ottimale  ovvero  i
Comuni  possono  individuare  appositi  spazi,  presso  i  centri  di
raccolta  di  cui  all'articolo  183,  comma  1,  lettera  mm),   per
l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio  tra  privati,  di
beni usati e  funzionanti  direttamente  idonei  al  riutilizzo.  Nei
centri di raccolta possono altresi' essere individuate apposite  aree
adibite al deposito preliminare alla raccolta dei  rifiuti  destinati
alla  preparazione  per  il  riutilizzo  e  alla  raccolta  di   beni
riutilizzabili.  Nei  centri  di  raccolta   possono   anche   essere
individuati spazi  dedicati  alla  prevenzione  della  produzione  di
rifiuti, con  l'obiettivo  di  consentire  la  raccolta  di  beni  da
destinare al riutilizzo, nel quadro di operazioni di  intercettazione
e  schemi  di  filiera  degli  operatori   professionali   dell'usato
autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (18) 
  Il D.L. 6 novembre 2008, n.172, convertito con modificazioni  dalla
L. 30 dicembre 2008, n. 210 ha disposto (con l'art. 9-bis,  comma  1,
lettera b)) che "b) fino alla data di entrata in vigore  del  decreto
di cui all'art. 195, comma 2, lettera s-bis), del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, gli accordi e  i  contratti  di  programma  in
materia di rifiuti stipulati tra le  amministrazioni  pubbliche  e  i
soggetti  economici  interessati  o  le  associazioni  di   categoria
rappresentative dei settori interessati prima della soppressione  del
comma 4 dell'articolo 181 del medesimo decreto legislativo n. 152 del
2006,  operata  dal  decreto  legislativo  16  gennaio  2008,  n.  4,
continuano ad avere efficacia, con le semplificazioni  ivi  previste,
anche in deroga alle disposizioni della parte IV del  citato  decreto
legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, purche'  nel
rispetto delle norme comunitarie".