DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 26-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                            Articolo 177 
                 (Campo di applicazione e finalita') 
 
    1. La parte quarta del presente decreto  disciplina  la  gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti  inquinati,  anche  in  attuazione
delle  direttive  comunitarie,   in   particolare   della   direttiva
2008/98/CE, ((cosi' come modificata dalla direttiva  (UE)  2018/851))
prevedendo misure volte a proteggere l'ambiente e  la  salute  umana,
((evitando  o  riducendo  la  produzione  di  rifiuti,  gli   impatti
negativi)) della produzione e della gestione dei  rifiuti,  riducendo
gli  impatti  complessivi  dell'uso  delle  risorse  e  migliorandone
l'efficacia ((e l'efficienza che costituiscono elementi  fondamentali
per  il  passaggio  a  un'economia  circolare  e  per  assicurare  la
competitivita' a lungo termine dell'Unione)). 
    2. La gestione dei  rifiuti  costituisce  attivita'  di  pubblico
interesse. 
    3.  Sono  fatte  salve  disposizioni  specifiche,  particolari  o
complementari, conformi ai principi di  cui  alla  parte  quarta  del
presente decreto adottate in attuazione di direttive comunitarie  che
disciplinano la gestione di determinate categorie di rifiuti. 
    4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute  dell'uomo
e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio
all'ambiente e, in particolare: 
      a) senza determinare rischi  per  l'acqua,  l'aria,  il  suolo,
nonche' per la fauna e la flora; 
      b) senza causare inconvenienti da rumori o odori; 
      c) senza danneggiare il  paesaggio  e  i  siti  di  particolare
interesse, tutelati in base alla normativa vigente. 
    5. Per conseguire le finalita' e gli obiettivi di cui ai commi da
1 a 4, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli  enti  locali
esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia
di gestione dei rifiuti in conformita' alle disposizioni di cui  alla
parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed
avvalendosi, ove opportuno, mediante accordi, contratti di  programma
o protocolli d'intesa anche  sperimentali,  di  soggetti  pubblici  o
privati. 
    6. I soggetti di cui  al  comma  5  costituiscono,  altresi',  un
sistema compiuto e sinergico che armonizza, in un contesto  unitario,
relativamente agli obiettivi da perseguire, la redazione delle  norme
tecniche, i sistemi di accreditamento e i sistemi  di  certificazione
attinenti direttamente o indirettamente le  materie  ambientali,  con
particolare riferimento alla gestione dei rifiuti, secondo i  criteri
e con le modalita' di cui all'articolo 195, comma 2,  lettera  a),  e
nel rispetto delle procedure di informazione nel settore delle  norme
e delle regolazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della
societa' dell'informazione, previste dalle  direttive  comunitarie  e
relative norme di attuazione, con particolare riferimento alla  legge
21 giugno 1986, n. 317. 
    7. Le regioni  e  le  province  autonome  adeguano  i  rispettivi
ordinamenti   alle   disposizioni   di   tutela    dell'ambiente    e
dell'ecosistema contenute nella parte  quarta  del  presente  decreto
entro un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione. 
    8.  Ai  fini  dell'attuazione  dei  principi  e  degli  obiettivi
stabiliti dalle disposizioni di cui alla parte  quarta  del  presente
decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare puo' avvalersi del supporto tecnico dell'Istituto  superiore
per la protezione e la ricerca  ambientale  (ISPRA),  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica.