DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152

Norme in materia ambientale.

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/4/2006, ad eccezione delle disposizioni della Parte seconda che entrano in vigore il 12/8/2006. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 12-11-2014
aggiornamenti all'articolo
                              ART. 172 
                        (gestioni esistenti) 
 
   ((1. Gli enti  di  governo  degli  ambiti  che  non  abbiano  gia'
provveduto alla redazione del Piano d'Ambito di cui all'articolo 149,
ovvero non  abbiano  scelto  la  forma  di  gestione  ed  avviato  la
procedura di affidamento, sono tenuti, entro  il  termine  perentorio
del  30  settembre  2015,  ad  adottare  i   predetti   provvedimenti
disponendo  l'affidamento  del  servizio  al  gestore  unico  con  la
conseguente decadenza degli affidamenti non conformi alla  disciplina
pro tempore vigente. 
   2. Al fine di garantire il  rispetto  del  principio  di  unicita'
della gestione  all'interno  dell'ambito  territoriale  ottimale,  il
gestore del servizio idrico integrato subentra, alla data di  entrata
in  vigore  della  presente  disposizione,  agli  ulteriori  soggetti
operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. Qualora  detti
soggetti gestiscano il servizio in base ad un  affidamento  assentito
in conformita' alla normativa pro tempore vigente  e  non  dichiarato
cessato ex lege, il gestore del servizio  idrico  integrato  subentra
alla data di scadenza prevista nel  contratto  di  servizio  o  negli
altri atti che regolano il rapporto. 
   3. In  sede  di  prima  applicazione,  al  fine  di  garantire  il
conseguimento del principio di unicita'  della  gestione  all'interno
dell'ambito territoriale ottimale, l'ente di  governo  dell'ambito  ,
nel rispetto della normativa vigente e fuori dai casi di cui al comma
1,  dispone  l'affidamento  al  gestore  unico  di  ambito  ai  sensi
dell'articolo 149-bis alla scadenza di una o piu' gestioni  esistenti
nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al  comma  2,  ultimo
periodo, il cui bacino complessivo affidato sia almeno pari al 25 per
cento della popolazione ricadente nell'ambito  territoriale  ottimale
di riferimento. Il gestore  unico  cosi'  individuato  subentra  agli
ulteriori  soggetti  che  gestiscano  il  servizio  in  base  ad   un
affidamento assentito  in  conformita'  alla  normativa  pro  tempore
vigente e non dichiarato  cessato  ex  lege  alla  data  di  scadenza
prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il
rapporto. Al fine di addivenire,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,
all'affidamento del servizio al gestore unico di ambito,  nelle  more
del raggiungimento della percentuale di cui al primo periodo,  l'ente
competente, nel rispetto della normativa vigente, alla scadenza delle
gestioni esistenti nell'ambito territoriale  tra  quelle  di  cui  al
comma 2, ultimo periodo, i cui bacini affidati siano complessivamente
inferiori al 25 per cento  della  popolazione  ricadente  nell'ambito
territoriale  ottimale  di  riferimento,  dispone  l'affidamento  del
relativo servizio per una durata in ogni caso non superiore a  quella
necessaria al raggiungimento di detta soglia, ovvero per  una  durata
non  superiore  alla  durata  residua   delle   menzionate   gestioni
esistenti, la cui  scadenza  sia  cronologicamente  antecedente  alle
altre, ed il cui bacino affidato, sommato  a  quello  delle  gestioni
oggetto di affidamento,  sia  almeno  pari  al  25  per  cento  della
popolazione   ricadente   nell'ambito   territoriale   ottimale    di
riferimento. 
   3-bis. Entro il 31 dicembre 2014 e, negli anni  successivi,  entro
il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno, l'Autorita' per l'energia
elettrica, il gas e  il  sistema  idrico  presenta  alle  Camere  una
relazione sul  rispetto  delle  prescrizioni  stabilite  dal  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in particolare: 
    a) a carico delle regioni, per  la  costituzione  degli  enti  di
governo dell'ambito; 
    b) a carico degli enti di governo dell'ambito, per  l'affidamento
del servizio idrico integrato; 
    c) a carico degli enti locali, in relazione  alla  partecipazione
agli enti di governo  dell'ambito  e  in  merito  all'affidamento  in
concessione d'uso gratuito delle infrastrutture del  servizio  idrico
integrato ai gestori affidatari del servizio. 
   4. Qualora l'ente di governo dell'ambito non provveda nei  termini
stabiliti agli adempimenti di cui ai commi 1,2 e 3 o, comunque,  agli
ulteriori adempimenti  previsti  dalla  legge,  il  Presidente  della
regione esercita, dandone comunicazione al Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare e all'Autorita' per  l'energia
elettrica, il gas e il sistema idrico, i poteri sostitutivi,  ponendo
le relative spese a carico dell'ente  inadempiente,  determinando  le
scadenze dei singoli  adempimenti  procedimentali  e  avviando  entro
trenta giorni le procedure di affidamento. In tali ipotesi,  i  costi
di funzionamento dell'ente di governo riconosciuti  in  tariffa  sono
posti pari a zero per tutta la durata  temporale  dell'esercizio  dei
poteri sostitutivi. Qualora il Presidente della regione non  provveda
nei termini cosi' stabiliti, l'Autorita' per l'energia elettrica,  il
gas ed il sistema idrico, entro i successivi trenta  giorni,  segnala
l'inadempienza al Presidente del Consiglio dei Ministri che nomina un
commissario  ad  acta,  le  cui  spese  sono   a   carico   dell'ente
inadempiente. La  violazione  della  presente  disposizione  comporta
responsabilita' erariale. 
   5. Alla scadenza del periodo di  affidamento,  o  alla  anticipata
risoluzione delle concessioni in essere, i beni e  gli  impianti  del
gestore uscente relativi al servizio idrico integrato sono trasferiti
direttamente all'ente locale  concedente  nei  limiti  e  secondo  le
modalita' previsti dalla convenzione.)) 
   6. Gli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione gestiti dai
consorzi per le aree ed i  nuclei  di  sviluppo  industriale  di  cui
all'articolo 50 del testo unico  delle  leggi  sugli  interventi  nel
Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica  6
marzo 1978, n. 218, da altri consorzi o enti pubblici,  nel  rispetto
dell'unita' di gestione, entro il 31 dicembre 2006 sono trasferiti in
concessione  d'uso  al  gestore   del   servizio   idrico   integrato
dell'Ambito territoriale ottimale nel quale ricadono in tutto  o  per
la maggior parte i territori serviti, secondo un piano  adottato  con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
sentite le regioni, le province e gli enti interessati.